n.62 del 25.03.2015 periodico (Parte Seconda)

Azzali Fulvio Sas di Azzali Fulvio & C. - Domanda 28/11/2012 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Fontanellato (PR), Loc. Ghiara. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6.concessione di derivazione Proc PR12A0049

IL RESPONSABILE 

(omissis)

determina: 

a) di rilasciare a Azzali Fulvio Sas di Azzali Fulvio & C.., con sede in Pontetaro di Fontevivo (PR), Via Togliatti n. 23, Partita IVA 00906340344, legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Fontanellato (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Fontanellato (PR) per uso industriale, con una portata massima pari a l/s 8,3 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 27000;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

e) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 27/01/2014 n. 785

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione 

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  •  dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
  •  di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità alcuna.

(omissis)

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