n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Integrazione alle “Procedure e modalità concernenti il sistema di sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta di molluschi bivalvi vivi e la classificazione delle acque destinate a tali produzioni” di cui alla propria determinazione n. 16348/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 16348 del 19.12.2008 che stabilisce, in attuazione della normativa ivi menzionata, procedure e modalità operative concernenti il sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi vivi;

Dato atto che in ordine alle modalità di campionamento dei molluschi bivalvi detta determinazione prevedeva prelievi per analisi microbiologiche con frequenza quindicinale per almeno 6 mesi e campionamenti per analisi chimiche;

 Valutato che, in corso di classificazione nelle aree di produzione o stabulazione adiacenti ad aree già classificate, qualora i risultati ottenuti col campionamento documentino una condizione igienico sanitaria dei molluschi che rispecchi quella delle aree adiacenti già classificate, si possa consentire la raccolta dei molluschi bivalvi vivi ai fini del consumo già dopo i primi tre mesi di campionamento, nelle more del completamento dei 6 mesi previsti per la classificazione;

Ritenuto dunque di dover intervenire nuovamente nella materia integrando la disciplina di cui all’allegato - approvato con la citata propria determinazione n. 16348/2008 – con la previsione di tale facoltà;

Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione della suddetta integrazione all’allegato soprarichiamato come di seguito specificato:

- è aggiunto il seguente ultimo alinea al quarto capoverso del paragrafo “Classificazione delle zone di produzione e stabulazione”:

- “In corso di classificazione nelle aree di produzione o stabulazione adiacenti ad aree già classificate, qualora i risultati ottenuti col campionamento documentino una condizione igienico sanitaria dei molluschi che rispecchi quella delle aree adiacenti già classificate, è consentita la raccolta dei molluschi bivalvi vivi ai fini del consumo già dopo i primi tre mesi di campionamento, nelle more del completamento dei 6 mesi previsti per la classificazione”;><p>

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2416/2008 concernente “ indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

 Attestata la regolarità amministrativa;

 determina:

 di approvare, per le motivazioni sopra espresse, il nono alinea del quarto capoverso del paragrafo “Classificazione delle zone di produzione e stabulazione” dell’allegato alla propria determinazione n.16348/2008, che qui si intende integralmente riportato, concernente la previsione della facoltà di raccolta dei molluschi bivalvi vivi alle condizioni e con le modalità temporali ivi definite;

  1. di confermare detto allegato in ogni sua altra parte;
  2. di dare atto che le procedure e le modalità operative concernenti il sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi vivi è quella risultante dall’allegato al presente atto, parte integrale e sostanziale dello stesso;
  3. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo Allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

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