n.12 del 22.01.2020 periodico (Parte Seconda)

Approvazione delle disposizioni applicative della Legge regionale n. 24/2000, in conformità al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per la parte relativa alle organizzazioni di produttori

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 24 “Disciplina delle Organizzazioni di Produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali per i prodotti agroalimentari”, come modificata dalla L.R. 9 maggio 2001 n. 14 e dalla L.R. 16 luglio 2015 n. 9;

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che, tra l’altro, modifica il suddetto regolamento (UE) n. 1308/2013;

Visti:

- il D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38”;

- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016 che reca le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di produttori ai sensi dell’art. 152 e ss. del Regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola;

- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 1108 del 31 gennaio 2019 che reca le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i e del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e di modifica del DM 387 del 3 febbraio 2016;

Viste, inoltre le Linee Guida per il Riconoscimento, Controllo, Sospensione e Revoca delle Organizzazioni di Produttori approvate ai sensi dell’art. 10, comma 2, del soprarichiamato Decreto n. 387/2016 e finalizzate a chiarire gli aspetti attuativi delle previsioni normative di riferimento;

Rilevato che, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.R. n. 24/2000 e ss.mm.ii.:

- la Regione Emilia-Romagna promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di produttori, alle Associazioni di organizzazioni di produttori e alle Organizzazioni interprofessionali, conformemente ai regolamenti europei, con l’esclusione delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

- sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le Organizzazioni di Produttori, le Associazioni di organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni Interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5 della medesima legge regionale;

- l'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla stessa L.R. n. 24/2000 e ss.mm.ii.;

- la Giunta definisce le modalità di verifica dei requisiti, i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco;

Richiamate, in ordine alle disposizioni regionali di disciplina delle organizzazioni di produttori, le proprie deliberazioni:

- n. 2074 del 28 dicembre 2012 con la quale da ultimo sono state approvate le disposizioni applicative della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 24, ed in particolare il paragrafo 4.b “Produzione commercializzata” dell’Allegato alla suddetta delibera ove è previsto, tra l’altro, che per ottenere il riconoscimento:

- l’O.P. deve rappresentare un valore minimo di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, non inferiore al valore minimo indicato nell'Allegato 1 della medesima deliberazione;

- per valore della produzione commercializzata si intende, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, il fatturato diretto relativo all'intero settore o al/ai prodotto/i oggetto di riconoscimento, limitatamente al prodotto conferito dai soci produttori appartenenti all’O.P. o alla Sezione O.P., al netto dell’IVA;

- n. 889 del 11 giugno 2018 recante “L.R. n. 24/2000 e ss.mm.ii. e Reg. (UE) n. 702/2014 - Contributi alle organizzazioni di produttori - Approvazione regime d'aiuto”;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 342 del 17 marzo 2008 recante “Modalità operative per elaborazione e presentazione elenchi soci O.P. e disposizioni in ordine ad adeguamento tabelle settore/prodotti di iscrizione in elenco regionale” con la quale sono state approvate le procedure applicative per l’utilizzo del programma informatico per l'elaborazione e la presentazione da parte delle Organizzazioni degli elenchi soci in funzione dell’attuazione della L.R. n. 24/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che l’art. 154 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2393/2017 prevede, tra l’altro, che:

- qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del medesimo Regolamento;

- gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un’organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (del medesimo Regolamento), purché l’organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento;

- gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152;

- nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1 gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 dell’art. 152 del suddetto Regolamento, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 1951 del 22 dicembre 2014 recante “Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 24/00 - Riconoscimento ai sensi dell'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013” con la quale si è provveduto al riconoscimento ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 delle organizzazioni già riconosciute ai sensi della previgente normativa regionale;

Considerato che l’art. 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2393/2017, prevede che le organizzazioni di produttori sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle attività elencate alla rinnovata lettera b) del medesimo articolo;

Atteso che, con riferimento al macro-settore “cerealicolo-riso-oleaginoso”, occorre prevedere una ripartizione in più settori oggetto di riconoscimento ai sensi del paragrafo 1-bis dell’art. 154 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, tra quelli elencati all’art. 1, paragrafo 2, del medesimo Regolamento e precisamente:

a) cereali (parte I dell’allegato al Reg. (UE) n. 1308/13);

b) riso (parte II dell’allegato al Reg. (UE) n. 1308/13);

c) altri prodotti (parte XXIV dell’allegato al Reg. (UE) n. 1308/13);

Ritenuto opportuno provvedere ad un aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla citata propria deliberazione n. 2074/
2012, relative alla OP che rappresentano un valore o volume minimo di produzione commercializzata, al fine di provvedere:

- ad uno snellimento degli adempimenti amministrativi in capo alle OP al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione al suddetto Elenco regionale;

- ad una semplificazione e razionalizzazione delle procedure interne previste per la verifica dei suddetti requisiti;

- ad adeguare le specifiche disposizioni alle modifiche normative intervenute a livello europeo;

Preso atto che ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 e 3 del Decreto Ministeriale n. 387/2016, così come modificato dal Decreto Ministeriale n. 1108/2019 è prevista la facoltà per le Regioni di riconoscere le seguenti tipologie di OP:

a) O.P. dei settori elencati all’art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e che rappresentano un valore o volume minimo di produzione commercializzata, ceduta o conferita dai soci, non inferiore, in alternativa:

- al valore minimo di produzione commercializzata indicato nell’allegato 1 al medesimo decreto;

- al 2% della produzione regionale del settore di riferimento desunta dai dati ISTAT, espressa in quantità o in volume;

b) in deroga ai suddetti requisiti, OP che, in forza di un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti:

- negoziano esclusivamente il latte crudo dei propri aderenti e che devono rappresentare una quantità minima di produzione meglio precisata nel D.M. a cui si rimanda;

- richiedono il riconoscimento per bovini vivi del genere Bos e specie taurus destinati alla macellazione, che intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprietà devono dimostrare di avere mandati a vendere per un quantitativo minimo meglio precisata nel D.M. a cui si rimanda;

- richiedono il riconoscimento per il settore dei seminativi, esclusi prodotti destinati alla semina, che intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprietà devono dimostrare di avere mandati a vendere per un quantitativo minimo meglio precisata nel D.M. a cui si rimanda;

c) O.P. dei settori che non figurano nell’elenco di cui all’art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e quindi non rientrano nell’applicazione del regolamento OCM che riguarda le organizzazioni di produttori;

Considerato in particolare che la prima tipologia di O.P. sopra indicata di cui alla lettera a), rappresenta la quasi totalità delle OP riconosciute ed operanti sul territorio nazionale e che le ulteriori tipologie di cui alle lettere b) e c), previste in deroga dal citato D.M., risultano essere casi sporadici;

Considerato inoltre che, per quanto attiene la Regione Emilia-Romagna, non è stata a tutt’oggi presentata alcuna richiesta di riconoscimento di OP delle tipologie b) e c);

Viste le disposizioni nazionali di cui al citato Decreto Ministeriale n. 1108/2019 con riferimento al riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 102/2005;

Ritenuto di rinviare alle disposizioni ministeriali di cui ai predetti Decreti n. 387/2016 e n. 1108/2019 e alle successive attuazioni tecniche ministeriali la disciplina di riferimento per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni di produttori delle tipologie delle lettere b) e c) e di demandare ad un atto formale del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera, l’approvazione della modulistica;

Ritenuto infine di stabilire che le disposizioni approvate con il presente atto si applichino secondo le seguenti tempistiche:

- relativamente ai nuovi riconoscimenti con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;

- relativamente alle modalità di controllo per il mantenimento dei requisiti delle OP già riconosciute, a far data dalle verifiche del 2020 per il mantenimento dei requisiti di iscrizione nell’Elenco regionale relativi all’annualità 2019;

- relativamente agli eventuali adeguamenti del riconoscimento delle OP già riconosciute (quali la ripartizione in più settori o le OP che operano in settori che non figurano nell’elenco di cui all’art. 1, paragrafo 2 del, Regolamento (UE) n. 1308/2013) con decorrenza dal 1/1/2020;

- relativamente ai requisiti di riconoscimento e mantenimento per le OP già iscritte nell’Elenco regionale con decorrenza dal 1/1/2020 e successivo controllo per il mantenimento relativo all’annualità 2020;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019, recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l'allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”

- n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 309 del 4 marzo 2019 “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare le nuove “Disposizioni applicative per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori che rappresentano un valore minimo di produzione commercializzata per l’applicazione della Legge regionale n. 24/2000 e ss.mm.ii., in conformità al Regolamento (UE) n. 1308/2013”, nella formulazione allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione sostituiscono integralmente le previsioni di cui alle proprie deliberazioni n. 342 del 17 marzo 2008 e n. 2074 del 28 dicembre 2012 secondo le tempistiche di cui al successivo punto 4;

4) di stabilire che le presenti disposizioni si applichino secondo le seguenti tempistiche:

- relativamente ai nuovi riconoscimenti con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;

- relativamente alle modalità di controllo per il mantenimento dei requisiti delle OP già riconosciute, a far data dalle verifiche del 2020 per il mantenimento dei requisiti di iscrizione nell’Elenco regionale relativi all’annualità 2019;

- relativamente agli eventuali adeguamenti del riconoscimento delle OP già riconosciute (quali la ripartizione in più settori o le OP che operano in settori che non figurano nell’elenco di cui all’art. 1, paragrafo 2 del, Regolamento (UE) n. 1308/2013) con decorrenza dal 1/1/2020;

- relativamente ai requisiti di riconoscimento e mantenimento per le OP già iscritte nell’Elenco regionale con decorrenza dal 1/1/2020 e successivo controllo per il mantenimento relativo all’annualità 2020;

5) di demandare ad atto formale del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera, l’eventuale modifica dei termini stabiliti con il presente atto nonché l’approvazione della necessaria modulistica;

6) di demandare altresì ad atto formale del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera, la definizione delle procedure di applicazione del programma informatico “Gestione OP” per la gestione dell’archivio dei soci nonché dei riepiloghi dei registri di carico e scarico e gli obblighi in capo alle OP;

7) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell’Allegato 1 al presente atto possano essere disposte dal Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera;

8) di rinviare alle disposizioni nazionali di cui al Decreto Ministeriale n. 387/2016 e n. 1108/2019 la disciplina del riconoscimento delle OP che operano in altri settori, non compresi nel Regolamento (UE) n. 1308/2013, delle AOP che operano nei settori elencati all’art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle OP che intendono esclusivamente negoziare il prodotto dei soci (per le tipologie di prodotti previsti dal suddetto D.M.) senza che vi sia il trasferimento della proprietà, in forza di un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti e di demandare ad un atto formale del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera, l’approvazione della relativa modulistica;

9) di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

10) di inviare copia del presente atto alle Organizzazioni di produttori già riconosciute e iscritte nell’Elenco regionale;

11) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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