n.77 del 09.05.2012 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della D.A.L. 156/08 alla Società NuovaQuasco soc. cons. a r.l.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ed in particolare l’art. 2, comma 2, lett. f) che riserva alla Regione le funzioni concernenti la disciplina degli attestati di certificazione energetica, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE;

Richiamata la delibera dell’Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 con la quale è stato approvato l' "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” (nel seguito denominato l’Atto) ed in particolare:

- il punto 6 dell'Atto che definisce le caratteristiche del sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;

- il punto 7 dell'Atto che stabilisce i requisiti dei soggetti certificatori accreditati, così come risultanti a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con delibera n. 255 del 6/10/2009 “Modifica alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156/08 recante Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;

- gli Allegati 6, 7, 8 e 9 all'Atto che stabiliscono gli aspetti tecnici per la formulazione dell’attestato di certificazione energetica, così come risultanti a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con:

- DGR 21 settembre 2009, 1390/09 “Modifica agli allegati tecnici della D.A.L. n. 156/2008 recante "Approvazione atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici",

- DGR 20 settembre 2010, n. 1362 “Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008” e

- DGR 26 settembre 2011, n. 1366 “Proposta di modifica della parte seconda (allegati) della delibera dell’Assemblea legislativa 156/08”;

Dato atto che l'Atto citato al punto 6.1 stabilisce che la Giunta regionale:

provvede ad individuare l’Organismo Regionale di Accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, dotato di adeguate competenze tecniche e capacità operative;

- definisce la tariffa per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati;

- approva la procedura di accreditamento di tali soggetti;

- adotta il sistema regionale di certificazione energetica;

Dato atto, inoltre, che ai sensi del punto 6.2 dell’Atto all’Organismo Regionale di Accreditamento, di cui al punto 6.1 del medesimo Atto, competono le seguenti funzioni:

- attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti certificatori, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di competenza;

- gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori;

- vigilanza e controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati;

- gestione e aggiornamento dell’elenco dei soggetti certificatori accreditati;

Dato atto, altresì, che ai sensi del punto 6.3 dell’Atto, possono essere conferiti all’Organismo Regionale di Accreditamento, anche i seguenti compiti:

- attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;

- predisposizione di linee guida per l’organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell’accreditamento;

- predisposizione di osservazioni e proposte da trasmettere alla Regione per l’aggiornamento dell'atto di indirizzo, anche in relazione all’evoluzione della normativa tecnica nazionale e comunitaria;

- monitoraggio dell'impatto dell'atto di indirizzo in termini di adempimenti burocratici, oneri, benefici;

- supporto alla Regione per la predisposizione di piani e progetti di intervento nel campo dei servizi energetici, in attuazione della direttiva 2006/32/CE e per l'allestimento del sistema informativo regionale di cui al punto 9;

- consulenza tecnico scientifica e assistenza agli enti locali ai fini di un'efficace ed omogenea attuazione delle norme sul rendimento energetico nell'edilizia;

- predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento delle tariffe di accesso al servizio di accreditamento, con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità e l’efficienza del sistema di accreditamento;

- pubblicazione e diffusione dei dati inerenti alle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione energetica, nella misura in cui le norme in materia di riservatezza dei dati lo consentano;

- indirizzi concernenti la produzione e l’erogazione del servizio di certificazione energetica da parte dei soggetti accreditati, definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni da garantire all’utente;

- valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati;

- adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la revoca dell’accreditamento.

Dato atto, inoltre, che,

- l’ accesso al sistema di accreditamento, di cui al punto 6.1 - lett. b) della citata delibera 156/2008, è stato definito dall’art. 43 della Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, nel versamento alla Regione del contributo una tantum di Euro 100,00 da parte dei soggetti che richiedono l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, all’atto della richiesta medesima;

- nella implementazione della procedura di accreditamento di cui al punto 6.2, lett. a) della citata delibera 156/2008, sono stati previsti e dettagliati i requisiti organizzativi, gestionali ed operativi che i soggetti certificatori dichiarano in modo impegnativo di soddisfare al momento dell’avvio delle attività operative di certificazione energetica, ai sensi del punto 7.2 della medesima D.A.L. 156/08;

- ai sensi del punto 6.5 dell'Atto, l'accreditamento ha durata limitata a tre anni cui va seguita eventuale richiesta di riaccreditamento con modalità semplificata, secondo quanto definito dalla Giunta con la propria deliberazione numero 855 del 20/6/2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 1050 del 7 luglio 2008 recante “Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici”, con la quale la Giunta regionale ha provveduto ad individuare, ai sensi del citato punto 6.1, lett. a) della D.A.L. 156/08, il Servizio Politiche energetiche (oggi Servizio Energia ed Economia verde) della Regione Emilia-Romagna, quale Organismo Regionale di Accreditamento, conferendogli le funzioni e i compiti previsti e definiti ai punti 6.2 e 6.3 dell'Atto stesso;

Considerato che allo scopo di supportare il competente Servizio regionale nell’espletamento delle funzioni di Organismo Regionale di Accreditamento, nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011 è stato affidato alla Società “in house” NuovaQuasco - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l. apposito specifico incarico tramite convenzione stipulata ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 20 e approvata con DGR 2457 del 26/11/2008 (per il piano di attività 2009), con DGR 2429 del 28 dicembre 2009 (per il piano di attività 2010) e con DGR 2316 del 27 dicembre 2010 (per il piano di attività 2011);

Dato atto che la Società “in house” NuovaQuasco - soc. cons. a r.l. ha proceduto in tale periodo a supportare il competente Servizio regionale nella implementazione operativa del sistema di certificazione energetica degli edifici garantendo la necessaria competenza del personale impiegato e assumendo altresì una sostanziale autonoma capacità organizzativa e gestionale;

Dato atto altresì che il Piano di attività per l’anno 2012 della Società “in house” NuovaQuasco - soc. cons. a r.l. approvato con DGR 2202 del 27 dicembre 2011 prevede nell’ambito del progetto B.1 che il ruolo di Organismo di Accreditamento di cui al punto 6.1 dell’Atto, oggi svolto ai sensi della citata DGR 1050/2008 dal Servizio Energia della Regione, venga posto in capo a NuovaQuasco mediante specifica deliberazione di Giunta ad integrazione e modifica della DGR 1050/08: conseguentemente, le attività a carico dell’Organismo - di cui ai punti 6.2 e 6.3 della D.A.L. 156/08 precedentemente richiamati - verranno svolte sotto la completa responsabilità di NuovaQuasco, assicurando totale continuità con le procedure e modalità operative fin qui adottate;

Ritenuto pertanto opportuno:

- confermare il sistema regionale di certificazione energetica degli edifici di cui ai punti 5, 6, 7 e agli Allegati 6, 7, 8, 9 dell’Atto, così come risultanti dai successivi provvedimenti modificativi ed integrativi, e fatti salvi i futuri adeguamenti che si renderanno necessari ai sensi dei punti 3.3, 3.4 e 3.5 dell’Atto;

- prevedere, anche in riferimento alle modifiche intervenute, l’aggiornamento della procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, definita dalla DGR 1050/08 in attuazione di quanto previsto al punto 6.1 dell’Atto, con le modalità specificate nell’Allegato A parte integrante della presente delibera;

- confermare i requisiti organizzativi, gestionali ed operativi richiesti ai soggetti certificatori di cui all’Allegato B, parte integrante della presente delibera, che i soggetti certificatori dichiarano in modo impegnativo di soddisfare al momento dell’avvio delle attività operative di certificazione energetica, ai sensi del punto 7.2 della medesima D.A.L. 156/08;

- confermare il ruolo e le modalità di funzionamento del Tavolo Tecnico per l’Accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, istituito ai sensi della DGR 1050/2008 con il compito di affiancare l’Organismo di Accreditamento regionale con un ruolo consultivo e propositivo in merito al sistema di accreditamento dei certificatori, affidandone il coordinamento all’Organismo di Accreditamento medesimo;

- confermare il contributo una tantum di Euro 100,00 da parte di tutti i soggetti che richiedono l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, al fine di incrementare l'attività di informazione-formazione dei cittadini per l'efficienza e il risparmio energetico, ai sensi del punto 6.1 - lett. b) della citata delibera 156/2008 e dell’art. 43 della Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24;

Ritenuto altresì opportuno:

- individuare, ai sensi del punto 6.1, lett. a) dell'Atto, la Società “in house” NuovaQuasco - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l., quale Organismo Regionale di Accreditamento, trasferendo in capo ad essa a far data dal prossimo 1 maggio 2012 le funzioni e i compiti previsti e definiti ai punti 6.2 e 6.3 dell'Atto stesso, ivi compresa l'attuazione della procedura di accreditamento il cui schema è riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- prevedere che fino a tale data tali funzioni e compiti continuino ad essere svolti dal Servizio Energia ed Economia verde della Regione Emilia-Romagna;

- stabilire che le condizioni attraverso cui la Società “in house” NuovaQuasco - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l. svolge le funzioni attribuite e si rapporta al competente Assessorato regionale, debbano essere tali da garantire la continuità gestionale del sistema di certificazione energetica regionale e il mantenimento del livello di qualità previsto, richiedendo a tal fine il rispetto delle procedure documentate afferenti al Sistema di Gestione per la Qualità approvate dalla Direzione generale Attività produttive e dando mandato alla medesima Direzione generale di apportare ad esse le necessarie modifiche conseguenti alle modalità operative adottate;

- ritenere superate le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1050 del 7 luglio 2008 recante “Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici”, integralmente sostituite da quelle riportate nel presente atto, fermo restando che tali disposizioni rimarranno in vigore fino all'1 maggio 2012, data a partire dalla quale diventerà operativo il trasferimento in capo alla Società “in house” NuovaQuasco - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l., delle funzioni di Organismo di Accreditamento di cui al punto 6.1 della deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08;

Richiamata la delibera di Assemblea legislativa n. 255 del 6/10/2009 “Modifica alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156/2008 recante Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, con la quale sono state apportate, tra l’altro, alcune modifiche ai requisiti dei soggetti certificatori di cui al citato punto 7 dell'Atto;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 1754 adottata in data 28/10/2008 “Disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/08”;

- n. 855 adottata in data 20/6/2011 “Approvazione di una procedura semplificata per il riaccredita mento dei soggetti iscritti nell’elenco regionale dei soggetti certificatori istituito ai sensi della delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008”;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- 1950/10 avente ad oggetto “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

- 2060/10 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi ai Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

Sentito il Tavolo Tecnico per l’accreditamento di cui alla DGR 1050/2008, che nella seduta del 14 febbraio 2012 si è espresso favorevolmente circa l’attribuzione delle competenze di Organismo di Accreditamento regionale alla Società “in house” NuovaQuasco S.c.a.r.l.;

Sentita la competente Commissione assembleare “Territorio, Ambiente, Mobilità” che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5/4/2012 (n. prot. PG/2012/88184 del 5/4/2012);

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, Piano energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare la nuova procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente la precedente riportata nella DGR 1050/08;

2. di confermare il contributo di Euro 100,00 una tantum richiesto ai soggetti che richiedono l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, ai sensi di quanto previsto al punto 6.1, lett. b), della citata delibera n. 156/2008 e all’art. 43 della Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, con le modalità stabilite al punto 3) del dispositivo della DGR 1050/08;

3. di stabilire che i requisiti organizzativi, gestionali ed operativi richiesti ai soggetti certificatori, che questi dichiarano in modo impegnativo di soddisfare al momento di avviare le attività operative di certificazione energetica ai sensi del punto 7.2 della medesima D.A.L. 156/08, sono quelli specificati all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di individuare, ai sensi del punto 6.1, lett. a) dell'Atto, la Società “in house” NuovaQuasco - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l., quale Organismo Regionale di Accreditamento, trasferendo in capo ad essa a far data dal prossimo 1 maggio 2012 le funzioni e i compiti previsti e definiti ai punti 6.2 e 6.3 dell'Atto stesso, ivi compresa la attuazione della procedura di accreditamento il cui schema è riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di prevedere che fino a tale data tali funzioni e compiti continuino ad essere svolti dal Servizio Energia ed Economia verde della Regione Emilia-Romagna con le modalità di cui alla DGR 1050/2008 attualmente in essere;

6. di stabilire che, al fine di garantire la continuità gestionale del sistema di certificazione energetica regionale e il mantenimento del livello di qualità previsto, le modalità attraverso cui la Società “in house” NuovaQuasco - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l. svolge le funzioni di Organismo regionale di Accreditamento attribuite sono quelle previste dalle procedure documentate afferenti al Sistema di Gestione per la Qualità approvate dalla Direzione generale Attività produttive, dando mandato alla medesima Direzione generale di definire ed approvare le specifiche modalità operative di dettaglio;

7. di confermare il ruolo e le modalità di funzionamento del Tavolo Tecnico per l’Accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, istituito ai sensi della DGR 1050/2008 con il compito di affiancare l’Organismo di Accreditamento regionale con un ruolo consultivo e propositivo in merito al sistema di accreditamento dei certificatori, affidandone il coordinamento all’Organismo di Accreditamento medesimo;

8. di dare mandato al Direttore generale Attività produttive, Commercio e Turismo di apportare, ove il caso e anche su proposta dell’Organismo di Accreditamento regionale, le opportune modifiche sia alla procedura di accreditamento di cui in Allegato A, sia alle procedure documentate che regolano le attività dell’Organismo di Accreditamento regionale, che assicurerà la conseguenti comunicazioni agli interessati;

9. di ritenere superate le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1050 del 7 luglio 2008 recante “Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici”, integralmente sostituite da quelle riportate nel presente atto, fermo restando che tali disposizioni rimarranno in vigore fino all'1 maggio 2012, data a partire dalla quale diventerà operativo il trasferimento in capo alla Società “in house” NuovaQuasco - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l., delle funzioni di Organismo di Accreditamento di cui al punto 6.1 della deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nel sito web: http://imprese.regione.emilia.romagna.it/energia/certificazione.

Allegato A)

Sistema e Procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici

INDICE

Titolo I Sistema regionale di accreditamento

Art. 1 Organismo Regionale di Accreditamento

Art. 2 Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

Art. 3 Tavolo tecnico sull’accreditamento

Art. 4 Soggetti certificatori

Art. 5 Durata dell’accreditamento

Art. 6 Sospensioni e revoca

Art. 7 Contributo per l’accesso al sistema regionale di accreditamento

Art. 8 Avvio della procedura di accreditamento

Titolo II Procedura di accreditamento

Art. 9 Oggetto e finalità

Art. 10 Fasi del processo di accreditamento

Art. 11 Verifiche sulla attività dei soggetti certificatori

Art. 12 Modifiche ai requisiti di accreditamento

Art. 13 Reclami

Art. 14 Report sulla attività dell’Organismo di Accreditamento

Titolo I

Sistema regionale di accreditamento

Art. 1

Organismo Regionale di Accreditamento

1) All’Organismo Regionale di Accreditamento nel seguito denominato Organismo, compete:

- la predisposizione e la gestione del sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa sullo specifico portale http://imprese.regione.emilia.romagna.it/energia/certificazione;

- lo svolgimento delle istruttorie relative alla valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini dell’accoglimento delle domande di accreditamento;

- la vigilanza e il controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti certificatori accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;

- la gestione e l’aggiornamento informatico dell’elenco dei soggetti certificatori accreditati;

- la adeguata conservazione dell’intera documentazione afferente le richieste di accreditamento e le relative istruttorie;

- le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;

- la predisposizione di linee guida per l’organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell’accreditamento;

- la predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento dell’Atto di indirizzo e coordinamento approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 156/08, anche in relazione all’evoluzione della normativa tecnica nazionale e comunitaria;

- la predisposizione di osservazioni e proposte in materia di requisiti dei soggetti certificatori e sule relative modalità di verifica e riconoscimento, nonché sulla gestione del sistema di accreditamento;

- la predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento delle tariffe di accesso al servizio di accreditamento, con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità e l’efficienza del sistema di accreditamento;

- la pubblicazione e la diffusione dei dati sullo specifico portale della Regione, inerenti alle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione energetica, nella misura in cui le norme in materia di riservatezza dei dati lo consentano;

- gli indirizzi concernenti la produzione e l’erogazione del servizio di certificazione energetica da parte dei soggetti accreditati, definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni da garantire all’utente;

- la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati;

- la formulazione di proposte in ordine alla sospensione dell’accreditamento in caso di accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati e delle conseguenti azioni correttive da notificare ai medesimi;

- la formulazione di proposte in ordine alla revoca dell’accreditamento in caso di accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati qualora questi ultimi non abbiano provveduto a porre in essere le azioni correttive agli stessi notificate;

- la segreteria tecnica del Tavolo tecnico di cui all’art. 2.

Art. 2

Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs n. 196/2003 e con le modalità definite nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, “NuovaQuasco - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l” è individuata quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ID 10539 “Gestione accreditamento soggetti certificatori e attestati di certificazione energetica” di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel DLgs. 196/03, nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati:

a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall’Allegato B del DLgs 196/03, dalla D.G.R. 1264/05 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico:

- determinazione n. 6928/2009 “Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull’utilizzo dei beni messi a disposizione dall’Ente per l’attività lavorativa (Allegato A) con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche (Allegato B) ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni (Allegato C), da applicare nella Giunta e nell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna”;

- determinazione n. 2649/2007 “Disciplinare Tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

- determinazione 2650/07 “Disciplinare tecnico per l’esercizio del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna”;

- determinazione 14852/11 “Disciplinare tecnico per utenti sull’utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna”;

b) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali (Determina 2650/07);

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l’esercizio dei diritti di accesso dell’interessato ai propri dati personali (Determina 2650/07);

e) fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l’espresso richiamo alla D.G.R. 1264/05 e ai Disciplinare tecnico di cui alla determinazione 14852/11;

g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale 2416/08 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e succ. mod.;

h) di conservare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

i) il Titolare attribuisce al Responsabile esterno del servizio di amministrazione di sistema affidato in outsourcing, limitatamente alle attività degli amministratori di sistema dello stesso dipendenti, il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”;

k) attestare, qualora l’incarico affidato ricomprenda l’adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell’Allegato B del DLgs 196/03 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono nell’invio di specifici report a cadenza annuale (entro il 30 giugno di ciascun anno) e/o a richiesta, da inviare all’Amministrazione Regionale, in cui il Responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:

- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza o (qualora il soggetto designato responsabile esterno, rientri tra i soggetti che possono avvalersi della semplificazione di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali”), un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/00 con la quale si attesti che i trattamenti di dati personali sono effettuati con le modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al suindicato provvedimento del Garante;

- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;

- predisposizione dell’informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell’informativa e raccolta della firma per presa visione);

- di aver effettuato la designazione ad amministratori di sistema dei soggetti preposti a tali funzioni nell’ambito dei servizi di amministrazione di sistema forniti in outsourcing e di aver previamente attestato le conoscenze, l’esperienza, la capacità e l’affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

- di aver adempiuto alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale e ai Disciplinari tecnici sono pubblicati all’indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm.

Art. 3

Tavolo tecnico sull’accreditamento

1) E’ istituito un “Tavolo Tecnico sull’accreditamento” dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, coordinato dall’Organismo regionale di Accreditamento e composto da rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, nonché da rappresentanti dell'ENEA, CNR, delle Università e della Regione.

2) Il Tavolo Tecnico affianca l’Organismo con un ruolo consultivo e propositivo in merito al sistema di accreditamento dei certificatori.

3) Il Tavolo Tecnico è costituito con determinazione del Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna. 

4) Il Tavolo Tecnico può essere integrato da esperti per l'approfondimento di particolari tematiche.

5) Le funzioni di segreteria del Tavolo tecnico sono svolte dall’Organismo di Accreditamento regionale.

Art. 4

Soggetti certificatori

1) Possono essere accreditati quali soggetti certificatori, nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale:

a) persone fisiche, ovvero tecnici professionisti singoli o associati, regolarmente iscritti all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, se istituito ai sensi della legge vigente, ed in possesso dei seguenti requisiti:

1. almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, chimica;

- diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali;

- diploma di geometra, perito industriale, perito agrario, agrotecnico, perito chimico industriale;

2. adeguata competenza, comprovata da:

- abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, accompagnata da una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell’isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi e certificazione energetica di edifici, gestione dell'uso razionale dell'energia;

- oppure partecipazione ad uno specifico corso di formazione, con superamento dell’esame finale, anche antecedente alla data di entrata in vigore della deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156, riconosciuto dalla Regione o da altre Regioni e Province Autonome.

b) persone giuridiche, pubbliche e private, dotate di tecnici accreditati ai sensi del punto a) precedente e regolarmente costituite come:

- società di ingegneria;

- società di servizi energetici;

- enti pubblici, organismi di diritto pubblico;

- organismi di ispezione, pubblici e privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle “costruzioni edili ed impiantistica connessa”;

- organismi di certificazione, pubblici e privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della “certificazione energetica degli edifici".

2) Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori di cui al comma 1 devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative, e costituite da:

a) copertura assicurativa per le attività di certificazione energetica degli edifici: polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, nonché polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (certificazione energetica di edifici), con un massimale minimo per sinistro adeguato, fatta salva l’osservanza di quanto richiesto da eventuali leggi e/o direttive comunitarie;

b) adozione di modalità preordinate di conduzione delle attività, certificazione del Sistema di Gestione per la qualità o accreditamento, secondo i casi specificati in Allegato B.

3) Sono altresì accreditati come soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti tali da paesi appartenenti all’Unione Europea nonché da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna.

4) I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio attraverso l’assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà, progettazione, costruzione, esercizio ed amministrazione dell’edificio e degli impianti ad esso asserviti.

5) Le condizioni di indipendenza e imparzialità sopra descritte debbono essere evidenziate in apposita dichiarazione impegnativa resa ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.

6) Per gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, gli organismi pubblici di ispezione e certificazione di cui al comma 1 precedente, il requisito di indipendenza di cui al comma 4 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

7) Indipendentemente dalla forma e natura giuridica del soggetto certificatore, di cui al comma 1, le attività volte alla determinazione della prestazione energetica dell’edificio ai fini della sua certificazione devono essere condotte da tecnici abilitati, di adeguata competenza, iscritti all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, secondo quanto specificato nei commi precedenti e le risultanze delle attività sopra dette debbono essere asseverate dai tecnici medesimi. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi di riferimento per la certificazione energetica o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico qualificato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Art. 5

Durata dell’accreditamento

1) L’accreditamento ha durata limitata a 3 anni.

2) Il riaccreditamento è accordato, su specifica richiesta dell’interessato, ove non sussistano provvedimenti di sospensione e/o revoca, con le modalità previste dalla Delibera di Giunta regionale n. 855 del 20 giugno 2011.

Art. 6

Sospensioni e revoche

1) L’Organismo provvede alla sospensione dell’accreditamento nel caso siano accertati comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati e fissa un termine entro il quale detti soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste.

2) Decorso inutilmente detto termine, l’Organismo provvede, senza ulteriore avviso, alla revoca dell’accreditamento.

Art. 7

Contributo per l’accesso al sistema regionale di accreditamento

1) Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, ai sensi del punto 6.1 - lett. b) della citata delibera 156/2008 e dell’art. 43 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da versare all’atto della domanda sul conto di Tesoreria intestato alla Regione Emilia-Romagna presso Unicredit Banca - IBAN IT42I02008002450000003010203, con la seguente causale: “Provento per le procedure di accesso al sistema regionale di accreditamento per i certificatori energetici degli edifici”.

2) La somma versata sarà trattenuta dalla Regione anche nel caso di non accoglimento della domanda di accreditamento come rimborso delle spese di istruttoria.

Art. 8

Avvio della procedura di accreditamento

1) L’avvio della procedura di accreditamento di cui al successivo Titolo II con le modalità specificate nel presente atto decorrerà dal 1 maggio 2012, rimanendo in essere fino a tale data le modalità previste dalla DGR 1050/2008.

Titolo II

Procedura di accreditamento

Art. 9

Oggetto e finalità

1) La presente procedura definisce le metodologie di gestione delle attività per l’accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, in possesso dei requisiti di cui all’art.3.

2) L’iter di accreditamento riguarda le seguenti attività:

- definizione della modulistica;

- predisposizione degli strumenti idonei alla registrazione telematica dei soggetti interessati all’accreditamento per la certificazione energetica degli edifici;

- gestione delle verifiche sui soggetti da accreditare e accreditati;

- monitoraggio e valutazione delle eventuali azioni correttive messe in atto da parte dei soggetti sottoposti a verifica;

- sospensioni e revoche.

3) Le prassi operative messe in atto dall’Organismo devono garantire i seguenti principi:

- l’imparzialità nella gestione tecnico-operativa del processo di accreditamento e quindi l’uniformità di trattamento per chiunque presenti domanda di accreditamento;

- l’indipendenza nell’attività di verifica per il rilascio e mantenimento dell’accreditamento e quindi l’assenza di conflitti di interesse;

- la competenza culturale, tecnica e professionale del personale addetto all’attività di verifica.

4) Per garantire il rispetto di tali principi, che conferiscono al processo di accreditamento la credibilità, l’affidabilità e la terzietà necessarie l’Organismo di Accreditamento uniformerà le proprie modalità gestionali ai requisiti indicati dalla norma UNI EN ISO 9001:2008, per quanto applicabili, adottando apposite procedure documentate per la conduzione delle attività istruttorie, approvate dalla Direzione Generale Attività Produttive.

5) Principio guida per l’Organismo deve essere inoltre quello della massima semplificazione, al fine di snellire le procedure e rendere facile l’accesso telematico al sistema di accreditamento ai soggetti dotati dei requisiti richiesti.

6) L’adozione di istruzioni sintetiche e chiare relative alle procedure di iscrizione, di maschere di immediata compilazione a cui allegare evidenze documentali oggettive ed il ricorso alla autocertificazione, sono elementi essenziali della semplificazione amministrativa, nella gestione delle domande.

7) L’affidabilità dei dati inseriti è garantita dai soggetti interessati; la Società “in house” NuovaQuasco - soc. cons. a r.l., in qualità di Organismo di Accreditamento, è responsabile esterno del trattamento dei dati personali, e come tale identificherà le responsabilità e le modalità opportune per la loro corretta gestione, conformandosi alle direttive assunte in materia dalla Regione Emilia-Romagna nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 10

Fasi del processo di accreditamento

1) Il processo di accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

a) Domanda di accreditamento

b) Verifica di ammissibilità del soggetto richiedente;

c) Registrazione nell’elenco dei soggetti accreditati;

d) Controlli sulle attività di certificazione, anche a campione.

2) Il processo di accreditamento viene avviato dal soggetto richiedente mediante procedura telematica, collegandosi ad apposita sezione del portale della Regione.

La domanda di accreditamento viene presentata esclusivamente mediante la compilazione del modello “Domanda di Accreditamento” corredata dei diversi allegati richiesti dall’Organismo. Il soggetto richiedente si impegna a fornire all’Organismo tutto il supporto necessario per il riconoscimento delle condizioni soggettive ed oggettive richieste ai fini dell’accreditamento.

3) L’Organismo verifica la completezza e l’adeguatezza delle informazioni contenute nella domanda di accreditamento e degli allegati e dichiarazioni autocertificate. L’Organismo, verificato anche il corretto assolvimento degli obblighi economici, dà riscontro al soggetto richiedente circa l’accettazione ovvero l’inaccettabilità dandone motivazione, entro un arco temporale massimo di 30 giorni.

3) A seguito dell’accettazione della richiesta di accreditamento, l’Organismo provvede all’aggiornamento dell’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati, ed alla sua pubblicazione alla pagina web ad accesso pubblico http://energia.si-impresa.it/ElencoSoggettiCertificatori.aspx.

4) A seguito dell’aggiornamento dell’elenco regionale dei soggetti certificatori, l’Organismo provvede ad inviare relativa segnalazione al soggetto richiedente, nonché agli Ordini e Collegi professionali di competenza.

5) Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a:

a) consentire il corretto svolgimento delle attività di verifica nei tempi e nei modi indicati dall’Organismo, sia per la fase istruttoria di cui al presente articolo, sia sulla propria attività di certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 10;

b) mantenere aggiornati i propri dati presenti nell’elenco tenuto dall’Organismo;

c) archiviare ed aggiornare i dati inerenti la propria attività di certificazione energetica degli edifici situati in Emilia-Romagna.

7) I soggetti accreditati sono tenuti inoltre a informare l’Organismo, in maniera formale e tempestiva, di ogni variazione professionale, societaria ed organizzativa apportata successivamente alla concessione dell’accreditamento. 

Art. 11

Verifiche sulla attività dei soggetti certificatori

1) Ai sensi di quanto previsto dal punto 6.2 lett. c) e dal punto 6.8 dell’Atto, e sulle base delle apposite disposizioni emanate dalla Regione, l’Organismo provvederà ad effettuare verifiche, riguardo la conformità dei servizi di certificazione erogati dai soggetti certificatori accreditati, anche tramite enti terzi, garantendo l’indipendenza e la competenza tecnica dei soggetti incaricati. Fatte salve le successive specifiche disposizioni emanate dalla Regione, le verifiche sono condotte a campione e con le modalità di seguito specificate.

2) La selezione degli attestati di certificazione e dei certificatori da sottoporre a verifica viene effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:

- classe energetica dell’immobile oggetto di certificazione;

- estrazione casuale rispetto alla popolazione degli attestati in fase di registrazione;

- per le verifiche di secondo livello, di cui al punto seguente, criticità dei contenuti dell’attestato di certificazione determinata a seguito di verifica di primo livello;

- nel caso in cui a più di un attestato selezionato, dovesse corrispondere uno stesso certificatore, a meno di situazioni particolari (es. esito negativo dei controlli di primo livello), si evita un doppio controllo e si applica una nuova selezione, questo al fine di garantire un numero il più possibile esteso di certificatori da controllare.

3) L’Organismo comunicherà al soggetto selezionato per la verifica, la relativa pianificazione e la composizione del Gruppo di Verifica (GV). Il soggetto certificatore, potrà fare richiesta motivata di sostituzione dei componenti del GV qualora sussistano oggettive e documentate situazioni di incompatibilità. Il GV ha il mandato di operare analisi documentali ed in campo, con le modalità di seguito specificate, per:

- verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti dichiarati dal soggetto accreditato al momento della domanda;

- verificare il rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti dall’Atto, anche in termini di capacità organizzative, gestionali ed operative;

- verificare la conformità del servizio di certificazione energetica reso dal soggetto accreditato.

4) I controlli da effettuare durante le verifiche sono finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti accreditati: a tal fine, essi contempleranno aspetti di natura sia gestionale che tecnica. In particolare, i controlli di natura gestionale riguardano principalmente:

- verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento da parte del certificatore, dichiarati in fase di domanda di accreditamento e verifica del loro mantenimento;

- rispetto delle procedure di certificazione e delle condizioni di indipendenza e imparzialità del certificatore.

5) I controlli di tipo tecnico riguardano principalmente:

- la completezza di tutti i dati riportati nell’attestato di certificazione energetica;

- la corretta determinazione dell’indice di prestazione energetica e del metodo di calcolo utilizzato (rif. Allegato 8 DAL 156/08);

- la correttezza e completezza dei dati di base utilizzati dal certificatore per la determinazione di tale indice;

- l’attendibilità degli algoritmi di calcolo e strumenti utilizzati dal certificatore per la determinazione dell’indice di prestazione energetica;

- il controllo dell’appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico formulate e della completezza di tutte le informazioni necessarie (quali valutazione dei costi connessi, vantaggi in termini di risparmio energetico ipotizzato).

6) I controlli sopra descritti sono effettuati nell’ambito di due diverse tipologie di verifiche, correlate e sequenziali:

- verifiche di primo livello: sono verifiche effettuate direttamente dal sistema informatico sugli attestati di certificazione energetica redatti dai certificatori, prima della loro convalida definitiva: in tali verifiche si effettuano controlli esclusivamente di natura tecnica, sulla base dei dati inseriti a sistema dal soggetto certificatore mediante un file di interscambio.xml o attraverso apposite maschere di data-input;

- verifiche di secondo livello: sono verifiche ispettive realizzate presso la sede del certificatore ed eventualmente anche presso gli edifici oggetto di certificazione. Tali verifiche comprendono sia controlli di natura tecnica sia controlli di natura gestionale come sopra descritti.

7) A conclusione delle attività di verifica, il GV trasmette all’Organismo il rapporto di Audit per le azioni conseguenti. I soggetti facenti parte dei GV che parteciperanno agli Audit saranno comunque tenuti a sottoscrivere una opportuna dichiarazione di riservatezza.

8) Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a:

- consentire lo svolgimento delle attività di verifica presso la propria sede, garantendo la presenza del personale responsabile e fornendo il necessario supporto ai componenti del GV per la conduzione delle verifiche;

- rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal GV per l’espletamento delle attività di verifica.

9) La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di certificazione energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi, secondo quanto disciplinato nel punto 6.1 dell’Atto.

Art 12

Modifiche ai requisiti per l’accreditamento

1) A seguito di modifica dei requisiti per l’accreditamento, l’Organismo di Accreditamento regionale ne dà comunicazione formale ai soggetti accreditati, i quali, qualora non intendano conformarsi alle modifiche introdotte, avranno facoltà di rinuncia nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle modifiche. Decorso tale termine le modifiche si riterranno accettate;

2) Le date per l'entrata in vigore delle modifiche vengono definite dalla Regione consentendo agli interessati un tempo ragionevole per adeguarsi.

Art. 13

Reclami

1) I soggetti accreditati possono presentare reclami scritti relativi all’iter di accreditamento, indirizzandoli all’Organismo.

Art.14

Report sulla attività dell’Organismo di Accreditamento

1) Con cadenza semestrale, l’Organismo di Accreditamento regionale trasmette alla competente Direzione Generale Attività Produttive della Regione un report delle attività svolte con riferimento a:

- stato di gestione del sistema regionale di accreditamento, eventuali criticità riscontrate, proposte per il loro superamento e per il miglioramento del sistema, nonché per l’aggiornamento delle procedure documentate che specificano le modalità operative adottate;

- richieste di accreditamento con esito positivo, con relative date di inserimento nell’elenco regionale dei soggetti certificatori e di scadenza dell’accreditamento;

- richieste di accreditamento con esito negativo, con indicazione della specifica motivazione;

- reclami, istanze e segnalazioni presentate sia dagli utenti, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati, sia da questi stessi, in ordine alle modalità di funzionamento dell’Organismo di Accreditamento;

- esiti delle attività di vigilanza e controllo effettuate;

- proposte in ordine alla sospensione e/o alla revoca dell’accreditamento;

- eventuali osservazioni e proposte in materia di aggiornamento dei requisiti dei soggetti certificatori e sulle relative modalità di verifica e riconoscimento;

- eventuali osservazioni e proposte per l’aggiornamento delle tariffe di accesso al servizio di accreditamento, con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità e l’efficienza del sistema di accreditamento;

- eventuali proposte per le modalità di riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;

- eventuali osservazioni e proposte per l’aggiornamento dell’Atto di indirizzo e coordinamento approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 156/08, anche in relazione all’evoluzione della normativa tecnica nazionale e comunitaria;

- attività del Tavolo tecnico di cui all’art. 2.

Allegato B)

Requisiti di carattere organizzativo, gestionale ed operativo richiesti ai soggetti certificatori ai sensi del punto 7.2 della D.A.L. 156/08 e s.m.i.

All’atto della richiesta di accreditamento, i soggetti che intendono prestare il servizio di certificazione energetica essendo in possesso dei requisiti specificati al punto 7.1 della D.A.L. 156/08 e s.m.i. dichiarano in modo impegnativo, ai sensi del punto 7.2 della citata D.A.L. 156/08, che svolgeranno le relative attività essendo in possesso di adeguati requisiti di carattere organizzativo, gestionale ed operativo.

I requisiti di carattere organizzativo, gestionale ed operativo si intendono soddisfatti nei seguenti casi:

- se il soggetto richiedente è un Organismo di Ispezione, è richiesto l’accreditamento rilasciato da Accredia o da altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo, con riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni edili ed impiantistica connessa;

- se il soggetto richiedente è un Organismo di certificazione, è richiesto l’accreditamento rilasciato da Accredia o da altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo, con riferimento alla norma UNI CEI EN 45011 nel settore della "certificazione energetica degli edifici";

- per tutti gli altri soggetti, è richiesta la certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività di certificazione energetica degli edifici, rilasciato da un Organismo di Certificazione accreditato da Accredia o da altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo; in alternativa, è richiesta l’adozione di specifiche procedure documentate, attraverso cui gestire le relative attività, il cui possesso è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di certificazione energetica, con riferimento alle attività seguenti:

1) Controllo delle relazioni contrattuali con il cliente

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene regolamentato il rapporto con il cliente, con particolare riferimento a:

- l’adozione di una informativa (che il richiedente sottoscrive per presa visione) relativa alle diverse opzioni praticabili per la determinazione del rendimento energetico (con riferimento alle metodologie di cui all’Allegato 8 della Delibera Regionale n. 156/2008) al fine di consentire al richiedente una scelta consapevole in termini di qualità e di costo del servizio;

- l’adozione di un contratto / lettera di incarico che specifichi le reciproche responsabilità in funzione del metodo di determinazione del rendimento energetico adottato

- le modalità con cui il richiedente può avanzare reclami a fronte di un disservizio, comprese le modalità di comunicazione all’Organismo di Accreditamento.

Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

2) Garanzia dei principi deontologici, etici e professionali

Devono essere identificati e adeguatamente documentati (ad esempio, nell’ambito di un regolamento, o di una carta del servizio) i criteri adottati per garantire la correttezza, la trasparenza e la professionalità con cui il soggetto certificatore presta la propria attività, con particolare riferimento alla garanzia del requisito di indipendenza e imparzialità di giudizio attraverso l’assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà, progettazione, costruzione, esercizio ed amministrazione dell’edificio e degli impianti ad esso asserviti.

Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

3) Controllo del processo di valutazione del rendimento energetico e di emissione dell’attestato di certificazione

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene effettuato il servizio di certificazione energetica, con particolare riferimento a:

- le diverse metodologie per la valutazione del rendimento energetico in relazione alle diverse tipologie di immobili (quadro di riferimento generale) che il soggetto certificatore è in grado di sviluppare in relazione alla propria competenza, organizzazione e disponibilità di attrezzature;

- le modalità di acquisizione e valutazione dei dati progettuali; - le modalità attraverso cui vengono programmati ed effettuati, quando previsti dalla metodologia, i controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi, e la verifica finale, nonché le modalità di interfaccia/comunicazione con la direzione lavori;

- le modalità attraverso cui vengono programmate ed effettuate, quando previste dalla metodologia, le verifiche strumentali necessarie alla caratterizzazione prestazionale delle diverse componenti tecnologiche o dell’edificio nel suo insieme (ad esempio: termografie, blower door test, termoflussimetrie, etc.);

- il controllo dell’affidabilità dei software eventualmente impiegati, compresa la loro validazione iniziale;

- la predisposizione della documentazione necessaria all’emissione dell’attestato di certificazione energetica. Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

4) Controllo degli strumenti di misura

Qualora nel campo di attività del soggetto certificatore rientrino metodologie che prevedono l’utilizzo di strumenti di misura (ad esempio: apparecchiature per la termografia, termoflussimetri, etc.) deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui tale strumentazione viene tenuta sotto controllo, con particolare riferimento a:

- criteri di verifica iniziale circa la compatibilità e l’adeguatezza delle caratteristiche dell’apparecchiatura rispetto alle caratteristiche della prova da effettuare

- criteri di verifica della riferibilità metrologica delle misurazioni effettuate

- criteri di periodica revisione dello stato di efficienza e di taratura dell’apparecchiatura.

Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

5) Controllo della documentazione

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene garantita la gestione dei documenti connessi al processo di certificazione energetica di un edificio, con particolare riferimento a:

- identificazione e rintracciabilità dell’attestato di certificazione e dei relativi documenti di supporto riportanti gli esiti dell’attività di definizione del rendimento energetico (quali, ad esempio: attestato di qualificazione energetica fornito dal cliente, report di diagnosi energetica, etc.)

- conservazione dei documenti per un periodo non inferiore alla durata della validità dell’attestato emesso.

Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

6) Competenza tecnica

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene garantita la competenza tecnica degli operatori che effettuano la valutazione del rendimento energetico dell’edificio oggetto di certificazione, con particolare riferimento a:

- qualifica dei tecnici incaricati della determinazione della prestazione energetica dell’edificio (e che devono asseverare il relativo attestato di certificazione), che devono comunque essere accreditati nell’ambito del sistema regionale;

- modalità di composizione dell’eventuale team di valutazione della prestazione energetica, qualora le caratteristiche dell’edificio necessitino di una pluralità di competenze, e del suo coordinamento - modalità attraverso cui viene garantito l’aggiornamento delle normative di riferimento

- modalità attraverso cui vengono programmate e realizzate adeguate azioni di aggiornamento delle competenze, anche attraverso la frequenza di iniziative formative accreditate dalla Regione Emilia-Romagna.

Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

Nel caso in cui un singolo tecnico intenda prestare la propria attività unicamente in rapporto con un Organismo di Certificazione (Ente o Società) accreditato ed inserito nell’apposito elenco, i requisiti organizzativi, gestionali ed operativi di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere soddisfatti dall’Organismo di Certificazione.

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