n.158 del 30.05.2016 (Parte Prima)

NOTE

NOTA ALL’ART. 2

Comma 1

1) il testo dell’articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno salvo quelli previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo 3.».

NOTA ALL’ART. 3

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Funzioni della Regione

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) la Giunta regionale emana direttive alle Province, sentita la Commissione consiliare competente e, nel rispetto delle norme tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali;

b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e adempiere agli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

NOTA ALL’ART. 4

Comma 1

1) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

« Art. 3 - Funzioni delle Province

1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all'articolo 10 e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) competono alle Province.

2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.

3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lett. b) sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno.

3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 19 del decreto medesimo. ».

NOTA ALL’ART. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

« Art. 4 – Comitato tecnico di valutazione dei rischi

1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:

a) il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) o suo delegato;

b) il Direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

c) da un esperto in materia di ARPA;

d) da un esperto in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designato dalla competente Direzione generale della Regione;

e) da un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) designato dall'Istituto stesso.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante del Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA e uno dell'Azienda Usl territorialmente competenti, nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.... Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.

3. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato dal Dirigente regionale competente in materia di ambiente ed è presieduto dal Direttore generale di ARPA. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti ed il suo parere è vincolante. La sede del Comitato è definita dalla Regione. ».

NOTA ALL’ART. 6

Comma 1

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

« Art. 5 - Procedimento istruttorio

1. La Provincia, acquisito il parere del competente Comitato di cui all'articolo 3, comma 3 bis, effettuate le valutazioni di competenza,..., provvede a:

a) emanare l'atto che conclude l'istruttoria...;

b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità e ad adottare gli altri permessi previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.

2. La valutazione positiva... effettuata dalla Provincia abilita all'esercizio dell'attività.

3. Le spese per l'istruttoria ed i controlli relativi alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione di dette somme.».

NOTA ALL’ART. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

« Art. 6 - Adempimenti dei gestori soggetti a notifica

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, qualora non assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 8, Sito esterno predispone una scheda tecnica, da inviare alla Provincia, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.

1 bis. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia e al Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione.».

NOTA ALL’ART. 8

Comma 1

1) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

« Art. 7 - Effetto domino

1. Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio è situato l'impianto, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.».

NOTA ALL’ART. 9

Comma 1

1) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

« Art. 8 - Misure di semplificazione

1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.

2. Con direttiva della Regione sono definite, ai fini dell'esercizio unitario delle funzioni, le modalità per il coordinamento e raccordo dei soggetti che provvedono all'istruttoria tecnica prevista dalla presente legge ed a quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 Sito esterno (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi).».

NOTA ALL’ART. 10

Comma 1

1) il testo dell’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 – Piani di emergenza

1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 11 del medesimo decreto. Sito esterno Sito esterno

2. La Provincia, sentita l'ARPA, l'Azienda Unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi piani d'emergenza esterni:

a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;

b) per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di Protezione civile Provinciali.».

NOTA ALL’ART. 11

Comma 1

1) il testo dell’articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 - Consultazione della popolazione

1. La popolazione è consultata nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno. Qualora se ne ravvisi la necessità può essere convocata una conferenza di servizi ai sensi del citato articolo.».

NOTE ALL’ART. 12

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), introdotto dalla presente legge, sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.».

2) il testo del comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

(omissis)

5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge.».

NOTA ALL’ART. 13

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 - Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b del decreto ministeriale 9 maggio 2001.

2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge Sito esterno, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi.

3. Per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, qualora il parere non sia allegato alla denuncia di inizio attività, esso è acquisito d'ufficio secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 2 i seguenti interventi edilizi:

a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia, che non comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili degli edifici;

b) manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche

c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;

d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione delle linee elettriche;

e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per l'esposizione di mezzi pubblicitari».

NOTA ALL’ART. 14

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 14 - Catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, è istituito il Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con sede presso l'ARPA, consultabile dai cittadini.

2. A tal fine le Province inviano all'ARPA le informazioni relative agli impianti soggetti alla notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno e agli impianti soggetti al rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.

3. Il Catasto regionale è accessibile agli Enti locali e consultabile dai cittadini.

4. Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all'articolo 18, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

NOTA ALL’ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 - Misure di controllo

1. La Provincia, d'intesa con l'ARPA, dispone un programma annuale di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidenti rilevanti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.

2. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli, avvalendosi delle competenze del competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge.

3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza, la Provincia prescrive gli adempimenti necessari ed i tempi di adeguamento prevedendo in caso di inadempimento la sospensione dell'attività.

4. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa statale vigente e dall'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995.».

NOTA ALL’ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Sanzioni

1. La Provincia è competente ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

NOTE ALL’ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 9 - Certificazioni di qualità.

1. Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, nonché secondo la norma ISO 14001.

2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 e del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

2) il testo dell'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 17 - Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995.

1. Alla lettera l), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: "connessi ad attività produttive" sono sostituite con le parole: "connesse all'utilizzo di sostanze pericolose", mentre le parole: "disciplinate dalla L.R. 30 maggio 1991, n. 13" sono sostituite con le parole: "disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)".

3) Il testo dell'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 18 - Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000 con disposizioni relative alla pianificazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

1. Nella legge regionale n. 20 del 2000 dopo l'articolo A-3 dell'allegato "Contenuti della pianificazione", è aggiunto il seguente articolo A-3-bis:

"Art. A-3-bis

Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:

a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.

3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.

4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999.

5. La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regolamenta gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla pianificazione territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell'ambito del PTCP.

6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i seguenti Comuni:

a) i Comuni sul cui territorio è presente o in fase di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;

b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante

ubicato in altro Comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre informazioni elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

7. La regolamentazione di cui al comma 5 è compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001."..».

NOTA ALL’ART. 18

Comma 1

1) Il testo della lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, che concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (arpa) dell'Emilia-Romagna, ora modificato, era il seguente:

«Art. 5 - Funzioni, attività e compiti

1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 01 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, ed in particolare provvede a:

(omissis)

l) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connesse all'utilizzo di sostanze pericolose, con particolare riferimento alle attività di istruttoria tecnica disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);».

NOTA ALL’ART. 19

Comma 1

1) il testo dell'articolo A-3-bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, ora sostituito, era il seguente:

«Art. A-3-bis - Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:

a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.

3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.

4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999.

5. La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regolamenta gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla pianificazione territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell'ambito del PTCP.

6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i seguenti Comuni:

a) i Comuni sul cui territorio è presente o in fase di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;

b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre informazioni elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

7. La regolamentazione di cui al comma 5 è compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (RIR), di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001.».

NOTE ALL’ART. 20

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 marzo 1993, n.17 che concerne Soppressione dell'azienda regionale delle foreste - ARF, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Ripartizione delle funzioni

1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), dalle Unioni di Comuni montani di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e dalle Province. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale ricadenti all'interno dei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dette funzioni possono essere affidate ai relativi enti di gestione.».

Comma 3

2) il testo del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 marzo 1993, n.17 che concerne Soppressione dell'azienda regionale delle foreste - ARF, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Ripartizione delle funzioni.

(omissis)

4. La gestione dei vivai può essere trasferita ai Comuni, alle Comunità Montane, agli enti di gestione dei parchi ed alle Province territorialmente interessate con atto della Giunta regionale che provvede anche a disciplinare il conseguente passaggio del personale. I rapporti tra gli enti interessati, anche di natura economica, sono regolati tramite apposite convenzioni. La gestione dei vivai potrà essere altresì conferita ad aziende, anche private, del settore vivaistico e/o forestale garantendo per quanto possibile la salvaguardia dell'occupazione del personale stagionale addetto.».

NOTA ALL’ART. 22

Comma 1

1) il testo delle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22, che concerne Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016, ora modificato, era il seguente:

Art. 20 - Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale.

(omissis)

3. Le funzioni di valutazione di incidenza dei progetti e interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 13 del 2015, qualora non siano già state trasferite all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), sono esercitate come segue:

a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e interventi approvati dalla Provincia;

b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, nonché dei progetti e interventi da esso approvati.».

NOTE ALL’ART. 24

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 10- Esonero

(omissis)

2. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.».

2) il testo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 11 - Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.».

3) il testo del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Revoca e sospensione

(omissis)

2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.».

4) il testo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Piano comunale delle attività estrattive (PAE)

(omissis)

3. Il PAE è adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori generale; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.».

5) il testo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art.11 - Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.».

6) il testo del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Convenzione

(omissis)

4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione. ».

7) il testo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 15 - Durata dell'autorizzazione

(omissis)

2. È ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del Sindaco, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate. ».

8) il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 16 - Decadenza

1. Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 del titolare dell'autorizzazione;

b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;

c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.

2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.».

9) il testo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 17 - Diffida

(omissis)

2. Con separato provvedimento il Sindaco commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22.».

10) il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Revoca e sospensione

(omissis)

2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il Sindaco dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.».

11) il testo del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 19 - Concessione

(omissis)

2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927.».

12) il testo del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 22 - Sanzioni

(omissis)

5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Comma 2

13) il testo del comma 3-bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Piano comunale delle attività estrattive (PAE)

(omissis)

3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25.».

Comma 3

14) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1991 che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora sostituito, era il seguente:

Art. 14 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

2. La Commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.

3. In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

Comma 4

15) il testo dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 19 - Concessione.

1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927.

(omissis)

4. La Giunta regionale delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.».

16) Il testo dell'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerneDisciplina delle attività estrattive, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 23 - Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

1. È istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge, nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta regionale.

2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) dall'assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;

b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio regionale tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;

c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta regionale fra i collaboratori regionali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie.

3. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Spettano ai componenti della Commissione le indennità ed i rimborsi stabiliti dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni.

17) Il testo dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerneDisciplina delle attività estrattive, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 25 - Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

1. Ogni Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione infraregionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta provinciale. La Commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) dall'assessore provinciale competente per materia con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;

b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio provinciale fra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;

c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta provinciale fra i collaboratori provinciali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie;

d) dal Responsabile del Servizio provinciale e circondariale Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali di cui al n. 29 del comma 2 dell'art. 24 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni.

2. Il Presidente della Commissione predispone l'audizione di rappresentanti delle Amministrazioni e delle Associazioni che abbiano interesse agli argomenti trattati nonché, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 11, del richiedente l'autorizzazione il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da esperti di fiducia.

3. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 23.».

NOTE ALL’ART. 26

Comma 1

1) Il testo del comma 13-ter dell’articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria, ora modificato, era il seguente:

«Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni

(omissis)

13 ter. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), l'autorizzazione di appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dai commi precedenti costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e per l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, i quali possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, paesaggistica e sismica, a condizione che:

a) non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;

b) gli interessati inviino all'Amministrazione comunale, prima della realizzazione degli interventi, apposita comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione. ».

2) Il testo della lettera b) del comma 13-quater dell’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni

(omissis)

13 quater. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge n. 221 del 2015 possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che:

(omissis)

b) gli interessati inviino al Comune, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione.».

NOTE ALL’ART. 28

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n.13, che concerne riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 17 - Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia

(omissis)

2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 Sito esterno, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 Sito esterno) nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, nonché il potere sostitutivo previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto, fatte salve le competenze dei Comuni in materia.».

2) Il testo del comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n.13, che concerne Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 17 - Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia

(omissis)

4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale, previa acquisizione del parere da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.».

NOTA ALL’ART. 29

Comma 1

1) il testo del comma 1-bis dell’articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 che concerne disposizioni regionali in materia di espropri, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Attività conferite

(omissis)

1 bis. Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni.».

NOTA ALL’ART. 30

Comma 1

1) Il testo del comma 4 dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 febbraio 1993, n.10, che concerne Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4-bis - Procedure espropriative per opere soggette ad autorizzazione.

(omissis)

4. L'ufficio per le espropriazioni della Provincia comunica ai proprietari delle aree oggetto della procedura espropriativa l'avvio del procedimento di autorizzazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalla legge. I proprietari delle aree possono prendere visione del progetto definitivo e degli elaborati depositati nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione e possono formulare osservazioni negli ulteriori venti giorni.»

NOTA ALL’ART. 32

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 25 quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25 quater - Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici

1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito:

a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

b) un sistema di verifica periodica degli impianti stessi, basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantirne un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;

d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede a:

a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;

b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;

c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;

d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi;

e) implementare un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto degli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica; al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25 ter, comma 1, lettera b);

f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica.

3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:

a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;

b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;

c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo, articolate in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;

d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.

4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.

5. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del rapporto di controllo tecnico, nonché le modalità attraverso le quali esso viene rilasciato, consegnato al responsabile di impianto e registrato nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).».

NOTA ALL’ART. 33

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 25-quinquies della legge regionale 2004, n. 26, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25 quinquies - Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici

1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e provvede affinché siano eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui al comma 1, redigendo e sottoscrivendo un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:

a) consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;

b) fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel catasto impianti di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera e); a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte dell'operatore avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.».

NOTA ALL’ART. 34

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 25-sexies della legge regionale 2004, n. 26, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25-sexies - Accertamenti e ispezioni

1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, la Regione provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.

2. L'esecuzione delle attività di accertamento e ispezione viene affidata agli esperti e organismi accreditati di cui all'articolo 25-quater, comma 2, lettera c) che svolgono in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25-quindecies, commi 2, 3 e 4 (31).

2-bis. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dalla Regione o dall'organismo di accreditamento incaricato, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.».

NOTA ALL’ART. 35

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 25-septies della legge regionale 2004, n. 26 che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, ora modificato, era il seguente:

«Art. 25-septies - Misure di sostegno

(omissis)

3. Per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale. L'entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 25 quater, con la quale vengono altresì definite le tariffe e disciplinate le modalità di versamento delle somme derivanti da eventuali attività di ispezione sugli impianti termici richieste da terzi.».

NOTE ALL’ART. 37

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1, che concerne Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Albo delle imprese artigiane

(omissis)

2. Alla separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite nel Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).».

Comma 2

2) il testo del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1, che concerne Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Albo delle imprese artigiane

(omissis)

5. L'Albo regionale è conservato presso gli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna. Le sezioni provinciali dell'Albo sono depositate anche presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.».

NOTE ALL’ART. 38

Comma 2

1) Il testo del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 - Iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane

(omissis)

4. La Camera di commercio contestualmente rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e dà notizia alle Amministrazioni competenti ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5, della presentazione della comunicazione unica.».

Comma 2

2) il testo dei commi 7 e 8 dell’articolo 3 della legge regionale n.1 del 2010, che concerne Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 3 - Iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane

(omissis)

7. La sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, qualora abbia acquisito elementi da cui si desuma la possibile insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione, può richiedere alla Commissione regionale di presentare istanza alla struttura regionale competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all'articolo 7 per l'avvio della procedura di accertamento a carico delle imprese iscritte all'Albo in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi.

8. La procedura di accertamento può essere attivata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1. Il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato, di cui all'articolo 7, provvede a far conoscere alle imprese interessate l'avvio del procedimento, perché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Il Servizio, esperiti gli accertamenti, decide in merito entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione unica, trasmette nei successivi cinque giorni la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che hanno richiesto l'accertamento ed alla Camera di commercio, affinché provveda agli adempimenti di competenza.».

NOTE ALL’ART. 40

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Commissione regionale per l'artigianato

(omissis)

2. La Commissione regionale per l'artigianato, articolata anche in sezioni provinciali, è composta di 21 membri:

a) diciotto membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, di cui 2 componenti per ciascuna delle sezioni provinciali, designati per ciascuna Provincia dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio;

Comma 2

2) il testo del comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Commissione regionale per l'artigianato

(omissis)

7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato spettano i compensi e ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate a norma dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali).».

Comma 3

3) il testo dei commi 8 e 9 dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 che concerne Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 5 - Commissione regionale per l'artigianato

(omissis)

8. Al Presidente della Commissione ed al Vicepresidente, od al Commissario di cui al comma 5, spettano le indennità di funzione determinate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1982, n. 20 (Disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore dei componenti di organi di enti ed aziende regionali).

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla costituzione della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5, e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all'articolo 7.».

NOTE ALL’ART. 41

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato

1. La Commissione regionale per l'artigianato espleta le seguenti funzioni:

(omissis)

b) sulla base di segnalazione delle sezioni provinciali, attiva la richiesta al Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato, di cui all'articolo 7, di verifica delle iscrizioni o modifiche nell'Albo delle imprese artigiane;.».

2) il testo delle lettere d) ed f) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora abrogate, era il seguente:

«Art. 6 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato

(omissis)

d) svolge attività di documentazione, di studio e d'informazione, ed elabora periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Emilia-Romagna, avvalendosi della struttura organizzativa regionale che svolge funzioni di osservatorio regionale dell'artigianato;

(omissis)

f) elabora, insieme al Servizio regionale di cui all'articolo 7, e presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente le attività artigianali della Regione Emilia-Romagna e i dati relativi all'attività svolta.».

Comma 2

3) I l testo del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 che concerne Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato

(omissis)

2. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al Servizio Artigianato della Regione.».

NOTA ALL’ART. 42

Comma 1

1) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Organo dell'Amministrazione regionale per l'artigianato

1. La Giunta Regionale istituisce il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato.

2. Il Servizio, previo parere di un apposito comitato di esperti, composto e regolato con atto di Giunta regionale, in particolare:

a) svolge tutte le funzioni previste dalle normative di settore e conserva presso di sé l'Albo regionale delle imprese artigiane;

b) decide in merito agli accertamenti richiesti dalla Commissione regionale per l'artigianato o da altri organi o enti interessati, sulla sussistenza dei requisiti per la qualifica d'impresa artigiana;

c) attribuisce la qualifica d'impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 Sito esterno (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione all'Albo;

d) svolge, ove necessario, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane.».

NOTA ALL’ART. 44

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 6 giugno 2006 n. 6, che concerne Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 4 - Compiti della Consulta

(omissis)

3. La Consulta esamina le proposte progettuali pervenute inerenti ai programmi integrati di cui all'articolo 7, comma 3, ai fini della stipulazione degli accordi ivi previsti per la loro realizzazione.».

NOTE ALL’ART. 45

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006, che concerne Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Sostegno a "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa"

(omissis)

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la stipula di appositi "Accordi", da sottoscrivere con le associazioni di rappresentanza regionali di cui all'articolo 2, finalizzati alla realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di commercio, Università, Fondazioni bancarie, altri enti; hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e procedure indicati ai commi 3 e 4.».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006, che concerne Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 7 - Sostegno a "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa"

(omissis)

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le procedure per la stipulazione degli accordi di cui al comma 2.».

NOTA ALL’ART. 46

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27 luglio del 2007, n. 17, che concerne Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo

(omissis)

4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.».

NOTE ALL’ART. 47

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007, che concerne Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo

1. Al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n.17 del 2007 che concerne Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 - Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo

(omissis)

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle Università, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio, i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.».

NOTA ALL’ART. 48

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007, che concerne Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Obblighi dei responsabili

(omissis)

2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Sito esterno (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:

a) fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 Sito esterno;

b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 Sito esterno, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.».

NOTE ALL’ART. 49

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007, che concerne Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Sanzioni

(omissis)

3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge, il quale individua l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni.».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007, che concerne Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 – Sanzioni

(omissis)

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 1, commi 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005"), sono attribuiti alle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 21 del 1984. Con cadenza annuale le Aziende Unità sanitarie locali devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al trenta per cento dei proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni alla presente legge.».

NOTA ALL’ART. 50

Comma 1

1) Il testo del comma 5 dell’articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6, che concerne Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 bis - Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

(omissis)

5. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo, considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24.».

NOTA ALL’ART. 51

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 6, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della Giunta regionale.».

NOTA ALL’ART. 52

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 25 marzo 2016, n. 4, che concerne Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica), ora modificato, era il seguente:

«Art. 15 - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

(omissis)

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.».

NOTA ALL’ART. 53

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 marzo 2016, n. 5, che concerne Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (istituzione dell'albo regionale delle associazioni "pro-loco", ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Norma finanziaria.

(omissis)

3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

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