n.279 del 18.10.2017 periodico (Parte Seconda)

Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di Bacino Padano 2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
  • il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
  • il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
  • l’articolo 10, comma 1, lett. d) della legge n. 88/2009, il quale prevede che il Governo promuova l’adozione di specifiche strategie di intervento nel Bacino Padano in materia di inquinamento atmosferico anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;

Premesso che:

  • in data 16 giugno 2016 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora complementare (nota C(2016)3585 final – Infrazione n.2014/2147), ai sensi dell’art. 258 del TFUE, per i superamenti del valore limite giornaliero di PM10 nel periodo 2008-2014 in 11 zone e agglomerati, tra cui la Pianura ovest e la Pianura est della Regione Emilia-Romagna;
  • la Regione Emilia-Romagna ha dato riscontro alla richiesta di informazioni contenuta nella lettera di costituzione in mora complementare, con note inviate al Ministero dell’Ambiente PG/2016/0599909 del 06/09/2016 e PG/2016/0605099 del 09/09/2016;
  • nell’ambito della medesima procedura di infrazione 2014/2147 la Commissione Europea, con nota Prot. SG-Greffe(2017)D/6393 del 28/04/2017, ha emesso un parere motivato nei confronti dell’Italia per l’inadempimento degli obblighi derivanti dagli articoli 13 e 23 della Direttiva/2008/50/CE per quanto concerne i valori limite del materiale particolato PM10, a cui la Regione Emilia-Romagna ha dato risposta per il tramite del Ministero dell’Ambiente con nota Prot. PG/2017/0456336 del 20/06/2017;

Premesso inoltre che:

  • l’inquinamento atmosferico ha un impatto sulla salute dei cittadini e sull’ambiente, come evidenziato dalla letteratura scientifica e dalle Linee Guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
  • il 21 aprile 20l7 è entrato in vigore il Piano Aria Integrato Regionale(PAIR2020) (di seguito denominato “Piano”), approvato con la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115 dell’11 aprile 2017, in attuazione del D. Lgs. 155/2010, ed avente la finalità di adempiere nel più breve tempo possibile agli obblighi fissati dalla normativa vigente e di ridurre la percentuale di popolazione esposta ai superamenti del valore limite di PM10 dal 64% all’1% entro il 2020;
  • l’art. 3 “Strategie di intervento nel bacino padano” delle Norme tecniche di attuazione del Piano (di seguito denominate NTA) stabilisce che, per il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell’aria, il Piano dà attuazione agli impegni assunti nell’Accordo di programma 2013 e le misure adottate in attuazione dello stesso, relativamente alla certificazione ambientale dei generatori di calore di cui all’articolo 290, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, alla riduzione delle emissioni in atmosfera delle attività agricole e zootecniche e dei veicoli di trasporto passeggeri e merci, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di Piano;

Considerato che:

  • le Regioni del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche, che favorendo la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, in particolare quelli secondari quali le polveri sottili, producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell’aria;
  • si è registrata la progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell’entità dei superamenti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto, in virtù degli effetti positivi prodotti dall’attuazione delle azioni a livello regionale e di bacino padano, ma le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono ancora in corso;
  • presso alcune zone ed agglomerati del territorio regionale si continuano a registrare superamenti dei valori limite di qualità dell’aria del materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;
  • in caso di permanenza dei superamenti, una eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia comporterebbe, in futuro, oneri economici rilevanti e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l’Italia;
  • nella procedura di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l’individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l’esito delle procedure;

Dato atto che:

  • in data 19 dicembre 2013 è stato sottoscritto l’“Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute e le Regioni e Province autonome del Bacino Padano, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell’ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria, di seguito denominato “Accordo 2013”;
  • in data 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto il “Protocollo di Intesa per migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l’efficienza energetica”, tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con l’obiettivo di rafforzare l'impegno a livello nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riguardo alle città metropolitane;
  • in data 25 luglio 2017, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto il “Nuovo accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 5 giugno 2017, di seguito denominato “Accordo”;

Considerato, inoltre, che:

- con tale Accordo le parti individuano una serie di interventi comuni tra le Regioni firmatarie da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme e dai piani di qualità dell’aria vigenti, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico;

- in particolare, l’art.2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell’Accordo stabilisce, tra gli altri, i seguenti impegni:

  • alla lettera g) di prevedere, nei piani di qualità dell’aria, relativamente a generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006:

- il divieto, entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle”;

- il divieto, entro il 31 dicembre 2019, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiori a “3 stelle”;

  • alla lettera h) di prevedere, nei piani di qualità dell’aria, l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
  • alle lettere o) e p) di applicare modalità comuni di individuazione, contrasto e comunicazione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM10, sulla base dei criteri e delle misure temporanee di cui all’allegato I dell’Accordo stesso recante “Criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti”;

Dato atto, inoltre, che:

  • nella memoria difensiva Prot.PG/2017/0456336 del 20/06/2017, in risposta al parere motivato emesso dalla Commissione europea in data 28/04/2017 nell’ambito della procedura di infrazione 2014/2147, le misure dell’Accordo sono state individuate come fondamentali e necessarie al raggiungimento del valore limite giornaliero del PM10 nel più breve tempo possibile, come richiesto dalla Commissione;
  • all’art. 33 comma 4 delle NTA è previsto che la Giunta regionale, informata la competente Commissione assembleare, è autorizzata ad adottare, con deliberazione, ulteriori misure per porre termine a procedure di infrazione comunitarie in materia di qualità dell’aria;
  • all’art. 30 delle NTA sono già individuate procedure di attivazione e modalità di applicazione delle misure emergenziali, dal 1 ottobre al 31 marzo, in caso di superamento per quattro giorni consecutivi del valore limite giornaliero del PM10, nei 30 Comuni interessati alle misure in ambito urbano del PAIR2020;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell’aria, in attuazione degli impegni stabiliti dall’Accordo, all’articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p);

Considerato, altresì, che:

  • per dare attuazione alle misure di cui all’art.2 comma 1 lettere g), o) e p) è necessario adottare la certificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) \dell’Accordo 2013, già concertata con i diversi soggetti coinvolti ed in attesa di approvazione da parte del Ministero competente;
  • tale proposta di certificazione introduce una classificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa basata sulla introduzione di 5 classi ambientali (da 1 stella a 5 stelle) in funzione delle emissioni inquinanti specifiche e del rendimento;

Ritenuto quindi di approvare, nelle more dell’adozione da parte del Ministero dell’Ambiente del decreto di cui all’art. 290 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 nonché delle relative disposizioni attuative, la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa;

Ritenuto inoltre, a fini sistematici e di chiarezza, di riportare i testi coordinati contenenti le misure aggiuntive dell’Accordo integrate con quanto già previsto dal Piano;

Richiamati:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 33/2013, di cui alla Deliberazione G.R. del 25 gennaio 2016 n. 66”;
  • la deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”;
  • la deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 56/2016 del 25 gennaio 2016, n. 270/2016 del 29 febbraio 2016, n. 622/2016 del 28 aprile 2016, n. 702/2016 del 16 maggio 2016 e n. 1107/2016 del 4 luglio 2016, nonché la determinazione n. 477 del 10/4/2017;

Informata la competente Commissione assembleare con nota prot. PG.2017.624642 del 22/9/2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p), le seguenti misure aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), ai sensi dell’articolo 33 comma 4 delle Norme Tecniche Attuative di Piano:

a) a decorrere dall’1 ottobre 2018, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l’uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’1 ottobre 2019 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il presente divieto che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale;

b) dall’1 ottobre 2018 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e dal 1 gennaio 2020 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

c) dall’1 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

d) dall’1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, se nei giorni di controllo (lunedì e giovedì) si verifica l’avvenuto superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM10, i Comuni dell’agglomerato di Bologna e i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, della provincia in cui è avvenuto il superamento, si attengono alle seguenti prescrizioni adottando, anche con ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti misure emergenziali di 1° livello, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano:

i. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle”;

ii. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…) di combustioni all’aperto, anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

iii. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

iv. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

v. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Se nei giorni di controllo, si verifica l’avvenuto superamento continuativo, nei 10 giorni antecedenti, del valore limite giornaliero del PM10, alle misure emergenziali di 1° livello si aggiunge il divieto, decorrente dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”.

Il dettaglio dei criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti è riportato al punto 1 dell’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, come riportato in allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di riportare i testi coordinati dei pertinenti paragrafi della Relazione generale di Piano, integrati con le misure aggiuntive dell’Accordo di bacino padano 2017, come riportato nell’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6. di pubblicare altresì la presente deliberazione sul sito web della Regione al link: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/pair2020.

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