n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Domanda Prot. CR-23292-2016 del 29 aprile 2016 presentata dalla società STIRERIA ADRIANA SRL, con sede legale nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto parziale dell’istanza per interventi sui beni strumentali

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

  1. di dichiarare parzialmente rigettata l’istanza CR-23292-2016 presentata dalla società Stireria Adriana Srl, con sede legale nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), in Via per Mirandola n. 38, Partita IVA e Codice Fiscale 02279200360, a fronte degli interventi sui beni strumentali, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
  2. di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/62040 del 17 novembre 2016) e confermati dall’ulteriore istruttoria bis (Prot. n. CR/2016/66208 del 07 dicembre 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;
  3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;
  4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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