n.40 del 06.02.2019 periodico (Parte Seconda)

Dichiarazione dello stato di crisi regionale conseguente la chiusura della strada di grande comunicazione SS 3bis Tiberina, E45 Orte-Ravenna, dal km 168+200 al km 162+698 dal giorno 16 gennaio 2019 per sequestro del viadotto Puleto con interdizione totale della circolazione

IL PRESIDENTE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”, ed in particolare l’art. 2 che, alle lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi calamitosi in relazione al rilievo rispettivamente nazionale, regionale e locale degli stessi ed all’assetto dei poteri e delle attribuzioni di enti ed amministrazioni;

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile” che all’art. 48 abroga, tra l’altro, la legge n. 225/1992 e dispone all’art. 50 che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal medesimo decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti ed in particolare identifica all’art. 7, c. 1, lett. b tra gli eventi emergenziali di protezione civile le “emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa“;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale n.13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizione su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

Premesso che il giorno 16 gennaio 2019 la Procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo ha emanato un provvedimento di sequestro preventivo, n. 6770/2018RG mod. 44 e n. 46/19 RgG GIP, del Viadotto “Puleto” ubicato nel Comune di Pieve Santo Stefano (AR) tra il km 162+010 ed il km 162+210 della SS 3 bis Tiberina, E45 Orte-Ravenna, con immediata interruzione del traffico veicolare in entrambe le direzioni;

Considerato che in conseguenza di tale provvedimento nella stessa data, ANAS – Area Compartimentale della Toscana, competente per territorio, ha disposto la chiusura totale della SS 3Bis Tiberina e l’interdizione al transito veicolare sul sopra richiamato viadotto “Puleto” e che ANAS - Area Compartimentale dell’Emilia-Romagna - con Ordinanza n. 13/2019/BO ha disposto la chiusura al traffico sul tratto di propria competenza della SS 3Bis Tiberina - Carreggiata Sud (Roma) - dal Km 168+200 (località Verghereto) al Km 162+698 (confine regionale) con uscita obbligatoria allo svincolo di Verghereto;

Dato atto che alla luce delle citate ordinanze di ANAS e dei possibili percorsi alternativi, il collegamento fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana avviene:

  • reindirizzando tutto il traffico pesante ad altri itinerari di lunga percorrenza a mezzo di tratte autostradali;
  • per il solo traffico leggero mediante la viabilità alternativa locale;

Precisato che la viabilità alternativa per il traffico leggero, stante anche l’interdizione al traffico per frane e cedimenti del tratto di “Ex SS Tiberina” fra Canili e Valsavignone, è costituita, dopo l’uscita dallo svincolo “Verghereto”, dalle SP 137, SP 38, SP 67, SP 258, o dopo l’uscita dallo svincolo “Bagno di Romagna”, dalle SP142, SR 71, SP 43, per rientrare sulla SS 3Bis Tiberina dallo svincolo di “San Sepolcro”, itinerari percorribili anche in senso opposto; 

Considerato che le sopracitate viabilità locali sono strade di montagna con limitazioni e criticità dovute alle dimensioni della carreggiata, pendenze, raggi di curvatura, nonché, stante il periodo invernale, alla formazione di ghiaccio ed accumuli di neve nei valichi e che hanno pregresse criticità di percorrenza dovute a dissesti; 

Dato atto che tale situazione determina di fatto l’interruzione della viabilità tra Emilia-Romagna e Toscana e la spaccatura dell’intero sistema viario SO-NE dell’Italia centrale, di cui la SS 3Bis Tiberina rappresenta la dorsale fondamentale;

Evidenziato che l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha mantenuto, anche tramite la partecipazione alle riunioni del Centro Operativo Viabilità presso la Prefettura di Forlì-Cesena, costanti contatti con le Amministrazioni comunali principalmente coinvolte afferenti all’Unione dei Comuni Valle del Savio, la Prefettura, le Strutture operative ed il Volontariato di Protezione Civile, per la gestione delle criticità e garantire il necessario supporto per il più rapido rientro nelle condizioni di normalità;

Rilevato che, come evidenziato nell’incontro del 22 gennaio 2019, i tempi per la riapertura al traffico dell’arteria stradale non sono al momento noti, con forti ripercussioni sul flusso veicolare sia a scala nazionale sia a scala regionale, e con aumento dei tempi di percorrenza di oltre un’ora dei percorsi casa-scuola e casa-lavoro a mezzo della viabilità locale alternativa; 

Tenuto conto dei conseguenti impatti sociali ed economici sulle comunità e sulle imprese dei territori della Romagna con particolare riferimento ai comuni dell’Unione dei Comuni Valle del Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto), caratterizzati da una forte connotazione turistica, da un sistema di attività economiche e produttive e da pendolarismo scolastico che si basano prevalentemente sull’efficienza dei collegamenti stradali;

Rilevata l’esigenza, sulla base di una speditiva ricognizione delle situazioni di danno di azioni a sostegno del tessuto socio-economico e del pendolarismo scolastico, nonché di eventuali interventi urgenti per il ripristino della viabilità secondaria;

Visto l’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, ovvero eventi di rilievo regionale che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale;

Visto l’art. 9, c. 1 della legge regionale sopra citata che consente alla Giunta regionale la possibilità di concedere contributi a favore di cittadini e imprese danneggiati da eventi calamitosi;

Ritenuto, sulla base delle previsioni e delle valutazioni tecniche di cui sopra, di dichiarare ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii. lo stato di crisi regionale per il territorio della Unione dei Comuni Valle Savio;

Dato atto che il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della citata legge regionale n. 1/2005, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, può adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di dichiarare, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii., lo stato di crisi regionale per la durata di 180 giorni, da rivalutare sulla base dell’evolversi della situazione, decorrenti dalla data di adozione del presente decreto nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto);
  2. di mettere a disposizione per l’attuazione delle misure di assistenza e sostegno ai cittadini ed alle imprese danneggiate dalla situazione di crisi in parola, l’importo di euro 250.000,00 da trasferire all’Unione dei Comuni Valle Savio e a valere sui pertinenti capitoli di Bilancio 2019 dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
  3. di dare atto che al trasferimento dei fondi provvederà il Direttore della sopracitata Agenzia sulla base di modalità e criteri stabiliti con successiva deliberazione di Giunta regionale;
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
  5. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato altresì sul sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 2° livello denominata “dati ulteriori”, in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l’ampliamento della trasparenza ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

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