n. 1 del 05.01.2011 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas in comune di Finale Emilia (MO) - D.Lgs. 387/03, L.R. 26/04. Proponente: Società agricola Mattioli Energia Srl

La Provincia di Modena, Autorità competente per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas di potenza 999 kWe denominato “Campodoso”, da realizzare in Via Campodoso n.36, in comune di Finale Emilia, comunica quanto segue.

Con la determinazione n. 319 del 20/12/2010, il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto e del Consiglio Comunale di Carpi in merito alla Variante urbanistica, determina:

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/03, la Società Agricola Mattioli Energia S.r.l., con sede legale in Corso Giuseppe Mazzini n.7, Finale Emilia (MO), alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas di potenza 999 KWe denominato “Campodoso”, da realizzare in Via Campodoso, n. 36 nel Comune di Finale Emilia (MO), in conformità agli elaborati tecnici sopra elencati e nel rispetto delle prescrizioni elencate nel documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A), (omissis).

2) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:

  • D.I.A. edilizia (L.R. 31/02);
  • Autorizzazione alla realizzazione di un accesso carraio sulla viabilità comunale;
  • Nulla Osta Archeologico;
  • Nulla Osta per la realizzazione dell’elettrodotto;
  • Nulla Osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete.

3) di dare atto che il documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A) è allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;

5) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), l’impianto di rete per la connessione, individuato dal tratto che collega l’esistente rete di distribuzione elettrica con la nuova cabina elettrica (tratteggio rosso per la MT e azzurro per la BT, dal punto “U” al punto “C”, e l’indicazione “Soluzione interrata” del documento impianto di rete per la connessione – PD-T0100896-01-01 di settembre 2010), una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad ENEL Distribuzione S.p.A. prima della messa in servizio e pertanto:

  1. rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
  2. l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad ENEL con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
  3. l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art.12 del Dlgs. 387/03, non riguarda l'impianto di rete (dalla linea ENEL esistente alla nuova cabina), che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.

6) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

7) di dare atto che nel rispetto delle norme in materia edilizia ai sensi della L.R. 31/02, il proponente è tenuto a trasmettere le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori ai competenti uffici dell’amministrazione comunale e per conoscenza all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena, entro 15 giorni dall’inizio e dalla fine effettive dei lavori;

8) di dare atto che, al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, la Società Agricola Mattioli Energia Srl dovrà presentare all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena un “Certificato di Regolare Esecuzione” a firma di tecnici abilitati, individuati dalla Società medesima, che attesti la conformità dello stato finale dello stesso al progetto approvato in esito alla Procedura Unica di autorizzazione ed alle relative prescrizioni;

9) di trasmettere copia del presente atto alla società proponente, Società Agricola Mattioli Energia S.r.l., ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad ENEL Distribuzione S.p.A. ed alla Regione Emilia-Romagna.A norma dell’art. 3, quarto comma, della legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione Unica impianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) – Procedimenti conclusi.

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