n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Nomina dei componenti del Comitato di amministrazione separata dei beni civici frazionali di Collagna-Capoluogo, in comune di Collagna

 

IL PRESIDENTE 

(omissis)

decreta: 

Art. 1

I seguenti cittadini residenti nella frazione di Collagna-Capoluogo, in comune di Collagna, sono proclamati eletti a componenti del Comitato di amministrazione separata dei beni civici della frazione medesima:

- CACCIALUPI MATTEO nato a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 25.04.1984

- CAMPANI GIOVANNI nato a Collagna (RE) il 29.04.1947

- MONELLI DAVIDE nato a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 21.08.1983

- FERRETTI MASSIMILIANO nato a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 29.09.1970

- NATALINI FEDERICO nato a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 10.02.1973

Art.2

Il Sindaco del Comune di Collagna pubblica il presente decreto all’albo del Comune e presso la frazione interessata per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo lo notifica agli stessi eletti.

Art.3

Così come previsto dall’art. 4 – 2° comma della Legge 17.4.1957 n. 278, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori ed il Consiglio comunale possono proporre ricorso, sulle modalità od, eventualmente, sui risultati elettorali, alla Commissione di cui all’art. 2 – 1° comma – lett. e) della Legge regionale 18.8.1977 n. 35, nominata con precedente decreto n. 24 in data 26.10.2009. Il giudizio espresso dalla Commissione è inappellabile.

Art. 4

Il Sindaco del Comune di Collagna convoca gli eletti, entro trenta giorni dalla proclamazione, per l’elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del Presidente del Comitato.

L’elezione si effettua a maggioranza relativa ed in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. La prima seduta del Comitato, sino all’elezione del suo Presidente, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Copia del verbale di tale seduta, firmato dal Sindaco o dal suo delegato e dal Segretario del Comitato, viene inviata alla Comunità Montana entro 8 giorni dalla seduta medesima.

Art. 5

Il presente decreto viene trasmesso per conoscenza al Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dall’art. 2 - comma 6 - della L.R. n. 35/77, e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

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