n. 47 del 17.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante l'adozione del "Sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’Accordo del 29 ottobre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, recante l’adozione del “Sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del parlamento europeo e del consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;

Richiamate:

- la L. n. 833/78 e successive modificazioni ed integrazioni recante l’Istituzione del servizio sanitario nazionale ed in particolare l’art.7 lettera c) ove è delegato alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego delle sostanze pericolose;

- la L.r n. 19/94 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 “;

- la L.r n. 3/99 “Riforma del sistema regionale e locale” che all’art. 179 che nel confermare le funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale attribuisce alla Regione e alle Aziende Sanitarie le funzioni amministrative in materia di salute umana;

- la L.r n. 44/95 concernente la riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna;

- la L.r n. 21/84 “Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” ed in particolare l’art. 5 così come sostituito dalla L.r.n.4/2010 pubblicata nel B.u del 12 febbraio 2010 che al comma 3 stabilisce che per le violazioni in materia sanitaria anche connesse o attribuite agli enti locali la competenza alla applicazione delle sanzioni amministrative spetta all’Azienda USL; 

Richiamati altresì:

- il Dlgs n. 52/97, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e il Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi»;

- il Dlgs n. 145/2008 recante «attuazione della direttiva n. 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche», ed in particolare l’art. 7 laddove prevede, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l’integrale copertura dei costi dei controlli sull’immissione sul mercato e sulla commercializzazione delle sostanze pericolose da parte degli Uffici competenti delle Regioni e degli Enti locali e che nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 28 comma 6-ter decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, l’ammontare della tariffa è determinata in euro duemila per controllo;

- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche;

- il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

- il D.L. n. 10/2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 46/2007 recante «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali», che all’art. 5 bis prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, designato autorità nazionale competente, provveda d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

- il Decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante «Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46”, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)» ed in particolare il paragrafo 3 dell’allegato I;

- il Decreto 4 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali «Nomina dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto 22 novembre 2007»;

- il Dlgs n. 133/2009 recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;

Considerato che:

- i già citati Dlgs n. 52/97 e n. 65/2003, rispettivamente agli artt. 28 e 17 prevedono che l’immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, al fine dell’accertamento dell’osservanza delle norme in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, siano soggette alla vigilanza degli uffici competenti, fra i quali, vi sono gli uffici delle Regioni e degli Enti Locali e che al fine del controllo, il personale degli uffici delle Regioni e degli Enti Locali può procedere in qualunque momento a ispezioni presso luoghi di produzione, deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti attinenti la salute e la sicurezza dell’uomo nei luoghi di vita e di lavoro e la protezione dell’ambiente, prelevare campioni in numero massimo di tre a titolo gratuito, sigillati all’atto del prelievo e ciascuno in quantità sufficiente per un’analisi completa;

- la L.r n. 11/2000 e la Delibera della Giunta regionale n. 2001/2007 attribuiscono tali competenze al Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Emilia-Romagna;

- il Dlgs n. 52/97 che all’art. 29 prevede l’esecuzione degli esami e delle analisi dei campioni prelevati dalle Autorità di controllo locali da parte dei laboratori competenti per territorio, mentre gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle Autorità di controllo centrali sono eseguiti dall’Istituto Superiore di Sanità;

- la già citata L.r n. 44/95 attribuisce all’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna le competenze in materia di controllo analitico;

Ritenuto di dovere procedere al recepimento dell’Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 29 ottobre 2009 recante l’adozione del “Sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del parlamento europeo e del consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)” al fine di consentire operatività e uniformità di applicazione sul territorio regionale a quanto in esso previsto;

Ritenuto di demandare, ad un provvedimento del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la costituzione di un gruppo di coordinamento regionale interdirezionale per l’elaborazione di una proposta di Piano Regionale che individui l’ulteriore specificazione delle modalità organizzative ed applicative, nonché le modificazioni e/o integrazioni necessarie a dare piena operatività nel territorio regionale alle indicazioni oggetto dell’Accordo più sopra citato.

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 29 ottobre 2009, recante l’adozione del “sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del parlamento europeo e del consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di individuare, in attuazione di quanto stabilito in detto Accordo:

- il Servizio Sanità Pubblica della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali per le attività di coordinamento in ordine agli adempimenti di cui al richiamato Accordo;

- l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Regione Emilia-Romagna>quale struttura territoriale deputata all’attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali necessari all’accertamento dell’osservanza alle norme del Regolamento (CE) n. 19072006 e successive modificazioni e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modificazioni;

- l’Azienda USL, attraverso il Dipartimento di Sanità Pubblica, quale Autorità Competente per i controlli>sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 19072006 concernente “la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)” e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. L’Azienda USL procederà, con apposito provvedimento, all’individuazione del personale del Dipartimento di Sanità Pubblica addetto ai controlli in parola, autorizzando lo stesso ad accedere al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dell’autorità competente per l’applicazione del REACH in Italia;

3. di demandare ad un provvedimento del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, su proposta del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica, la costituzione di un gruppo di coordinamento regionale interdirezionale per la elaborazione di una proposta di Piano Regionale, che individui l’ulteriore specificazione delle modalità organizzative ed applicative nonché le modificazioni e/o integrazioni necessarie a dare piena operatività nel territorio regionale alle indicazioni oggetto dell’Accordo;

4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

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