n.192 del 02.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale";

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.e i.;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 recante “Riforma del Sistema regionale e locale” e ss.mm.;

- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n.41 recante “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;

- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n.4 recante “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del Piano di Tutela delle Acque”;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

- la DGR 2102/2013 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 Regolamento Regionale 41/2001”;

Premesso:

- che l’art.21 del Regolamento Regionale 41/01 recita:

“1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta anni per l’uso irriguo ed è determinata in relazione all’uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione. 

2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e dei Piani territoriali di coordinamento provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare”;

- che l’art.47 del medesimo RR n.41/01 stabilisce, nelle more dell’emanazione della direttiva di cui al citato art. 21, che tutte le concessioni ed autorizzazioni, fossero rilasciate o rinnovate per una durata non superiore all’anno 2005;

- che il comma 3 dell’art.3 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del Piano di Tutela delle Acque”, recita: “Fino all'adozione della direttiva di cui all'articolo 21, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41 del 2001, che stabilisce la durata delle concessioni in funzione dell'uso nel rispetto delle previsioni del Piano di tutela delle Acque, tutte le concessioni sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore al 31 dicembre 2015.”;

Considerato che con DGR n.2102 del 30 dicembre 2013 si è provveduto a definire la durata massima delle concessioni di derivazione per il solo uso idroelettrico dando atto che con successivo provvedimento sarebbero stati fissati i parametri in relazione ai quali determinare la durata delle concessioni per i restanti usi;

Dato atto che al fine di determinare la durata massima delle concessioni di derivazione, si è ritenuto di tenere in considerazione i seguenti principi generali contenuti nella normativa di settore:

a) le priorità tra gli usi così come riportate nei commi 3 e 4 dell’art.144 del DLgs 152/06 che prevede:

“3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.”;

b) quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, del TU n. 1775/33 che dispone “Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni”;

c) le disposizioni sulla durata contenute nell’art.21 del TU n.1775/1933 che dispone:

“Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79”;

d) ulteriori principi connessi al “pubblico generale interesse” in relazione all’uso effettuato;

e) specifiche norme legate al settore di utilizzo;

Considerato altresì che un efficace governo della risorsa idrica presuppone durate delle concessioni limitate nel tempo in modo da consentirne un’ottimale allocazione, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, e che pertanto questa Regione intende limitarne la durata massima a quella definita per l’uso prioritario ovvero il potabile;

Valutato pertanto:

1. per l’uso “consumo umano”:

- che tale utilizzo è quello prioritario ai sensi del comma 4 dell’art.144 del DLgs 152/06 e pertanto gli va riconosciuta la durata massima prevista dall’art.21 del TU n.1775/1933 ovvero non può eccedere i trent’anni;

- che l’art. 147 e seguenti del D.Lgs. 152/06 individua nell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale il soggetto dotato di personalità giuridica, al quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture del servizio idrico integrato;

- che l’art.148, comma 2, del D.Lgs. 152/06 dispone: “Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'Ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.”;

- che la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” ha costituito, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/06 un'Agenzia denominata "Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti" (di seguito denominata ATERSIR) cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

- che il comma 1 dell’art.42 del RR 41/01 dispone che “L’acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato,..., è concessa all’Agenzia di ambito competente per territorio…”;

- che, ai sensi di quanto previsto dalle Delibere di Giunta regionale nn.1053/03 e 1550/03, nonché dall’art. 12, lett.e) del R.R. 41/01, le derivazioni d’acqua pubblica destinate al consumo umano non coperte dal Servizio idrico integrato possono essere poste in capo a soggetti diversi a seguito di specifico parere di ATERSIR;

- che il citato comma 1 dell’art.42 del RR 41/01 all’ultimo capoverso, individua quale soggetto preferenziale, diverso da ATERSIR, cui possa essere concessa la risorsa idrica destinata al consumo umano nei “soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato.”;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra specificato con riferimento all’uso consumo umano di definire la durata massima di tali concessioni di derivazione d’acqua pubblica come di seguito riportato:

  • piccole e grandi derivazioni concesse all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per il servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) e a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato: trent’anni;
  • piccole derivazioni concesse a soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente: dieci anni;

B. per l’uso “irriguo”:

che la Regione Emilia-Romagna è titolare della funzione di bonifica che gestisce tramite i Consorzi di Bonifica;

- che il quarto capoverso dell’art.21 del TU n.1775/33 dispone che “Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione”;

- che le concessioni di grande derivazione esistenti in capo ai suddetti Consorzi di Bonifica sono attuate:

  • mediante opere fisse che svolgono contestualmente funzioni di difesa idraulica o
  • mediante opere che necessitano annualmente di interventi in alveo, come ad esempio la realizzazione di canali d’invito (savenelle) atti a convogliare la risorsa verso le opere di presa, che possono determinare alterazioni all’ecosistema fluviale;

- che, relativamente ai prelievi attuati da soggetti diversi dai Consorzi di Bonifica, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione delle acque destinate all’uso irriguo ai sensi del Capo II del TU 1775/33 possono costituirsi o essere costituiti obbligatoriamente da parte dell’Amministrazione Regionale, consorzi d’utenti;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra specificato con riferimento all’uso irriguo di definire la durata massima di tali concessioni di derivazione d’acqua pubblica come di seguito riportato:

  • grandi derivazioni con opere fisse, concesse a Consorzi di Bonifica: trenta anni;
  • piccole e grandi derivazioni concesse a Consorzi di Bonifica necessitanti annualmente di interventi in alveo: vent’anni;
  • derivazioni concesse a Consorzi d’utenti diversi dai Consorzi di Bonifica: quindici anni;
  • derivazioni concesse a singoli utenti: dieci anni;

C) per l’uso “industriale”:

- che il comma 2, dell’art.21 del TU 1775/33 dispone “Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate all’attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico;

- che la seconda parte del comma 2 dell’art. 141 del DLgs 152/06 prevede l’applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;

- che l’art. 18 della LR 23/11 dispone:

“1. Al fine di ridurre i prelievi da falda e di garantire un ottimale utilizzo della risorsa in relazione alla sua qualità e agli usi connessi, in particolare nelle aree caratterizzate da carenza di risorsa idrica, la Regione promuove la realizzazione di acquedotti pubblici industriali. In tale caso la realizzazione delle opere e la gestione delle stesse può essere svolta dal soggetto gestore del servizio idrico integrato qualora detta possibilità sia stata prevista nell'ambito del procedimento di affidamento del servizio.

2. La gestione dell'acquedotto pubblico industriale è separata da quella del servizio idrico integrato ed i relativi costi, determinati sulla base della disciplina vigente e regolati dalla Regione, sono posti a carico dei soli utenti serviti.”;

- che, conseguentemente, le derivazioni alimentanti acquedotti pubblici industriali potranno essere poste in capo all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per il servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);

- che, ai sensi dall’ultima parte del comma 2, dell’art.21 del RR n. 41/01, per le infrastrutture degli impianti industriali la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e pertanto, stante l’attuale situazione economica, non risulti opportuno prevedere una durata differenziata tra grandi e piccole derivazioni;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra specificato con riferimento all’uso industriale di definire la durata massima di tali concessioni di derivazione d’acqua pubblica come di seguito riportato:

  • derivazioni afferenti a pubblico acquedotto: quindici anni;
  • altre derivazioni: dieci anni;

D) per uso “piscicoltura” di fissare la durata massima in analogia alle derivazioni ad uso industriale

Ritenuto, sulla base di quanto sopra specificato con riferimento all’uso piscicoltura di definire, la durata massima di tali concessioni di derivazione d’acqua pubblica come di seguito riportato:

  • grandi derivazioni: quindici anni;
  • piccole derivazioni: dieci anni;

E) per “altri usi”, non soggetti a norme specifiche, di differenziare la durata massima esclusivamente sulla base della soglia dimensionale del prelievo;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra specificato per i restanti usi di definire, la durata massima di tali concessioni di derivazione d’acqua pubblica come di seguito riportato:

  • grandi derivazioni: trent’anni;
  • piccole derivazioni: dieci anni;

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell’art.36, del RR 41/01 i prelievi assentiti con procedura semplificata sono assentiti per un massimo di anni cinque;

Ritenuto opportuno ribadire che il presente atto stabilisce durate massime, entro le quali il Servizio competente fisserà la durata effettiva sulla base dell’istruttoria effettuata;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che la Giunta regionale potrà rideterminare la durata massima delle concessioni, anche in diminuzione, con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo;

Dato atto:

- che l'articolo 12-bis, comma 1 del TU n. 1775/33 dispone che il provvedimento di concessione può essere rilasciato a condizione che:

a) il prelievo non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) sia garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistano possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulti sostenibile sotto il profilo economico;

- che ai sensi dell’art.95 del DLgs. 152/06 per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico l’autorità concedente, ovvero nello specifico la Regione, può disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, alle concessioni di derivazione in essere, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- che la Direttiva 2000/60/CE prevede tre distinti orizzonti temporali (2015, 2021 e 2027) per la verifica del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i diversi corpi idrici individuati nei Piani di Gestione dei Bacini Idrografici;

- che ai sensi dell’art.33 del RR 41/01 “La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.”;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che prima delle scadenze temporali soprarichiamate debba essere effettuata una verifica delle concessioni in relazione all’incidenza delle stesse sullo stato del singolo corpo idrico e, qualora si verifichino la mancanza dei presupposti di cui all’art.12bis soprarichiamato si potrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca stessa dell’atto concessorio;

Visto il DLgs 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. Ferma restando la possibilità di rivedere in qualsiasi momento, anche in diminuzione, per motivi di tutela della risorsa idrica la durata delle singole concessioni di derivazione d’acqua pubblica, di stabilirne la durata massima secondo il seguente schema:

A) ad uso “consumo umano”:

  • piccole e grandi derivazioni concesse all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per il servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) ed a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato: trent’anni;
  • piccole derivazioni concesse a soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente: dieci anni;

B) ad “uso irriguo”:

  • grandi derivazioni con opere fisse, concesse a Consorzi di Bonifica: trent’anni;
  • piccole e grandi derivazioni concesse a Consorzi di Bonifica necessitanti annualmente di interventi in alveo: vent’anni;
  • derivazioni concesse a Consorzi d’utenti diversi dai Consorzi di Bonifica: quindici anni;
  • derivazioni concesse a singoli utenti: dieci anni;

C) ad “uso industriale”:

  • grandi e piccole derivazioni afferenti a pubblico acquedotto: quindici anni;
  • altre grandi e piccole derivazioni: dieci anni;

D) ad “uso piscicoltura”:

  • grandi derivazioni: quindici anni;
  • piccole derivazioni: dieci anni;

E) derivazioni destinate ad ogni altro uso non ricompreso nelle precedenti lettere:

  • grandi derivazioni: trent’anni;
  • piccole derivazioni: dieci anni;

2. di dare atto che la durata delle derivazioni di cui all’art. 36 del R.R. n. 41/01 non potrà eccedere i 5 anni;

3. di stabilire che la Giunta regionale potrà rideterminare la durata massima delle concessioni, anche in diminuzione, con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo;

4. di precisare altresì che le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima Direttiva al 2015, 2021 e al 2027;

5. di stabilire che tale verifica potrà comportare la modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ovvero la revoca stessa dell’atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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