n.144 del 30.05.2013 (Parte Prima)

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 3979-3980/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Naldi, Barbati, Sconciaforni, Monari, Noè, Manfredini, Grillini e Bazzoni sul procedimento di attivazione della sospensione e decadenza di diritto per incompatibilità alle cariche regionali

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

di fronte alle problematiche relative all'applicazione del D.Igs. 235/2012, nel sottolineare che, sul piano dei valori costituzionali:

- le disposizioni in tema di incandidabilità sono volte alla tutela della libera determinazione degli organi elettivi;

- le disposizioni in tema di ineleggibilità sono volte a garantire e tutelare la libertà di voto, facendo sì che la sua espressione rimanga immune da condizionamenti derivanti dalla posizione del candidato, cosi come previsto dall'art. 48 della Costituzione;

- le disposizioni in tema di incompatibilità riguardano, infine, il libero esercizio del mandato parlamentare e dei mandati regionali e locali, cosi come previsto agli artt. 67, 121 e 122 della Costituzione.

Evidenziato che tutte queste disposizioni sono volte alla tutela degli interessi dell'intera collettività e a garantire il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Dato atto che il D.lgs. 235/2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" pur procedendo a introdurre una utile disciplina organica in materia di incandidabilità, armonizzando le disposizioni previste per diversi livelli elettivi ed amministrativi nazionali e sovranazionali, presenta, per quanto riguarda la parte relativa alle regioni, problemi di coordinamento con le leggi e le norme regionali.

Evidenzia

che il procedimento di attivazione della sospensione e decadenza di diritto per incompatibilità alle cariche regionali previsto all'art. 8 del D.lgs. 235/2012è sviluppato in forme complesse e articolate, che implicano l'intervento di più soggetti su più livelli istituzionali con tempi differenziati e non omogenei, e quindi l'esercizio di voto da parte dell'Assemblea legislativa è tale da configurarsi come atto dovuto;

tutto ciò determina incongruenze e problemi applicativi oltre che il rischio di determinare contenziosi laddove si sottrae all'Assemblea legislativa, in presenza di quelle fattispecie previste dal D.lgs. 235/2012che comportano la sospensione temporanea dalla carica di Consigliere regionale, la competenza relativa alla convalida degli eletti, affidate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Chiede

al Presidente della Giunta regionale di attivarsi attraverso la Conferenza delle Regioni per un intervento urgente di correzione della normativa che riconosca, entro un quadro nazionale che ne regoli in modo omogeneo le cause, la piena titolarità delle Assemblee legislative per quanto concerne l'avvio e l'emanazione del provvedimento di sospensione e di decadenza.

Si impegna

ad adottare l'unico atto di competenza in materia in capo all'Assemblea legislativa, vale a dire una modifica della Legge Regionale che regola la quantificazione dell'assegno sostitutivo dell'indennità di carica previsto in caso di sospensione riducendone significativamente gli importi e a prendere in esame ulteriori provvedimenti per arrivare ad una modifica dall'attuale situazione.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 maggio 2013

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