n.340 del 20.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti in concorrenza per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Po di Volano in località Valpagliaro (comune di Ferrara) presentati dalle Ditte Hydrolab Srl e Ardenza Srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni del progetto di centrale idroelettrica ad acqua fluente sul Po di Volano in località Valpagliaro, nel Comune di Ferrara, presentato dalla ditta Hydrolab srl, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 4 aprile 2013 nel complesso ambientalmente compatibile e risulta preferibile rispetto al progetto alternativo, in concorrenza ai sensi dell’art. 7 del RD 1775/33, presentato dalla ditta Ardenza Srl;

b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) presentato dalla ditta Hydrolab srl a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente all’ulteriore prescrizione riportata al punto 3.13 della presente delibera, che vengono di seguito riportate:

1. l’assenza di interferenze negative sulla navigazione prodotte dal funzionamento dell’impianto, ed in particolare l’assenza di disturbi al transito dei natanti dovuti allo scarico delle acque in uscita dall’impianto, andranno verificate in fase di funzionamento della centrale; ad esito delle verifiche in questione, qualora ritenuto necessario da parte di AIPO, andranno apportate le eventuali modifiche necessarie a garantire la sicurezza della navigazione, non esclusa la sospensione delle derivazioni durante il transito dei natanti dalla conca di navigazione;

2. al fine del rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi del R.R. 41/01 dovrà essere redatta in forma definitiva e sottoscritta tra le parti interessate (AIPO, Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Ditta concessionaria) la convenzione richiesta per la disciplina delle modalità gestionali dell’impianto, riportante precise indicazioni in merito a criteri e competenze operative, soggetti direttamente operanti, priorità decisionali ed ogni ulteriore elemento utile a garantire la compatibilità tra la gestione della nuova opera e il mantenimento delle funzioni di difesa idraulica, tutela ambientale, navigazione e irrigazione finora svolte;

3. la convenzione in parola dovrà lasciare in capo ad AIPO i compiti di regolazione idraulica dell’impianto, che saranno assunti in base alle quote di navigazione ed agli accordi con gli Enti istituzionali; sarà cura della ditta concessionaria informarsi di eventuali mutamenti delle regolazioni idrauliche (anche in modo automatico); AIPO dovrà inoltre conoscere in tempo reale i dati di funzionamento dell’impianto idroelettrico per poter decidere in autonomia sulla regolazione dello scarico con le paratoie e dovrà poter agire sull'eventuale blocco delle turbine o eventualmente nell'ordinare la loro regolazione tempestiva da parte della Ditta concessionaria; in situazioni di emergenza e in condizioni di piena, sarà il Servizio Tecnico di Bacino competente ad impartire disposizioni ad AIPO in merito alle necessarie regolazioni dei livelli e delle portate in transito alle quali sarà, di conseguenza, condizionata la eventuale possibile derivazione dell'impianto idroelettrico;

4. ai fini del rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi della vigente normativa, il concessionario dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata, in termini di portata istantanea e di volume annuo derivato dal Po di Volano, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare annualmente entro il 31 gennaio al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, i risultati delle misurazioni effettuate, ai sensi dell’art. 105 del T.U. di Leggi 1775/33 e del DLgs 152/06;

5. in merito ai previsti lavori di rifacimento del sostegno idraulico si prescrive che qualsiasi attività connessa alla realizzazione della derivazione idroelettrica in esame escluda ogni interferenza spaziale con i lavori in parola di cui all’appalto bandito dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa e già efficacemente e definitivamente aggiudicato “Cod. int. 2ER1077 - Completamento interventi urgenti di adeguamento e sistemazione del complesso di Valpagliaro per la regolazione dei deflussi del sistema idraulico del Po di Volano in comune di Ferrara (FE)” che verrà attuato nelle aree sia contestuali sia limitrofe all’impianto, esentando il Servizio Tecnico e l’Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità ed onere in merito;

6. al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei depositi temporanei di terre e di inerti da costruzione con frequenza congrua alle condizioni meteorologiche;
  •  obbligo di velocità ridotta sulle piste di cantiere al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
  • munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;
  • provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;
  • utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle normative ambientali in materia di emissioni di gas di scarico;

7. prima della fase di accantieramento, dovrà essere presentato, con congruo anticipo al competente servizio del Comune di Ferrara, un dettagliato piano del traffico, che metta in evidenza i flussi di traffico aggiornati in funzione delle reali condizioni della circolazione presente nel sito di intervento; tale piano dovrà valutare le possibili sovrapposizioni con altri cantieri presenti nelle vicinanze che potrebbero determinare effetti sinergici; in tale piano dovranno essere riportate le eventuali soluzioni progettuali applicabili per limitare l’impatto, nonché la disposizione della segnaletica orizzontale e della segnaletica verticale ed eventuale segnaletica luminosa di preavviso (Pannello a Messaggio Variabile);

8. le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le richieste autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006) preventivamente all’installazione dei cantieri;

9. lo scarico in acque superficiali delle acque emunte per l’abbassamento della falda in fase di cantiere, senza stoccaggio intermedio, va autorizzato nel rispetto del D.Lgs. 152/06 s.m.i.; in ogni caso le tecniche e le modalità adottate nel prelievo e scarico delle acque di falda, dovranno utilizzare materiali e processi che non inducano alterazioni chimico/batteriologiche delle acque prelevate;

10. le acque di lavaggio dei mezzi, fatta eccezione per quelle derivanti dal lavaggio delle ruote, vanno smaltite come rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

11. nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi e più in generale nell’esecuzione dei lavori che interesseranno l’alveo fluviale e l’acquifero sotterraneo si dovranno utilizzare materiali e modalità operative atti ad evitare l’alterazione delle caratteristiche chimiche dei corpi idrici interessati;

12. dovranno essere adottate tutte le misure atte ad evitare sversamenti accidentali di carburanti e/o oli;

13. l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto;

14. le terre da scavo provenienti dalla realizzazione dell’opera dovranno essere riutilizzate in situ, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., rispetto ai quantitativi e con le modalità indicati nel progetto; nel caso in cui detti materiali, diversamente da quanto indicato in progetto, dovessero essere riutilizzati in siti differenti da quelli di produzione dovrà essere presentato adeguato Piano di Utilizzo ai sensi del DM 161/2012;

15. la dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi; per il ripristino delle aree di cantiere andrà utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;

16. per la realizzazione della condotta di adduzione che attraversa la via Valpagliaro dovrà essere richiesto specifica autorizzazione al competente Ufficio del Comune di Ferrara; nell’ambito di tale autorizzazione verranno impartite tutte le prescrizioni specifiche sulle modalità di realizzazione dell’intervento;

17. in sede di progettazione esecutiva dovrà essere verificata la tenuta della condotta rispetto ai carichi, in particolare dinamici, derivanti dal transito di mezzi sulla via Valpagliaro; a tal fine dovrà essere presentata adeguata documentazione al Comune di Ferrara;

18. dovrà essere presentato, al competente Ufficio del Comune di Ferrara, un dettagliato progetto di sistemazione dell’area oggetto di intervento e delle opere a verde previste, con particolare riferimento agli interventi previsti sulle sponde del corpo idrico e nell’area boscata di Valpagliaro, che risulta essere anche un’area tutelata dallo strumento urbanistico del Comune di Ferrara;

19. prima dell’effettuazione degli interventi relativi al taglio della vegetazione ripariale, dovrà essere presentato al Comune di Ferrara un elaborato nel quale dovranno essere indicate le essenze interessate e quelle presenti nelle aree adiacenti; dovrà essere presentata, qualora richiesta dai Regolamenti vigenti, l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’effettuazione delle attività di abbattimento;

20. i lavori di realizzazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna che vengono di seguito riportate:

  1. “vengano eseguiti sondaggi archeologici preventivi, mediante benna liscia che procuri pareti perfettamente verticali al fine di consentire una corretta lettura di adeguate colonne stratigrafiche, in ottemperanza alle misure cautelari e preventive previste dall’art. 28 del DLgs 42/2004, qui applicabili dato il carattere di pubblica utilità dell’opera […] sotto il controllo di personale tecnico di provata professionalità (archeologi), senza alcun onere per l’Amministrazione dello Stato, ferma restando la direzione scientifica di questa Soprintendenza;
  2. vengano effettuati saggi archeologici in caso di realizzazione di manufatti o di demolizione e/o rimozione di manufatti preesistenti;
  3. ove siano necessari interventi in acqua, gli stessi siano eseguiti sotto assistenza di archeologi con provata competenza di archeologia subacquea;
  4. che sia cura degli archeologi incaricati dell’assistenza ai lavori anche la redazione della documentazione del giornale di scavo, delle schede di unità stratigrafiche e la restituzione grafica e fotografica delle eventuali evidenze rinvenute, oltre alla sistemazione dei materiali di scavo secondo le indicazioni date, senza alcun onere per questo Ufficio”;

21. per la quantificazione della fideiussione da stabilire a garanzie degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino ai sensi dell’art. 13.1, punto j) del DM 10 settembre 2010, dovrà essere presentato alla Provincia di Ferrara adeguato computo metrico estimativo, tenendo comunque conto del fatto che le condotte sotterranee andranno rimosse o riempite con materiale idoneo a garantire la sicurezza;

22. essendo i lavori previsti per la realizzazione del progetto in esame soggetti alla normativa sull’inquinamento acustico (Legge n. 447/95, L.R. n. 15/01) in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee, il futuro cantiere dovrà essere autorizzato nel rispetto dell’art. 11 della predetta Legge Regionale e ai sensi dell’art. 123 del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Ferrara;

23. in condizioni di impianto a regime dovrà essere condotto un monitoraggio acustico attraverso l’effettuazione di misure fonometriche, effettuate in corrispondenza dei ricettori maggiormente impattati; tali misure dovranno essere effettuate in condizioni di massimo disturbo dell’attività e dovranno prendere in considerazione tutte le sorgenti sonore presenti nel sito; le misure dovranno essere effettuate in conformità alle disposizioni del D.M. del 16/3/1998, Allegato B; le misure dovranno essere condotte sia nel periodo di riferimento diurno (06.00 - 22.00) sia nel periodo notturno (22.00 - 06.00) e dovranno accertare il rispetto dei limiti di rumore (assoluti e differenziale) previsti dalla normativa vigente; a seguito di tali misure dovrà essere redatta una apposita relazione, secondo le disposizioni della DGR 673/04 e consegnata al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara; nel caso in cui a seguito dei rilievi fonometrici effettuati dovessero emergere dei superamenti dei limiti di rumore (assoluto o differenziale) previsti dalla normativa vigente, dovrà essere attuati tutti gli interventi di bonifica acustica necessari per il rispetto dei limiti;

24. al fine di evitare problemi di instabilità della sponda nell’area interessata dall’opera di scarico della centrale dovranno essere realizzate adeguate opere di difesa spondale atte ad evitare fenomeni di erosione dovuti alle acque in uscita dall’impianto e a garantire la stabilità della sponda;

25. al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque connesse al funzionamento delle macchine idrauliche e delle periodiche operazioni di manutenzione, dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili;

26. al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corso d’acqua interessato dalla derivazione, dovrà essere realizzato un piano di monitoraggio delle acque superficiali nel tratto fluviale del Po di Volano (Canale Burana Volano Navigabile) a monte e a valle dell’impianto; si ritiene necessario un campionamento ante operam (2/3 mesi prima dell’avvio dei lavori), una campagna di campionamento in corso d’opera costituita da tre campioni omogeneamente distribuiti durante il periodo di attività di cantiere, una campagna di campionamento post operam con cadenza semestrale nei successivi due anni di funzionamento della centrale; di seguito vengono elencati i parametri richiesti: temperatura, pH, conducibilità, ossigeno disciolto, solidi sospesi, cromo totale e idrocarburi totali; i risultati dei monitoraggi dovranno essere comunicati alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPA - Sezione provinciale di Ferrara;

27. per quanto riguarda il monitoraggio sopraccitato per le acque superficiali, si propongono i seguenti punti di prelievo:

  • a monte della chiusa, sulla riva destra del Po di Volano circa 50 metri prima del punto di captazione dell'opera;
  • a valle della chiusa, sulla riva destra del Po di Volano su un piccolo pontile per pescatori presente a fine discesa della sponda, circa 320 metri a valle del punto di captazione della centrale idroelettrica; in caso venga rimosso il leggero pontile del punto a valle è comunque possibile effettuare il prelievo da sponda (poiché il terreno è battuto e gli arbusti sono stati rimossi) tramite l'utilizzo di becker di campionamento con manico telescopico;
  • i punti di campionamento andranno ubicati su idonea planimetria, avendo cura di riportare anche le coordinate di ogni punto di prelievo, così come dovranno essere specificate le metodiche di campionamento per ogni campagna di misura;

28. dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere di ARPA sull’esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi dell’art. 2, comma 5 della L.R. 10/93, che si riportano di seguito:

 “secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia d’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti, sono adottate le seguenti prescrizioni e distanze da luoghi a permanenza di persone superiori a 4 ore/giorno:

  • oltre ad essere rispettata la DPA di 4 metri dalle pareti dalla nuova cabina di consegna/trasformazione, sono rispettate le distanze di almeno 3,15 metri dalle parti in tensione;
  • la profondità di interramento del cavo elicordato in MT è conforme alle specifiche norme;
  • nel punto di connessione con la linea aerea esistente, la DPA è minore o uguale a quella della linea aerea esistente stessa”;

29. dovranno essere messe in atto le azioni di mitigazione e contenimento degli impatti previste nel SIA e riportate al paragrafo 3.A.1.7 del presente Rapporto Ambientale;

30. il progetto di inserimento paesaggistico di cui al punto 18 dovrà prevedere interventi tesi alla massima tutela del boschetto esistente, nonché l’individuazione di adeguate misure di inserimento della cabina elettrica nel contesto paesaggistico circostante, come da indicazione della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Ferrara;

c) di dare atto che i pareri dalla Provincia di Ferrara e del Comune Ferrara ai sensi dell’art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, sono compresi all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

d) di dare atto che il Comune di Ferrara ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004 con nota prot. n. 3333/2013 acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 226773 del 18/09/2013, che costituisce l’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) di dare atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna ha rilasciato il parere ai sensi del DLgs 42/04 con nota prot. n. 2994 del 24 febbraio 2012 che costituisce l’Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della L 241/90 e s.m.i.;

f) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna ha rilasciato il parere di competenza ai sensi del DLgs 42/04 con nota prot. n. 3422 del 13 marzo 2012 che costituisce l’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della L 241/90 e s.m.i.;

g) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa ha rilasciato la Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del R.R. 41/01, e il nullaosta idraulico ai sensi del TU 523/1904 con relativa concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico, con Determinazione n. 12330 del 2 ottobre 2013 a firma del Responsabile del Servizio Ing. Andrea Peretti, che costituisce l’Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

h) di dare atto che la concessione di derivazione di cui al punto precedente contiene quale allegato parte integrante e sostanziale la “Convenzione per la definizione delle prescrizioni integrative al disciplinare tecnico della concessione di derivazione ai sensi di quanto stabilito in ambito di procedura di VIA” sottoscritta dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, AIPO, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed accettata dalla Ditta proponente Hydrolab srl;

i) di dare atto che l’Autorità di Bacino del Po ha rilasciato il parere ai sensi del RR 41/01 e dell’art. 7, comma 2 del RD 1775/33 e successive modifiche ed integrazioni con nota prot. n. 1192/4.1 del 22 febbraio 2012, che costituisce l’Allegato 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; l’Autorità di Bacino del Po non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della L 241/90 e s.m.i.;

j) di dare atto che i pareri della Provincia di Ferrara e del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna ai sensi del RR 41/01 sono compresi all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

k) dare atto che il parere ai sensi dell’art. 54 della LR 24/09, in merito alle interferenze del progetto con la conca di navigazione di Valpagliaro, ed il parere circa le interferenze del progetto con la gestione della chiusa di Valpagliaro, di competenza di AIPO, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intendono positivi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della L 241/90 e s.m.i.;

l) di dare atto che il parere di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa in merito alle interferenze del progetto con la gestione della chiusa di Valpagliaro è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

m) di dare atto che il permesso di costruire, ai sensi della L.R. 31/02, verrà rilasciato dal Comune di Ferrara successivamente alla presente procedura di VIA, e confluirà nel provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03 e successive modifiche ed integrazioni, di competenza della Provincia di Ferrara;

n) di dare atto che il parere sul permesso di costruire, ai sensi della L.R. 31/02, di competenza di ARPA Sezione provinciale di Ferrara è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

o) di dare atto che il parere sul permesso di costruire, ai sensi della L.R. 31/02, di competenza dell’AUSL di Ferrara, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della L 241/90 e s.m.i.;

p) di dare atto che Arpa Sezione provinciale di Ferrara ha rilasciato il parere ai sensi dell’art. 2, comma 5 della LR 10/93 in merito alle linee ed impianti elettrici con lettera prot. n. PG/FE/2013/0002042 del 27 marzo 2013 che costituisce l’Allegato 7 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

q) di dare atto che il nullaosta di competenza dell’Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea in merito ad eventuali interferenze dei progetti in esame è stato espresso con lettera prot. TR1-RTP/31/5134/302/2012/CS del 29 febbraio 2012 che costituisce l’Allegato 8 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; il Comando 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della L 241/90 e s.m.i.;

r) di dare atto che i nullaosta di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, del Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio UNMIG, del Ministero della Difesa - Comando Militare esercito Emilia-Romagna, del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea, di Enel Distribuzione SpA e del Ministero dei Trasporti - Ufficio USTIF che non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si intendono positivi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della L 241/90 e s.m.i.; 

s) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del DLgs 387/2003 andrà rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Ferrara a seguito della presente valutazione di impatto ambientale;

t) di dare atto che ai sensi dell’art. 15, punto 2 del DM 10 settembre 2010 le autorizzazioni comprese nella presente Valutazione di Impatto Ambientale assumeranno efficacia immediata all’atto del rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/2003 da parte dell’Amministrazione provinciale competente;

u) di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto approvato dalla Conferenza di Servizi con la presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua approvazione, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

v) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alle ditte proponenti Hydrolab srl e Ardenza srl;

w) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ferrara, al Comune di Ferrara, al Servizi Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, ad AIPO, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Po, ad ARPA - Sezione provinciale di Ferrara, all’AUSL di Ferrara, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, ad Enel Distribuzioni SpA, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio UNMIG, al Ministero dei Trasporti - Ufficio USTIF, al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna e al Comando 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare;

x) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

y) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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