n.267 del 21.10.2015 (Parte Prima)

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO ED AL PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie

Art. 3 - Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015

Art. 4 - Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

Art. 9 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2013

Art. 10 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di economia e finanza regionale (DEFR 2015) in collegamento con la legge di assestamento ed il provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.

Art. 2

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 -

Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie

1. Al fine di consentire la massima utilizzazione delle risorse comunitarie disponibili per l’attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 entro la data limite di ammissibilità delle spese fissata dalla normativa comunitaria al 31 dicembre 2015, la Regione è autorizzata a far fronte con risorse proprie, per un importo massimo di cinque milioni di euro, all’incremento della spesa pubblica a carico dello Stato membro derivante dalla riallocazione delle dotazioni sui diversi assi di intervento in sede di ultima modifica alla tabella finanziaria del programma medesimo.

2. La copertura del maggior onere di cui al comma 1 è assicurata attraverso l’impiego di risorse non utilizzate a valere sull’intervento di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e già trasferite all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Art. 3

Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015

1. Limitatamente all'anno 2015, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Città metropolitana di Bologna e alla Regione. Le norme di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.

2. Limitatamente all'anno 2015, allo scopo di consentire il tempestivo espletamento dell’iter di programmazione delle risorse stanziate sul fondo regionale per la montagna, il termine di trenta giorni, indicato nell’articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge regionale n. 2 del 2004, è ridotto a sette giorni e conseguentemente, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma al secondo periodo, qualora non siano pervenute segnalazioni da parte degli enti competenti, il programma annuale operativo (PAO) relativo all’anno 2015 acquisisce esecutività l’ottavo giorno dalla trasmissione.

3. Nelle more dell’approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all’opportuna ridefinizione delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del fondo regionale per la montagna, di cui all’articolo 3 bis, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 2 del 2004.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunta la seguente:

“n bis) la predisposizione ed elaborazione da parte degli enti locali, compresa la Città metropolitana di Bologna, dei piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS).”.

2. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunta la seguente:

“i bis) contributi per la predisposizione ed elaborazione dei PUMS da parte degli enti locali e della Città metropolitana di Bologna.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

“4 bis. Il limite del 70 per cento previsto al comma 1 può essere derogato per gli interventi, finanziati dallo Stato, relativi alla mobilità di interesse regionale, qualora gli stessi incidano su ambiti sovra provinciali o sovra comunali.”.

4. Dopo il comma 4 quater dell’articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:

“4 quinquies. Al fine di garantire la continuità del servizio e di migliorarne la qualità, la società di cui all'articolo 18 può altresì:

a) concedere ulteriori proroghe alla durata del contratto in corso di esecuzione, nei limiti entro cui siano strettamente necessarie per consentire al nuovo affidatario di porre in essere le attività richieste per rendere operativo il servizio stesso in conformità alle condizioni e nei tempi previsti in esito alla procedura di affidamento;

b) definire con il gestore attuale e con il nuovo affidatario, nelle more del subentro nella gestione del servizio, le modalità e i tempi per anticipare la messa in esercizio di parte del materiale rotabile nuovo.”.

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

1. Al comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), le parole “va data contestuale comunicazione”, sono sostituite dalle seguenti: “va data comunicazione entro quindici giorni”.

2. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

“2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all’articolo 18, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ferma restando l’applicazione dell’articolo 31, comma 3, della presente legge.”.

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine di sostenere le iniziative previste dal presente articolo, la Regione può concedere contributi ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).”.

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Il primo periodo della lettera e) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), dalle parole “realizzazione degli impianti” alle parole “sviluppo di stazioni esistenti.” è sostituito dal seguente: “realizzazione, qualificazione ed acquisizione degli impianti nelle località sciistiche:

1) impianti di arroccamento;

2) impianti a fune e similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione di neve, ed altre strutture di supporto alla stazione invernale, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.”.

Art. 8

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è aggiunto il seguente:

“3 bis. La società consortile per azioni ASTER di cui all’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) supporta la Regione per l’attuazione delle azioni di cui al presente articolo.”.

2. Dopo l'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2003 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis

Interventi per la promozione dell'educazione musicale in Emilia-Romagna

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'educazione musicale e arricchire nel territorio regionale l'offerta di educazione e pratica musicale, la Regione finanzia progetti volti a favorire la formazione musicale di base con le seguenti caratteristiche:

a) musica d’insieme;

b) collaborazione con le Istituzioni scolastiche;

c) carattere di inclusività.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione concede finanziamenti a scuole di musica da essa riconosciute, pubbliche e private, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.”.

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2013

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea) è aggiunto il seguente comma:

“10 bis. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il rimborso del tragitto casa-lavoro è corrisposto sulla base di parametri oggettivi relativi all'effettività e alle distanze dei tragitti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto. Per le spese riferite all'utilizzo di mezzi pubblici l'importo corrisposto è pari alla spesa per essi effettivamente sostenuta e documentata, mentre per quelle riferite all'uso del mezzo proprio l'importo del rimborso sarà calcolato sul costo chilometrico per la propria vettura con riferimento alle tariffe A.C.I. e con limite superiore a quello per un'auto di media cilindrata (2500cc), sulla distanza effettiva fra la residenza e la sede regionale, oltre all'eventuale costo del pedaggio autostradale. Il rimborso può avere ad oggetto esclusivamente tragitti interni al territorio regionale, previa dichiarazione mensile del richiedente.”.

2. La disposizione di cui al comma 10 bis dell’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è soppresso.

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell’economia solidale) è aggiunto il seguente:

“2 bis. La partecipazione al “Forum regionale dell’economia solidale” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2014 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La partecipazione al “Tavolo regionale permanente per l’economia solidale” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2014 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La partecipazione allo “Osservatorio dell’economia solidale dell’Emilia-Romagna” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”.

Art. 12

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) dopo le parole “legge regionale n. 24 del 2009” sono inserite le seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2016”.

2. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 13 del 2015 le parole “comma 1 dell’articolo 66” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 67, comma 1”.

3. Il comma 14 dell’articolo 67 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

“14. Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016.”.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 ottobre 2015 STEFANO BONACCINI

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