n.371 del 14.12.2016 periodico (Parte Seconda)

R.R. 17/2003 - Rideterminazione del contenuto informativo dell'Anagrafe delle Aziende Agricole e della fonte documentale telematica - ridefinizione dell'Allegato A, approvato con determinazione 15462/2012

IL RESPONSABILE

Visti:

- La legge regionale 30 maggio 1997, n.15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34”;

- Il decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173”;

- Il Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003 recante “Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna";

- La Determinazione n.12818 del 08 ottobre 2003 Regolamento Regionale n. 17/2003 - ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE – Determinazione dei contenuti informativi e del fascicolo aziendale;

- La Determinazione n. 6210 del 10 maggio 2004 R.R. 17/2003 Anagrafe delle Aziende agricole, modifica elenco documentazione da considerare probante in relazione alle varie forme di titolarità di conduzione dei terreni agricoli - Determinazione n. 12818 del 8 ottobre 2003, allegato 1 sez.2/2, p. 23;

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale;

- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo convertito con modificazioni dalla Legge. 4 aprile 2012, n. 35;

- La Determinazione n. 15462 del 4 dicembre 2012 Regolamento Regionale 17/2003 – Rideterminazione del contenuto del contenuto informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale o telematica – ridefinizione dell'allegato A;

Dato atto che:

- l'art. 3 del R.R. 17/2003 prevede che la Regione gestisca il sistema dell'Anagrafe delle Aziende Agricole esercitando, in particolare, le seguenti funzioni:

a) determina i contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale informatizzati;

b) provvede all’effettuazione dei necessari controlli periodici sulla regolarità delle funzioni esercitate dai Centri di Assistenza Agricola – CAA;

- l’art. 14 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 stabilisce che la disciplina dei controlli è ispirata a principi di semplicità, proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio;

- l’art. 25 comma 2 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5stabilisce che i dati relativi all’azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell’azienda agricola instaura ed intrattiene con esse;

Considerato che si ritiene opportuno e necessario:

- rendere fruibili le informazioni dei fascicoli anagrafici delle imprese iscritte nell’anagrafe delle aziende agricole, attraverso l’utilizzo di sistemi di acquisizione elettronica della documentazione cartacea al fine di agevolare e semplificare le attività di istruttoria e le procedure di controllo della pubblica amministrazione conseguenti la presentazione delle domande di aiuto in materia di agricoltura;

- conformare e adeguare le attività di controllo sulle aziende agricole e semplificare gli adempimenti burocratici per gli imprenditori;

- svolgere l’attività di controllo sulla regolarità delle funzioni esercitate dai Centri di Assistenza Agricola - effettuata ai sensi della Convenzione in essere - senza costituire intralcio al regolare svolgimento dell’attività dei Centri di Assistenza Agricola;

Considerato altresì che con l'allegato A della Determinazione n. 15462 del 4 dicembre 2012 si è provveduto:

- a rideterminare i contenuti informativi dell'anagrafe ottimizzando le informazioni e la relativa documentazione;

- a stabilire che i dati contenuti nel fascicolo aziendale possono avere fonte documentale o telematica e che l'interconnessione con banche dati della Pubblica Amministrazione assolve l’azienda agricola dall'obbligo di presentazione della documentazione relativa alle informazioni in esse contenute;

Sulla base di quanto sopra esposto si rende necessario:

- ridefinire ulteriormente la documentazione o la fonte telematica - che comprova la corrispondenza della situazione aziendale con le informazioni contenute nell'archivio - come indicato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- stabilire che a decorrere dalla data di adozione del presente atto le aziende agricole che intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione in materia di agricoltura devono avere il fascicolo digitale formalmente completo e validato;

- rendere consultabile la documentazione che lo costituisce mediante la funzione “gestione documentale”;

- adeguare i programmi informatizzati per la gestione dei procedimenti in agricoltura vincolando la presentazione delle domande all'avvenuta gestione digitale del fascicolo;

- di rinviare ad altro provvedimento le procedure riferite alle modalità di controllo in merito alla regolarità della gestione documentale elettronica dell’anagrafe delle Aziende agricole;

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modificazioni;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale” che ha previsto nel cronoprogramma delle attività implementative della riorganizzazione, che il conferimento degli incarichi sulle nuove posizioni dirigenziali dal 1° maggio 2016 avvenga utilizzando i criteri di rotazione previsti dalla citata delibera n. 967/2014”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- la determinazione dirigenziale n. 7295 del 29 aprile 2016 recante: “Riassetto posizioni professional, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione generale agricoltura, caccia e pesca”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di ridefinire ulteriormente la documentazione o la fonte telematica - che comprova la corrispondenza della situazione aziendale con le informazioni contenute nell'archivio - come indicata nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, considerando superata la determinazione 15462 del 4/12/2012;

3) di stabilire che a decorrere dalla data di adozione del presente atto:

a) le aziende agricole che intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione in materia di agricoltura ed hanno quale Organismo Pagatore l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura - AGREA, in occasione della prima istanza devono avere il fascicolo digitale formalmente completo e validato;

b) le aziende agricole che intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione in materia di agricoltura ed hanno un Organismo Pagatore diverso dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura - AGREA, in occasione delle diverse istanze saranno tenute a rendere disponibile tutta la documentazione costituente il fascicolo anagrafico cartaceo depositato presso il CAA della regione ove insiste la sede legale aziendale;

c) le aziende di cui alla precedente lettera b) possono tuttavia richiedere la digitalizzazione del proprio fascicolo anagrafico - detenuto dal CAA della regione ove insiste la sede legale aziendale - replicandolo in formato digitale sull’Anagrafe della Regione Emilia-Romagna;

4) di rendere consultabile la documentazione che lo costituisce mediante la funzione gestione documentale;

5) di adeguare i programmi informatizzati per la gestione dei procedimenti in agricoltura vincolando la presentazione delle domande all'avvenuta gestione digitale del fascicolo;

6) di rinviare ad altro provvedimento le procedure riferite alle modalità di controllo in merito alla regolarità della gestione documentale elettronica dell’anagrafe delle Aziende agricole;

7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

8) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura.

Il Responsabile del Servizio

Marco Calmistro

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