n.253 del 05.10.2015 (Parte Prima)
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 Obiettivi e finalità
Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 3 Prevenzione, raccolta differenziata, riuso
Art. 4 Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio
Art. 5 Criteri per l’applicazione della tariffazione puntuale
Art. 6 Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 7 Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31
Art. 8 Clausola valutativa
Art. 9 Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti
Art. 10 Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23
Art. 11 Disposizioni finali
Art. 1
Obiettivi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto dei principi di legalità e di sicurezza sul lavoro, persegue l’obiettivo di dare attuazione alla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede nell'ordine:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo;
e) smaltimento.
2. La presente legge, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, sostiene l’adozione delle misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio od ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia in conformità a quanto previsto dall'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio con l'obiettivo di raggiungere un quantitativo annuo procapite inferiore ai 150 chilogrammi per abitante.
3. La Regione assume il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale istituisce il “Forum permanente per l’economia circolare” cui partecipano le istituzioni locali, i rappresentanti della società civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese e le associazioni ambientaliste, definendo le modalità di partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti informatici. La partecipazione non prevede oneri per la Regione. Sul portale ambientale della Regione è data evidenza delle attività del Forum.
5. In conformità con quanto disposto dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), la Regione incentiva le attività di informazione ed educazione aventi ad oggetto le misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti, a partire dai soggetti facenti parte del sistema regionale INFEAS di cui all’articolo 2 della medesima legge e, in particolare, dei centri di educazione alla sostenibilità (CEAS). I comuni annualmente redigono un programma di iniziative di informazione ed educazione a cui può essere destinata una quota parte degli introiti derivati dall’applicazione della tariffa di cui all’articolo 5.
6. La pianificazione regionale, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, assume gli obiettivi previsti dalla presente legge. In particolare pone come obiettivi minimi al 2020:
a) la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20 per cento al 25 per cento, rispetto alla produzione del 2011;
b) la raccolta differenziata al 73 per cento;
c) il 70 per cento di riciclaggio di materia.
7. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 6 sono promosse le seguenti azioni:
a) incentivare con meccanismi economici i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio;
b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani;
c) favorire i progetti e le azioni di riduzione dello spreco alimentare a partire dalla fase di produzione e commercializzazione del prodotto, anche supportando la redazione di linee guida per le imprese, le associazioni e gli enti locali e la condivisione di buone prassi;
d) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;
e) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della produzione procapite di rifiuti non inviati a riciclaggio;
f) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;
g) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;
h) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;
i) promuovere lo sviluppo dei centri di raccolta (CDR) in sinergia ai centri per il riuso secondo quanto stabilito nelle linee guida applicative di cui all’articolo 3.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano:
a) i criteri di incentivazione sulla base dei risultati di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio;
b) i criteri per l’attuazione della tariffa puntuale;
c) l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Art. 3
Prevenzione, raccolta differenziata, riuso
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione attiva un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all’articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all’articolo 1, comma 6.
2. Gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali prevedono premialità per le imprese che innovino ciclo produttivo e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti.
3. Il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell’ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).
4. L’agevolazione di cui al comma 3 è rapportata al valore delle iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti sulla base dei criteri stabiliti da parte di Atersir.
5. La Regione, nell’ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28 (Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione), promuove l’acquisto e l’utilizzo di materiali riutilizzabili nei servizi di refezione pubblica.
6. Entro il 31 dicembre 2020, nelle more dell’emanazione del decreto previsto dall’articolo 205, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta, con propri atti, provvede ad uniformare il calcolo delle rese di raccolta differenziata alla metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA).
7. Al fine di massimizzare il recupero di materia e la preparazione al riuso, i rifiuti ingombranti sono sottoposti a selezione o cernita.
8. In attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia. A tal fine è svolta una procedura competitiva ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per l'individuazione dell'impianto ove conferire le frazioni. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
9. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, la Regione promuove il compostaggio domestico e di comunità.
10. I comuni incentivano il compostaggio domestico e di comunità a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse.
11. La Regione promuove i centri comunali per il riuso, quali strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego. A tal fine la Regione emana, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida applicative.
12. I comuni disciplinano il funzionamento dei centri di cui al comma 11 e le relative modalità di accesso, le modalità di cessione, gratuita od onerosa, senza finalità di lucro, dei beni, le modalità di copertura dei costi di gestione nonché la destinazione di eventuali introiti.
13. Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei processi, la pianificazione di settore può applicare l’analisi del ciclo di vita (LCA), comprensiva del calcolo dell’energia incorporata nei materiali di recupero, dell’energia risparmiata con il loro utilizzo rispetto alla sostanza vergine, del sequestro del carbonio nei materiali compostati nonché degli effetti locali e globali della crisi determinata dalla scarsità delle risorse, per verificare la necessità di trattamento degli scarti della selezione delle frazioni differenziate, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento e del rifiuto residuale per estrarre ulteriori materiali al fine del riciclaggio e del recupero di materia.
14. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l’utilizzo di materiali derivanti dall’attività di recupero dei rifiuti.
Art. 4
Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio
1. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.
2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso Atersir il Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, a decorrere dall'anno 2016, dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale di cui all’articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.
3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale, è applicata per ogni singolo comune ai quantitativi di rifiuti non inviati a riciclaggio nell'anno precedente sulla base delle risultanze della banca dati dell’Osservatorio rifiuti sovraregionale (ORSo) della sezione regionale del catasto rifiuti presso Arpa Emilia-Romagna, ed è individuata secondo criteri stabiliti da Atersir. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi.
4. Fino al 31 dicembre 2019 il Fondo è destinato:
a) per una quota pari alla metà, a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell’anno precedente l’applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l’incentivo ai comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;
b) per una quota pari alla metà, a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all’implementazione di sistemi di tariffazione puntuale, e per la realizzazione dei centri comunali per il riuso e per progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.
A partire dal 1° gennaio 2020 le proporzioni di cui alle lettere a) e b) sono portate rispettivamente a due terzi e un terzo.
5. Agli incentivi di cui al comma 4 possono accedere i comuni previa valutazione da parte di Atersir dell’integrale copertura dei costi del servizio.
6. Con regolamento approvato da Atersir, sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, sono definiti i criteri per l’attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 4, sentita la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive, istituita da Atersir secondo i criteri da essa definiti. La Commissione è composta da cinque membri, di cui due indicati dalle associazioni ambientaliste di rilievo regionale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed i restanti membri sono indicati rispettivamente: uno dalle associazioni regionali di rappresentanza imprenditoriale, uno dalle associazioni di tutela del consumo e uno dalle organizzazioni sindacali. Alla Commissione possono partecipare le associazioni di categoria che rappresentino esclusivamente gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti. La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
7. La Commissione tecnica di cui al comma 6 è obbligatoriamente sentita in relazione alle azioni cui destinare l’utilizzo del Fondo sulla base dei risultati qualitativi e quantitativi dei sistemi di gestione posti in essere.
8. Atersir, sentita la Commissione di cui al comma 6, individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.
9. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, Atersir provvede all’individuazione del meccanismo di cui al comma 8. In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle presenze turistiche, salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti equivalenti.
10. Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica annuale fino al 2020, biennale a partire da detta data, da parte di Atersir. I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di rifiuti e alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente.
Art. 5
Criteri per l’applicazione della tariffazione puntuale
1. La tariffazione puntuale è strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.
2. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al riconoscimento dell’utenza:
a) in via prioritaria attraverso il riconoscimento del singolo utente costituito da famiglia o impresa;
b) attraverso il riconoscimento di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche. Il gruppo di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell’edificio abitativo.
3. La tariffazione puntuale può essere attuata utilizzando, di norma, una delle seguenti modalità, o combinazioni di esse, riferite alla misurazione del rifiuto:
a) mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all’utente;
b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all’utente;
c) misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all’utenza, o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze;
d) misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.
4. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l’applicazione della tariffa puntuale. Anche la misurazione delle principali frazioni differenziate può concorrere alla tariffa puntuale. In tutti i casi il sistema di tariffazione applicato deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata.
5. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata di cui al comma 4.
6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 3, sconti sulla tariffa possono essere applicati esclusivamente per il compostaggio domestico, per sostenere i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre iniziative virtuose disposte dai regolamenti comunali e per casi e ragioni socio-sanitarie.
7. Sistemi di tariffazione puntuale che portano a peggiorare la qualità delle frazioni differenziate e ad innalzare i quantitativi complessivi di rifiuti prodotti devono essere abbandonati, così come quelli che portano ad aumentare la produzione complessiva di rifiuti procapite non inviati a riciclaggio.
8. Atersir, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more di quanto previsto dall'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull’impatto ed eventuali correttivi.
Art. 6
Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i comuni decidono, all’interno del Consiglio d’ambito di cui alla legge regionale n. 23 del 2011, quali sono i bacini di affidamento.
2. Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti sono tenuti a fornire ad Atersir una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto secondo le linee guida fissate dalla Giunta regionale. Sono altresì tenuti a fornire entro trenta giorni dalla richiesta i dati di tipo tecnico od economico richiesti da Atersir ovvero dai comuni per informazioni specifiche e contingenti non ricomprese fra quelle in possesso di Atersir. In caso di mancato rispetto trova applicazione la sanzione per mancata fornitura delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 23 del 2011 da parte di Atersir.
4. I comuni sono tenuti a fornire ai propri residenti le informazioni sul servizio in loro possesso.
5. I dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui al comma 3 fanno parte del sistema informativo regionale previsto all'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2011.
Art. 7
Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente:
“1 bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l’impianto di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte IV, allegato C, nota (4), che non raggiunge l’efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell’autorizzazione all’operazione di recupero dei rifiuti R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.”.
2. All'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole “, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite con le parole “nei termini previsti dalla legge statale”.
3. L'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Dichiarazione annuale
1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.
2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.
3. La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, contestualmente alla struttura regionale competente in materia di tributi e alla provincia in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione medesima.”.
4. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente:
“1. I processi verbali di constatazione di cui all'articolo 3, comma 33, della legge statale sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di competenza di cui all'articolo 5. ”.
5. All’articolo 5 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “di cui agli articoli 16 e 17” sono soppresse;
b) al comma 2 le parole “contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al Titolo I, Capo II e al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)”.
6. All’articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “alla struttura tributaria regionale” sono sostituite con “, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di tributi” e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) al comma 2 le parole “La Regione” sono sostituite con “La struttura regionale competente in materia di tributi”.
7. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole “alla struttura tributaria regionale” sono sostituite con le seguenti “alla struttura regionale competente in materia di rifiuti”.
8. All’articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3 le parole “del Consiglio” sono sostituite con le parole “dell’Assemblea legislativa”;
c) al comma 4 le parole “30 giugno” sono sostituite con le parole “31 ottobre” e le parole “dei commi 1 e 2” sono sostituite con le parole “del comma 1”.
9. All’articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “tributo regionale” sono sostituite con “tributo speciale”, le parole “della qualità urbana e” sono soppresse e dopo le parole “produzione di beni e di servizi” sono introdotte le seguenti: “e la produzione di rifiuti, al compostaggio in loco, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, alla tariffazione puntuale, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio nonché alla ricerca sul rifiuto residuale, al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato.”;
b) alla lettera a) del comma 2 le parole “la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27” sono sostituite con le seguenti “ai sensi degli articoli 99, 99 bis e 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)”;
c) alla lettera b) del comma 2 dopo la parola “degradate” sono inserite le seguenti “ai sensi degli articoli 99, 99 bis e 100 della legge regionale n. 3 del 1999”;
d) alla lettera d) del comma 2 le parole “L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite con: “legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete naturale 2000)”;
e) il comma 3 è abrogato;
f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Per incentivare la riduzione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e incrementare la raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, la Regione contribuisce nell'ambito delle entrate di cui al comma 1 al fondo costituito presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente). La Giunta regionale definisce annualmente la quota di contribuzione e le modalità di rendicontazione.”.
10. All'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L'ammontare dell'imposta del tributo speciale è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:
a) a decorrere dall’anno 2017:
1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 15,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;
b) a decorrere dall’anno 2020:
1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.”.
b) i commi 2,3,4,5 e 6 sono abrogati;
c) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
“6 quater. L'agevolazione di cui al comma 6 bis è riconosciuta esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.”.
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano gli importi di cui al comma 1 del presente articolo relativamente all’importo vigente nell’anno di riferimento, in relazione alle caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.”.
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Ai fini dell'individuazione dell’importo per il calcolo dell’ammontare dell’imposta valgono le caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.”.
11. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono inseriti i seguenti articoli:
“Art. 13 bis
Procedimento per l’iscrizione nell’elenco annuale per il pagamento del tributo in misura ridotta
1. A decorrere dall’anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter, per il conferimento di scarti e sovvalli, la Regione costituisce annualmente un elenco dei gestori degli impianti di cui all’articolo 3, comma 40, della legge statale ammessi, che viene pubblicato entro il mese di febbraio nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione ai fini di pubblicità legale. Di tale pubblicazione viene data informazione sul sito istituzionale della Regione.
2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 presentano, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo, a pena di decadenza. Se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione la struttura regionale competente non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta.
3. In caso di prima presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 in corso d’anno, il servizio regionale competente in materia di rifiuti esamina la dichiarazione e, se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta e ne è data comunicazione ai gestori delle discariche ubicate in regione Emilia-Romagna.
4. Il gestore della discarica, in qualità di soggetto obbligato d’imposta, ha facoltà di pagare il tributo per lo smaltimento degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di cui all’articolo 3, comma 40, della legge statale in misura ridotta, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, fermo restando il recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi qualora il gestore dell'impianto non venga inserito in elenco per mancanza dei requisiti.
5. Ogni variazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 rilasciata deve essere comunicata con le modalità di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, che provvede all'istruttoria, comunicandone l'esito entro sessanta giorni dalla ricezione.
6. La Regione, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione, anche a seguito del controllo, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti dichiarati, provvede alla cancellazione dell’impianto dall'elenco di cui al comma 1.
7. La cancellazione determina la decadenza dall’applicazione del tributo in misura ridotta dalla data in cui sono venuti meno i requisiti.
8. A seguito della cancellazione dall’elenco la struttura regionale competente in materia di tributi notifica l’atto di accertamento al soggetto obbligato d’imposta con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.
Art. 13 ter
Obblighi del gestore degli impianti per il pagamento del tributo in misura ridotta
1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter, entro il termine previsto per il versamento trimestrale del tributo dalla legge statale, i gestori degli impianti di cui all’articolo 13 bis devono inviare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il modello predisposto dalla Regione, nella quale sono dichiarati il raggiungimento della percentuale minima di recupero, i rifiuti entranti nell’impianto, gli scarti e i sovvalli inviati in discarica, i materiali e i rifiuti inviati a recupero alle condizioni di cui all'articolo 13, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater e gli eventuali rifiuti inviati ad altri impianti di trattamento.
2. Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di cui al comma 1 comporta il pagamento del tributo speciale da parte del soggetto obbligato d'imposta nella misura intera per il trimestre di riferimento. La struttura regionale competente in materia di tributi notifica l’atto di accertamento al soggetto obbligato d’imposta con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.
3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 comporta la cancellazione d'ufficio dall’elenco dal primo giorno di inizio del trimestre a cui la dichiarazione prevista al comma 1 si riferisce. Per essere ammessi al beneficio occorre presentare una nuova dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 bis.”.
12. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1996 è abrogato.
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati all’articolo 1. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2017 e successivamente con cadenza triennale, anche avvalendosi del contributo dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia ed Atersir, presenta alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni:
a) circa gli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 6, sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia;
b) sul funzionamento del Fondo, i destinatari dei relativi contributi alla luce della verifica biennale prevista dall’articolo 4;
c) sulle percentuali e sui quantitativi di rifiuti smaltiti.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 9
Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti
1. All’accertamento ed alla contestazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti urbani contenute nei regolamenti di gestione del servizio provvede anche il soggetto gestore attraverso i propri dipendenti, che a tal fine sono nominati agenti accertatori dall’ente preposto.
2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata con le modalità fissate con regolamento di Atersir.
Art. 10
Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23
1. All’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l’Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l’ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all’accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.”.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Le disposizioni relative all’ammontare dell’imposta prevista all’articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 come modificato dalla presente legge trovano applicazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 5 ottobre 2015 STEFANO BONACCINI