n.121 del 03.06.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del piano successorio della Comunità montana delle Valli del Nure e dell'Arda

IL PRESIDENTE

Visti:

- la legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21, recante “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” che stabilisce, all’art. 6, il procedimento di delimitazione dagli ambiti territoriali ottimali finalizzati allo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati;

- l’art. 2 della l.r. n. 21/2012, il quale prevede che la complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative che la citata legge persegue per l'intero sistema regionale e locale deve garantire, tra gli altri obiettivi, la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse; l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione; l'avvio delle gestioni associate obbligatorie e l'adeguamento delle forme associative tra Comuni;

- l’art. 3, comma 1 della l.r. n. 21/2012, a mente del quale la Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale e procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto a tal fine, anche con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia già in essere;

- l’art. 3, comma 3, della predetta legge, secondo cui in sede di riordino territoriale e funzionale la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore;

- l’articolo 9, comma 1, il quale prevede che, qualora, ad esito del procedimento di cui all'art. 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa. Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata;

- l’art. 9, comma 2, in combinato disposto all’art. 7 comma 12 della l.r. n. 21/2012 in ragione dei quali i Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti;

- l’art. 9, comma 3, l.r. n. 21/2012 che stabilisce che “l’insediamento degli organi delle nuove Unioni o l’elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all’art. 11 della l.r. n. 21/2012” e che “in caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il quarto comma dell’art. 8” il quale prevede che in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età;

Visti altresì gli articoli da 11 a 18 della legge regionale n. 21/2012 ed in particolare:

- l’art. 11, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle funzioni, compiti, attività, dettagliatamente enumerate nel comma in parola;

- l’art. 11, comma 2, il quale, nell’individuare i contenuti del piano, prevede, fra l’altro, che lo stesso sia predisposto anche nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana nonché il successivo comma 3 ai sensi del quale “il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria”;

- l’art. 11, comma 4, ai sensi del quale la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d’atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione nonché il successivo comma 5 che detta la disciplina nel caso in cui decorra inutilmente il termine per la predisposizione del piano successorio da parte del Presidente della Comunità montana;

- l’art. 12, il quale prevede che il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'art. 9:

a) indica le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;

b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso ove possibile ovvero, in attesa che vi provveda il Consiglio dell'Unione subentrante, la Giunta della Comunità montana approva un verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di revisione contabile in carica;

c) verifica tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo;

- l’art. 13, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Unioni, ricevuta la proposta di piano successorio, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento dei rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all’ordine del giorno l’approvazione del piano che regola la successione, nonché il successivo comma 2, ai sensi del quale le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al Presidente della Giunta regionale;

- l’art. 13, comma 2, ai sensi del quale le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al Presidente della Giunta regionale;

- l’art. 13, comma 3, ai sensi del quale il piano successorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione del piano a tali enti;

- l’art. 14, comma 1, il quale disciplina gli effetti dell’estinzione nei confronti dell’Unione subentrante e, ove previsto, dei Comuni, stabilendo che questi succedono nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo, con applicazione delle regole della solidarietà attiva e passiva verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati;

- l’art. 14, comma 2, ai sensi del quale gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale;

- l’art. 15, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;

- l’art. 15, comma 2, il quale prevede espressamente che il decreto di approvazione del piano successorio costituisce titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;

- l’art. 16, comma 1, il quale prevede che il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana, e in particolare:

a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;

b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;

c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti;

- l’art. 16, comma 2, il quale prevede che sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti;

- l’art. 17, comma 1, ai sensi del quale “L’Unione di comuni montani esercita le competenza di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani”;

- l’art. 17, comma 2, ai sensi del quale le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono;

Considerato, per quanto attiene ai profili relativi al trasferimento del personale:

- l’art. 18, comma 1, il quale dispone che “Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell’articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro”; il suddetto articolo 31 che - a sua volta - così dispone: “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;

- l’art. 18, comma 3 della legge regionale n. 21/2012 il quale dispone che “la Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l’applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l’ottimale allocazione del personale [……]”;

- l’art. 31 del D.lgs. n. 165/2001 che reca “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;

Visti ancora:

- la legge regionale n. 9 del 25 luglio 2013 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), la quale all’art. 32, comma 3, così dispone: “Nei casi di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, [..] l'approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5”;

- la legge regionale n. 23 del 21 novembre 2013 (Misure urgenti per favorire l’attuazione del riordino territoriale, lo sviluppo delle Unioni ed il superamento delle Comunità montane) la quale, fra l’altro, ha modificato sia la legge regionale n. 21/2012 che la legge regionale n. 9/2013;

- la successiva legge regionale n. 17 del 18 luglio 2014 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016. primo provvedimento generale di variazione) la quale all’art. 42 comma 1, prevede che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 32, commi 3 e 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 [..] qualora almeno la metà dei Comuni appartenenti alla Comunità montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell’attuazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Comunità montana è estinta. In tale ipotesi, la Comunità montana si estingue l’ultimo giorno del mese successivo all’insediamento dell’ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti”;

- l’art. 42 della l.r. 17/2014 il quale, ai commi 2 e 3, prevede rispettivamente che “Le Unioni di cui al comma 1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della preesistente Comunità montana per i Comuni ad essa aderenti nonché per i Comuni montani, già appartenenti alla Comunità montana, che risultano inclusi nel medesimo ambito territoriale” e che “Nei casi di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 e nell’ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il piano successorio può prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante convenzione”;

Visti altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 286/13 ad oggetto “Approvazione del programma di riordino. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 21/2012” (pubblicata nel BURERT in data 25 marzo 2013) con la quale, all’esito del procedimento di cui all’art. 6, sono stati definiti i predetti ambiti territoriali ottimali; ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, dal quale si evince che i Comuni di Farini, Ferriere, Bettola, Gropparello, Morfasso, Vernasca e Lugagnano Val d’Arda ricompresi nella Comunità montana Valli del Nure e dell’

a) nell’Ambito Alta Val Nure, con riguardo ai Comuni di Bettola, Farini e Ferriere insieme al Comune di Ponte dell’Olio;

b) nell’Ambito Alta Val d’Arda con riguardo ai Comuni di Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca i quali, unitamente al Comune di Castell’Arquato si sono impegnati a costituire una nuova Unione montana;

c) nell’Ambito Valnure e Valchero con riguardo al Comune di Gropparello che ha già deliberato, unitamente agli altri Comuni dell’Unione Valnure e Valchero, la sua inclusione nella suddetta Unione;

- il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 115 del 19 giugno 2013 che dichiara estinta la Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.21/2012, con effetto a decorrere dall’ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana;

- il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 166 del 13 agosto 2014 che dichiara estinta la Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda ai sensi dell'art. 42, comma 1 della l.r. n. 17/2014, in sostituzione del precedente decreto di estinzione n. 115/2013;

Considerato che:

- il decreto n. 115 del 2013, in applicazione delle disposizioni di legge, prevedeva che:

a) i Comuni di Bettola, Ferriere, Farini, inclusi nell’ambito territoriale ottimale Alta Valnure, dovessero costituire fra loro una nuova Unione di Comuni alla quale avrebbe potuto aderire il Comune di Ponte dell’Olio ricompreso nel medesimo ambito territoriale;

b) i Comuni di Lugagnano Val d’Arda, Morfasso, Vernasca, inclusi nell’ambito territoriale ottimale Alta Valdarda, dovessero costituire una nuova Unione di Comuni alla quale avrebbe potuto aderire anche il Comune di Castell’Arquato ricompreso nel medesimo ambito;

c) il Comune di Gropparello, incluso nell’ambito territoriale ottimale Valnure Valchero, dovesse aderire alla pre-esistente Unione Valnure Valchero;

- l’effetto estintivo della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda non si è prodotto in quanto non si sono verificate tutte le condizioni richieste dalla legge n. 21/2012, e s.m.i., e dal relativo decreto attuativo sopra richiamato: infatti, come risulta espressamente al punto successivo, tutti i comuni aderenti alla Comunità montana hanno provveduto ad approvare gli statuti delle nuove Unioni ovvero ad aderire alle Unioni già esistenti secondo quanto previsto dal decreto n. 115/2013, con la sola eccezione del comune di Lugagnano Val d’Arda, rimasto inadempiente;

- nel frattempo, è intervenuta la legge regionale n. 9/2013, e s.m.i, la quale ha consentito di procedere al superamento delle comunità montane ancora esistenti al verificarsi di determinati presupposti che, tuttavia, non si sono potuti realizzare nel caso della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda;

- successivamente, è stata promulgata la legge regionale n. 17/2014 la quale all’art. 42 ha fissato ulteriori nuove condizioni per procedere all’estinzione delle Comunità montane ancora in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge;

- più specificamente, la suddetta disposizione prevede che la Comunità montana è estinta “qualora almeno la metà dei Comuni appartenenti alla Comunità montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell’attuazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012”;

- nel caso di specie, si è verificata la condizione di legge per procedere all’estinzione della Comunità montana: infatti, risulta che tutti i Comuni, già appartenenti alla Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda, tranne Lugagnano Val d’Arda, hanno approvato lo statuto della Unione compresa nell’ambito territoriale ottimale nel quale sono stati inclusi, secondo quanto di seguito riportato:

1) i comuni di Bettola (atto C.C. n 18 del 9/11/2013), Ferriere ( atto C.C. n. 39 del 15/11/2013), Farini (atto C.C. n. 57 del 16/12/2013) hanno approvato lo statuto dell’Unione dei Comuni montani dell’Alta Valnure, alla quale aderisce anche il comune di Ponte dell’Olio, incluso nel medesimo ambito:

2) il comune di Morfasso (atto C.C. n. 7 del 24/2/2014) e il comune di Vernasca (atto C.C. n. 4 del 20/2/2014) hanno approvato lo statuto dell’Unione dei Comuni montani dell’Alta Val d’Arda, alla quale aderisce anche il comune di Castell’Arquato incluso nel medesimo ambito territoriale;

3) il comune di Gropparello (atto C.C. n. 44 del 14/11/2013) ha aderito all’Unione dei Comuni Valnure e Valchero;

Considerato il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 166 del 13 agosto 2014, ed in particolare:

- l’art. 1, comma 1, secondo cui la Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda è estinta ai sensi dell’art. 42, comma 1 della l.r. n. 17/2014.

- l’art. 1, comma 2, secondo cui alla Comunità montana estinta subentrano le seguenti Unioni di Comuni:

a) l’Unione dei Comuni montani “Alta Valnure” alla quale aderiscono i Comuni di Bettola, Ferriere, Farini, precedentemente appartenenti alla Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda, nonché il comune di Ponte dell’Olio; tutti i predetti comuni risultano inclusi nell’ambito territoriale ottimale Alta Valnure;

b) l’Unione dei Comuni montani “Alta Val d’Arda” alla quale aderiscono i Comuni di Morfasso e Vernasca, precedentemente appartenenti alla Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda, nonché il comune di Castell’Arquato; tutti i predetti comuni risultano inclusi nell’ambito territoriale ottimale Alta Val d’Arda il quale ricomprende anche il comune montano di Lugagnano che non ha aderito alla predetta forma associativa;

c) l’Unione Valnure Valchero alla quale ha, da ultimo, aderito il Comune di Gropparello, già appartenente alla Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda, e incluso nell’ambito territoriale ottimale Valnure Valchero.

- l’art. 1, comma 3, secondo cui qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, il Comune di Lugagnano Val d’Arda entri a far parte dell'Unione Alta Val d’Arda, la successione avviene solo nei confronti delle Unioni subentranti senza provvedere a liquidare al quota del singolo Comune di Lugagnano;

- l’art. 2, comma 1, secondo cui la Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda si estingue l’ultimo giorno del mese successivo all’insediamento dell’ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti;

- l’art. 2, comma 2, secondo cui l’insediamento degli organi delle Unioni montane “Alta Valnure” e “Alta Val d’Arda” nonché l’elezione dei rappresentati del Comune di Gropparello che aderisce all’Unione Valnure e Valchero, ove non ancora avvenuta, devono avvenire dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio predisposta dal presidente della Comunità montana ai sensi dell’art.11 L.R n. 21/2012;

- l’art. 2, comma 3, secondo cui le Unioni di cui all’art.1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda per i comuni montani, già appartenenti alla medesima Comunità montana, ad esse aderenti. L’Unione “Alta Val d’Arda” esercita altresì tali funzioni anche per il comune di Lugagnano Val d’Arda che, pur non aderendo alla predetta Unione, risulta incluso nel medesimo ambito territoriale, e ciò in base a quanto disposto espressamente dall’art. 42, comma 3 della l.r. 17/2014;

- l’art. 2, comma 4, secondo cui per il Comune di Gropparello, che aderisce alla preesistente Unione Valnure Valchero, tali funzioni potranno essere esercitate attraverso convenzioni con le predette nuove Unioni montane;

- l’art. 2, comma 5, secondo cui ai sensi dell’art. 42, comma 3 della l.r. 17/2014 il piano successorio potrà, altresì, prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione;

- l’art. 2, comma 6, secondo cui ai sensi dell’art. 14, comma 2 della l.r. 21/2012 gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull’assegnazione temporanea del personale;

- l’art. 3, comma 1, secondo cui entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i Presidenti delle Comunità montane predispongono un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all’art. 11 L.R. n. 21/2012;

- l’art. 3, comma 2, secondo cui la proposta di piano successorio:

a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti del patrimonio e delle risultanze contabili dell’ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2012, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale;

b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;

c) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall’Unione Europea sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:

- i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione alla popolazione degli enti subentranti;

- i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all’ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell’opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell’intervento, individuata ai sensi della lettera d);

- i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione ai medesimi criteri che ne hanno determinato l’assegnazione e la quantificazione a favore della Comunità montana soppressa;

d) individua gli enti che succedono alla soppressa Comunità montana nell’attuazione degli interventi che insistono sul loro territorio e che sono oggetto di contributi settoriali assegnati e/o concessi dalla Regione, disponendo che tali enti sono tenuti a dar seguito agli interventi - provvedendo ove occorra, all’aggiornamento degli atti di programmazione – e che, in caso di inadempimento, sono tenuti alla restituzione alla Regione dei contributi ripartiti in base agli stessi criteri di cui alla lettera c); individua altresì gli enti che succedono alla soppressa Comunità montana nell’attuazione degli interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità montana;

e) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio degli enti subentranti, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità montana;

f) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.

La proposta di piano successorio individua inoltre quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

a) diritti reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;

b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell’immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;

c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;

d) quote di partecipazione societaria e quote di partecipazione ai consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. n. 6/2005, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;

e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;

f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;

g) attività e passività - ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall’esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di dette funzioni.

- l’art. 3, comma 3, secondo cui i criteri di cui al precedente comma 2, già contenuti nel decreto n. 115 del 19/6/2013, si applicano anche, ove compatibili, per la liquidazione della quota spettante al Comune di Lugagnano Val d’Arda che non ha aderito all’Unione del rispettivo ambito territoriale ottimale. Qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, il Comune di Lugagnano entri a far parte dell'Unione Alta Val d’Arda, il piano successorio, o la relativa proposta, dovrà essere conseguentemente adeguato applicando i suddetti criteri solo nei rapporti tra le Unioni subentranti; non si darà seguito alla liquidazione della quota del singolo Comune di Lugagnano;

- l’art. 3, comma 4, secondo cui la proposta di piano successorio è trasmessa entro il termine di dieci giorni, e comunque in tempo utile per l’ultima seduta, al Consiglio della Comunità montana che entro 30 giorni ne prende atto. Essa è trasmessa altresì alle Unioni “Alta Valnure” e “Alta Val d’Arda” che deliberano in merito all’approvazione o meno della proposta di piano successorio nella seduta di insediamento dei rispettivi Consigli, e comunque entro 30 giorni dalla trasmissione del piano. Essa è trasmessa altresì all’Unione Valnure e Valchero nonché al Comune di Lugagnano Val d’Arda e a eventuali ulteriori Comuni interessati dalla procedura successoria che deliberano, per quanto di competenza, entro il termine di 30 giorni. Le delibere degli enti in merito all’approvazione del piano e la delibera di presa d’atto della Comunità montana devono essere trasmesse alla Regione entro il giorno successivo;

- l’art. 3, comma 5, secondo cui il Consiglio comunitario, nell’ultima seduta utile prima dell’estinzione della Comunità montana procede altresì a indicare le operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione o modifica del piano di successione;

- l’art. 3, comma 6, secondo cui la Giunta della Comunità montana approva, altresì, il verbale di chiusura dell’esercizio finanziario in corso, sentito l’organo di revisione contabile in carica;

- l’art. 3, comma 7, secondo cui il piano successorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:

a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti;

b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;

c) detta disposizioni per l’assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana;

- l’art. 3, comma 8, secondo cui nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il Presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 11 della l.r. 21/2012;

- l’art. 4, comma 1, secondo cui nel rispetto dei criteri per l’assegnazione del personale definiti, ai sensi dell’art. 18, comma 3 della l.r. n. 21/2012, con l’apposito Protocollo di intesa stipulato in data 10 dicembre 2013, la Comunità montana:

a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l’individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto Regioni e Autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4 delle legge n. 428/1990;

c) contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.

- l’art. 4, comma 2, secondo cui Il piano è approvato e reso efficace con decreto del Presidente della Giunta regionale;

- l’art. 4, comma 2, secondo cui Il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno successivo alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c.;

- l’art. 4, comma 3, secondo cui gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante;

- l’art. 4, comma 4, secondo cui i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale del rispettivi contratti;

- l’art. 5, comma 1, secondo cui per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda sono posti a carico dei seguenti soggetti:

a) Unione dei Comuni montani “Alta Valnure”, con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei comuni di Bettola, Ferriere, Farini e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;

b) Unione dei comuni montani “Alta Val D’Arda” con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei comuni di Morfasso e Vernasca e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;

c) Comune di Gropparello, con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione del Comune di Gropparello, salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana

d) Comune di Lugagnano Val d’Arda, con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione del Comune di Lugagnano, salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana

Considerato altresì che:

- il Comune di Lugagnano ha nel frattempo aderito all’Unione Alta Val d’Arda;

Preso atto che:

- in data 14/11/2013 il Comune di Gropparello ha approvato lo Statuto dell’Unione Val Nure e Valchero, aderendo alla stessa, con deliberazione di Consiglio n. 44 del 14/11/2013;

- in data 21/2/2015, con repertorio 4.900/2015 del Comune di Castell’Arquato, i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda Morfasso e Vernasca, facenti parte dell’ambito ottimale “Alta Val d’Arda”, hanno analogamente sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Unione conformemente alle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali;

- in data 24/3/2015, con rep. n. 3858/2014 del Comune di Ponte dell’Olio, i Comuni di Bettola, Farini, Ferriere e Ponte dell’Olio, facenti parte dell’ambito ottimale “Alta Val Nure”, hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Unione conformemente alle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali;

- pertanto la Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda si estingue in data 30 aprile 2015, ultimo giorno del mese successivo all’insediamento dell’ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti ai sensi dell’art. 42 della l.r. n. 17 del 2014;

Considerato che, con nota prot. n. 618 del 11 febbraio 2015, il Presidente della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda ha trasmesso all’Unione Alta Valnure, all’Unione Alta Val d’Arda, all’Unione Valnure Valchero, al Comune di Gropparello e alla Regione Emilia-Romagna il piano successorio approvato con delibera del Consiglio della Comunità montana n. 1 dell’11 febbraio 2015, prot. n. 418/2015;

Viste ed acquisite:

- la deliberazione del Consiglio n. 1 del 11 febbraio 2015, con la quale la Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda ha preso atto del piano successorio predisposto dal Presidente della medesima Comunità montana;

- la deliberazione n. 5 del 10 marzo 2015 del Consiglio dell’Unione Valnure Valchero, tramessa alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 2470 del 27 marzo 2015, che ha statuito di non approvare il piano successorio della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda;

- la deliberazione n. 3 del 19 marzo 2015 del Consiglio dell’Unione Alta Val Nure trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, che ha statuito di approvare il piano successorio della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda;

- la deliberazione n. 3 del 28 marzo 2015 del Consiglio dell’Unione Alta Val d’Arda trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, che ha statuito di approvare il piano successorio della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda;

- la lettera del Comune di Gropparello inviata con nota prot. n. 925 del 23 febbraio 2015, con cui il Sindaco del Comune di Gropparello formulava osservazioni al piano successorio approvato con la deliberazione del Consiglio della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda n.1 del 11 febbraio 2015;

- la lettera del dott. Ricciardelli, Responsabile del Servizio Affari Legislativi e Qualità dei Processi Normativi della D.G.C. Affari Istituzionali e Legislativi della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna inviata al Comune di Gropparello con nota prot. n. 192318 del 24 marzo 2015 a mezzo p.e.c. nella quale sono illustrate le ragioni fattuali e giuridiche per le quali le osservazioni formulate nella lettera di Gropparello non sono state ritenute accoglibili;

Vista la delibera della Giunta della Comunità montana del 30 aprile 2014 n. 9 con la quale è stato approvato il verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2014;

Visto il protocollo d’intesa per la definizione delle problematiche del personale degli Enti interessati al riordino di cui alla l.r. n. 21 del 2012 sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e da ANCI, UPI, UNCEM, Lega-Autonomie, FP CGIL, CILS FP, UIL FPL;

Ritenuto di non poter accogliere le osservazioni formulate dal Comune Gropparello e fatte proprie dall’Unione Valnure Valchero nella delibera n. 5 del 2015 per le ragioni contenute nella lettera del dott. Ricciardelli e qui sinteticamente richiamate:

- il Comune di Gropparello ha aderito all’Unione Valnure e Valchero ottemperando a precisi e ineludibili obblighi di legge statale e regionale, che impongono ad esso di esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali;

- il piano successorio è predisposto dal Presidente della Comunità montana in piena autonomia, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel decreto di estinzione. La legge regionale n. 21 non pone in capo ad esso alcun obbligo di consultare i Sindaci dei Comuni già facenti parte della Comunità montana o i Presidenti delle Unioni eventualmente già costituite. Il loro eventuale coinvolgimento costituisce perciò una mera facoltà del Presidente della Comunità montana, il cui mancato esercizio non è sindacabile da parte della Regione. La ragione di ciò sta nel fatto che quella del Presidente della Comunità montana è una mera proposta, che è rimessa alla presa d’atto della Comunità montana, la quale può apportare ad essa tutte le modifiche necessarie o anche solo opportune, nonché all’approvazione delle Unioni;

- i Comuni possono perciò partecipare al processo di elaborazione del piano successorio nelle sedi decisionali proprie della Comunità montana e delle Unioni (nel Consiglio comunitario e unionale), e attraverso gli ordinari strumenti di co-decisione (deliberazioni assunte secondo le maggioranze richieste dalla legge e dallo statuto dell’ente). Conseguentemente, il Comune di Gropparello non può dolersi con la Regione di non “essere stato contattato per qualsiasi tentativo di concertazione come la prassi avrebbe richiesto” (cit. da lettera del comune di Gropparello);

- il piano successorio della Comunità montana prevede che il personale venga adibito (anche) allo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione alle Comunità montane in favore di tutti i Comuni già facenti parte della stessa Comunità montana, sulla base di convenzioni da stipularsi tra le Unioni. Il che giustifica il fatto che l’Unione Valnure Valchero e il Comune di Gropparello continuino a sostenere oneri per il pagamento delle spese di personale che svolgerà funzioni anche in loro favore;

- a fronte della impossibilità e/o indisponibilità del Comune di Gropparello o dell’Unione Valnure Valchero di accollarsi unità di personale, che pure ad essi sarebbero spettate in base a quanto previsto dall’art. 18 della l.r. n. 21 del 2012, in misura corrispondente alla loro quota di partecipazione alla Comunità montana, il piano successorio ha adottato una soluzione del tutto ragionevole, in quanto assicura comunque la compartecipazione delle Unioni subentranti e dei Comuni in esse confluiti alle spese per il personale della Comunità montana di cui tali Comuni hanno fatto parte, mediante la valorizzazione del corrispondente onere finanziario che viene suddiviso pro quota per ciascun Comune con i criteri e secondo le modalità dettagliatamente indicati nel piano medesimo;

Richiamate le sentenze del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna n. 331 e n. 332 del 26 febbraio 2015, rese nei giudizi proposti rispettivamente dai Comuni di Albareto, Bardi, Berceto, Fornovo di Taro, Solignano, Valmozzola contro la Regione Emilia-Romagna e l’Unione dei Comuni delle Valli del Taro e del Ceno, e dal Comune di Corniglio contro la Regione Emilia-Romagna e l’Unione dei Comuni Parma Est, aventi ad oggetto l’impugnazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale che hanno approvato i piani successori, le quali hanno confermato la legittimità delle scelte effettuate dalla Regione sulla ripartizione delle spese di personale, secondo una metodologia che è impiegata anche nel piano successorio della Comunità delle Valli del Nure e dell’Arda;

Dato atto che, in base agli artt. 9 e 11 della l.r. n. 21 del 2012, ed in base al piano successorio predisposto dal Presidente della Comunità montana della Valli del Nure e dell’Arda, enti successori sono le Unioni Alta Val d’Arda, Alta Val Nure e Valnure Valchero;

Ritenuto di non poter approvare il piano successorio predisposto dal Presidente della Comunità montana della Valli del Nure e dell’Arda limitatamente alla sola parte in cui prevede che “sulla base degli accordi intervenuti tra i soggetti interessati, si conviene che il Comune di Gropparello rinunci alle poste attive di propria competenza a fronte dell’assenza dell’imputazione di costi per quanto riguarda la spesa di personale, tenuto conto che tali valori si compensano come indicato nelle tabelle n. 1 – 2- 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10. Infatti il differenziale rilevato nella tabella 11 troverà compensazione nelle convenzioni da stipularsi con il Comune medesimo e le Unioni subentranti per lo svolgimento delle funzioni originariamente delegate alla Comunità montana”, stante la mancata approvazione del piano successorio da parte dell’Unione Valnure Valchero; dopo la definitiva approvazione del presente piano successorio da parte della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 21 del 2012, le Unioni Alta Val d’Arda, Alta Val Nure e Valnure Valchero potranno regolare i rapporti attivi e passivi aventi fonte nel piano successorio mediante la stipulazione di accordi che disciplinino le modalità di adempimento delle rispettive obbligazioni;

Richiamato l’art. 13, comma 3 della l.r. n. 21 del 2012, secondo cui il piano successorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione del piano a tali enti;

Valutata la coerenza della predetta proposta con le norme della l.r. n. 21 del 2012 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 166 del 13 agosto 2014, e con i principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché con il processo di devoluzione delle funzioni e competenze della soppressa Comunità montana dell’Appennino Reggiano agli enti che le succedono;

Precisato che l’assegnazione da parte della Regione Emilia–Romagna alle Unioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana estinta per tutti i Comuni precedentemente aderenti ha luogo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nei limiti delle risorse comunque disponibili; 

Considerato dunque necessario procedere a regolare la successione ai sensi dell’art. 13, comma 3 della l.r. n. 21 del 2012, conferendo efficacia, nei termini sopra indicati, alla proposta di piano successorio;

Ritenuto necessario, pertanto, in coerenza con quanto disposto nel proprio decreto n. 166 del 2014, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, di dare efficacia, nei termini sopra indicati, all’allegato piano successorio dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione Alta Val Nure, e dunque a far data dal 30 aprile 2015;

Dato atto del parere allegato;

decreta: 

  1. di approvare il piano successorio della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda di cui al testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, secondo quanto indicato nelle premesse del presente decreto e con le modifiche e le integrazioni ivi apportate, e produce effetti dal 30 aprile 2015, conformemente a quanto previsto nel decreto di estinzione della predetta Comunità montana n. 166 del 13 agosto 2014;
  2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 2 della l.r. n. 21 del 2012, il presente decreto di approvazione del piano successorio della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
  3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina