n. 157 del 15.11.2010 (Parte Seconda)

L.R. 8/94 articolo 25. Utilizzazione a fini faunistico-venatori del patrimonio forestale regionale ricadente nella provincia di Forlì-Cesena

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 21, comma 1 lett. c), a norma del quale nelle foreste demaniali è vietato l’esercizio venatorio ad accezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ora Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

- la Legge regionale 15 feb­braio 1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 25 che stabilisce che l’utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l’INFS (ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA), su richiesta della Provincia territorialmente interessata;

Atteso che la gestione faunistica delle foreste demaniali rientra nell’ambito della più complessa “pianificazione faunistica del territorio provinciale”, secondo la disciplina prevista dalle norme vigenti nazionali e regionali di seguito specificata;

Visto l’art. 10 della citata Legge 157/1992 ed in particolare:

- il comma 1: che stabilisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale debba essere soggetto a pianificazione faunistica;

- il comma 7: che individua nel piano faunistico-venatorio provinciale lo strumento di pianificazione generale;

- il comma 10: che demanda alle Regioni il coordinamento dei piani secondo criteri stabiliti dall’INFS;

Richiamato inoltre il comma 3 del sopracitato art. 10 che prevede, nell’ambito della pianificazione faunistica, la destinazione di una quota dal 20% al 30% del territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica;

Visto altresì l’art. 3 della L.R. 8/94 che al comma 1, lett. a) e b), individua rispettivamente nella “Carta regionale delle Vocazioni faunistiche del territorio” e negli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale” gli strumenti con i quali la Regione garantisce il coordinamento dei piani provinciali quinquennali;

Richiamati a tal proposito gli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale” approvati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 del 31 maggio 2006 ed in particolare il punto 3.7 “Gestione faunistica ed eventualmente venatoria dei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale”;

Preso atto che il citato punto 3.7 degli “Indirizzi” - in relazione al generale divieto di esercizio dell’attività venatoria nei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale - prevede che, qualora una Provincia intenda richiedere, limitatamente ad alcune zone, l’utilizzo venatorio, debba fornire alla Regione con il Piano Faunistico gli elementi tecnici necessari per una puntuale valutazione relativamente ai seguenti elementi e condizioni:

- attuale classificazione della zona (Sito della Rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, Area protetta ai sensi delle L.R. 8/94 e L.R. 6/2005);

- contiguità con aree protette o con Siti di Importanza Comunitaria;

- significatività quale corridoio per la connessione funzionale ed ecologica tra aree protette compresi i Siti comunitari;

- importanza quale area per la migrazione degli uccelli;

- aspetti ambientali e vegetazionali, con particolare riferimento alle specie particolarmente protette ai sensi del D.P.R. 357/97 che recepisce la citata direttiva 92/43/CEE;

- aspetti faunistici con particolare riguardo alle specie di interesse comunitario potenzialmente danneggiabili dall’attività venatoria o eventuali altre emergenze faunistiche, ivi compresa l’eccessiva presenza di talune specie con riferimento alla densità obiettivo prevista dal Piano Faunistico provinciale;

Richiamati i contenuti del Piano Faunistico-Venatorio 2008-2013 della Provincia di Forlì-Cesena, corredato dalla prevista valutazione di incidenza di cui alla L.R. 7/2004, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 38 del 30 marzo 2009, previa acquisizione del parere di conformità rispetto agli strumenti di pianificazione regionali espresso dalla Regione con deliberazione n. 359 del 23 marzo 2009, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. 8/94;

Vista la caratterizzazione ambientale e faunistica dei terreni del patrimonio forestale regionale descritta nello specifico capitolo del predetto “Piano provinciale”, riferita a ciascuna parcella o aggregazione di più parcelle limitrofe, classificate in termini di valore naturalistico sulla base delle indicazioni fornite dai citati indirizzi regionali, come di seguito riportata:

- patrimonio forestale a maggiore valore naturalistico, classificato di tipo A: parcelle ricadenti all’interno dei Siti della rete Natura 2000;

- patrimonio forestale ad elevato valore naturalistico, classificato di tipo B: parcelle forestali in diretta connessione con SIC-ZPS e/o con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nelle quali sono riscontrabili condizioni ambientali assimilabili a quelle presenti nelle aree di tutela limitrofe ovvero aree significative quali corridoi ecologici tra aree protette o importanti per la migrazione degli uccelli;

- patrimonio forestale a minore valore naturalistico, classificato di tipo C: parcelle forestali non ricomprese o non in diretta connessione con aree di tutela naturalistica, per le quali non sono evidenziabili caratteristiche ambientali e floro-faunistiche diverse da quelle riscontrabili nei rispettivi Comprensori Omogenei;

Considerato che la Provincia di Forlì-Cesena ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna una proposta di utilizzazione dei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale a fini faunistici e venatori, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 280 del 4 giugno 2009;

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 450 del 26 gennaio 2010 con la quale è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro interdirezionale per valutare la suddetta proposta e per elaborare uno schema di atto amministrativo di utilizzo del patrimonio forestale regionale da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere dell’ISPRA;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 252 dell’8 febbraio 2010, con la quale, in relazione all’istruttoria del predetto Gruppo, si è provveduto:

- ad approvare l’elenco delle parcelle catastali facenti parte del patrimonio forestale regionale nel suddetto territorio provinciale e relativa cartografia;

- a rilevare – alla luce delle disposizioni normative, degli indirizzi regionali e del Piano Faunistico venatorio – l’insussistenza dei presupposti per l’approvazione della proposta formulata dalla Provincia di Forlì–Cesena;

- a rinviare a successivi atti l’eventuale individuazione delle aree ricadenti nel patrimonio forestale regionale su cui consentire l’esercizio venatorio;

- a stabilire che in sede di riformulazione della proposta, la Provincia, in relazione a motivate valutazioni tecniche ed alle conseguenti decisioni assunte, provvedesse alle eventuali modifiche del Piano Faunistico – Venatorio con la relativa valutazione di incidenza di cui alla L.R. 7/2004, subordinando l’utilizzo del patrimonio ai seguenti adempimenti:

- istituzione di ulteriori aree da destinare alla protezione della fauna fino alla concorrenza della percentuale minima del 20% della superficie agro-silvo-pastorale totale;

- istituzione, in termini di compensazione, di zone di protezione della fauna selvatica in altri territori provinciali di particolare rilevanza a fini conservazionistici;

- inserimento di tutto il patrimonio forestale precluso all’esercizio venatorio, in considerazione dell’elevato grado di caratterizzazione di naturalità, in Oasi di protezione della fauna di cui all’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 157/92;

Atteso che la Provincia di Forlì-Cesena ha provveduto:

- con le deliberazioni di Giunta n. 383, 384, 385, 386, 387 e 388 del 31 agosto 2010 ad istituire nuove zone di protezione, raggiungendo la prevista percentuale minima del 20%;

- con la deliberazione n. 484 del 12 ottobre 2010 ad approvare una nuova proposta relativa alla destinazione dei terreni appartenenti al patrimonio forestale regionale a fini faunistici e venatori, nella formulazione contenuta nell’allegato alla medesima deliberazione, individuando al contempo i territori di particolare rilevanza conservazionistica da precludere all’esercizio venatorio a titolo di compensazione rispetto al patrimonio regionale da destinare all’esercizio venatorio, nonché lo “Studio di Incidenza” di cui all’art. 5 della L.R. 7/2004, in attuazione del D.P.R. n. 357 del 1997, per la prevista “Valutazione di Incidenza”;

Atteso altresì che la proposta provinciale di utilizzo del patrimonio forestale regionale è basata sull’applicazione dei seguenti criteri:

- preclusione all’esercizio venatorio delle zone a maggiore valore naturalistico, classificate dal Piano Faunistico-Venatorio provinciale di tipo A, corrispondenti ai Siti della Rete Natura 2000 individuati per la presenza di specie di interesse comunitario o di habitat idonei alla riproduzione della fauna;

- preclusione all’esercizio venatorio delle aree classificate ad elevato valore naturalistico di tipo B, che sono in diretta connessione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi al fine di creare una zona “cuscinetto” di salvaguardia tra questo e le aree dove viene esercitata la caccia;

- preclusione all’esercizio venatorio delle aree definite B significative per la migrazione degli uccelli;

- preclusione all’esercizio venatorio delle aree definite B che possono rappresentare corridoi per la connessione funzionale ed ecologica tra aree protette o Siti della Rete Natura 2000;

- autorizzazione allo svolgimento dell’attività venatoria delle aree classificate di tipo B che non presentano i requisiti di cui ai punti precedenti e che possiedono le seguenti caratteristiche:

- elevato grado di frammentazione del territorio;

- ridotta superficie;

- presenza di strozzature;

- confini non collocabili su elementi fisionomici;

- inclusione di aree di proprietà privata nelle quali viene esercitata la caccia;

- autorizzazione allo svolgimento dell’attività venatoria nelle aree classificate di tipo C per le quali il Piano Faunistico-Venatorio non evidenzia caratteristiche ambientali e peculiarità floro-faunistiche sostanzialmente diverse da quelle mediamente riscontrabili nei rispettivi Comprensori Omogenei di appartenenza;

- individuazione di confini per quanto possibile corrispondenti con elementi fisiograficamente definiti;

Preso atto che i contenuti della proposta provinciale sono articolati come segue:

- istituzione di undici Zone di protezione di cui dieci Oasi di Protezione della Fauna ai sensi del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 8/94 ed una “Zona di Ripopolamento e Cattura” di cui al comma 2 del medesimo articolo di legge denominata “Monte delle Forche”, che per le caratteristiche ambientali e faunistiche presenta condizioni più idonee per tale ultimo istituto, per una superficie complessiva di circa 12.249 ettari, con la sola eccezione dell’Oasi denominata “Montetiffi”, la cui istituzione strettamente connessa alla scadenza dell’attuale ZRC “Montegelli”, in parte coincidente, è rinviata al termine della stagione venatoria 2010/2011, fermo restando il rispetto, su base provinciale, della percentuale minima di aree protette corrispondente al 20% di Superficie Agro-Silvo-Pastorale;

- mantenimento nelle Zone di protezione predette dell’attività di diciassette appostamenti fissi preesistenti tramite la creazione di un’area di rispetto, in applicazione dell’art. 52 della L.R. 8/94, sette dei quali collocati entro le zone di protezione e di questi tre nel SIC Montetiffi - Alto Uso ed i rimanenti collocati esternamente alle zone, ma ad una distanza inferiore a 100 metri dal confine;

Rilevato altresì che la Giunta provinciale, in considerazione della valutazione di coerenza tra la proposta medesima ed i criteri per l’individuazione delle zone da destinare alla protezione definiti dal Piano Faunistico-Venatorio provinciale, non ha ritenuto necessario apportare modifiche al Piano stesso;

Richiamati i contenuti del verbale conclusivo dell’istruttoria tecnica svolta dal Gruppo di lavoro, trattenuto agli atti del Servizio Territorio rurale della Direzione Generale Agricoltura, redatto a seguito dell’esame della proposta pervenuta dalla Provincia di Forlì-Cesena, dai quali si rileva:

- la sostanziale coerenza della proposta con i contenuti degli strumenti di pianificazione sia regionali che provinciali e con i criteri previsti dalla citata deliberazione n. 252/2010;

- che alla superficie territoriale individuata a titolo di compensazione rispetto ai terreni regionali da destinare all’attività venatoria, è stato attribuito un valore conservazionistico di tipo A, tipo B e tipo C, applicando gli stessi criteri utilizzati per classificare il patrimonio regionale;

- che, per quanto concerne l’Oasi di S. Valentino, si è fatto riferimento al “valore naturalistico complessivo” definito dalla “Carta delle Vocazioni Faunistiche”, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 8/94;

- che tutti i territori forestali regionali classificati ad elevato valore (tipo A) coincidenti con i Siti della Rete Natura 2000 sono preclusi all’esercizio dell’attività venatoria;

- che i territori forestali regionali classificati di minore valore (tipo C) ed alcune ridotte porzioni di tipo B, di cui si propone l’utilizzo a fini venatori, sono compensati con territori di valore superiore di tipo A inseriti nelle Oasi;

- che l’assetto territoriale risultante dall’attuazione della proposta si connota per un considerevole incremento di superficie protetta, quasi duplicato, di tipo A (da circa 2267 a circa 4332 ettari);

- che l’inclusione del patrimonio forestale regionale in istituti di protezione normati dalle leggi vigenti costituisce il presupposto per una gestione attiva e coerente con gli strumenti di pianificazione;

- che gli istituti proposti garantiscono continuità ecologica e funzionale al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e rafforzano il sistema provinciale della Rete Natura 2000 mettendo in connessione tra loro Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale, Parco Nazionale a garanzia di una migliore gestione integrata del sistema stesso, con positive ripercussioni anche sulla vigilanza;

- che il mantenimento degli appostamenti fissi già autorizzati e ricompresi nelle zone di protezione non risulta compatibile con la natura e le finalità delle zone medesime e che le distanze di rispetto degli appostamenti posti al confine degli istituti di protezione non sono conformi alle disposizioni provinciali vigenti, seppur non definite dalla normativa regionale o sostenute da indicazioni tecniche dell’ISPRA;

- che l’istituzione della Zona di ripopolamento e cattura, denominata “Monte delle Forche” è coerente con l’assetto territoriale per i peculiari caratteri dell’area adiacente non demaniale;

- che l’istituzione dell’Oasi denominata “Montetiffi” prevista al termine della stagione venatoria 2010/2011 (ovverosia alla scadenza dell’attuale ZRC a cui si sovrappone in parte) non pregiudica il rispetto della soglia della percentuale del 20% di Superficie Agro-Silvo-Pastorale destinata a protezione della fauna;

Dato atto del parere favorevole espresso dall’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, così come previsto all’art. 25 della L.R. 8/94, con nota prot. n. 35485 del 25 ottobre 2010, assunto agli atti del Servizio Territorio rurale con PG/2010/262664 del 26 ottobre 2010, nel quale si evidenzia una sostanziale condivisione dell’impianto della proposta mentre non si ritiene compatibile il mantenimento degli appostamenti fissi all’interno delle Zone di protezione;

Dato atto altresì della Valutazione di incidenza di cui alla L.R. n. 7/2004 art. 5, in attuazione del D.P.R. n. 357/97 art. 5 comma 2, espressa con determinazione n. 12060 del 27 ottobre 2010 del Direttore Generale all’Ambiente;

Rilevato che l’apertura di aree del patrimonio forestale regionale di minor valore conservazionistico nelle quali non sono evidenziabili caratteristiche ambientali e peculiarità floro-faunistiche sostanzialmente diverse da quelle riscontrabili nei rispettivi Comprensori di appartenenza, compensate dalla istituzione di Zone di protezione in territori ambientalmente più pregiati consente una gestione faunistica più corretta ed omogenea;

Valutato che l’istituzione di Oasi individuate in corrispondenza di SIC e ZPS o limitrofe al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e di Campigna garantisca complessivamente una migliore protezione ed assicuri una miglior tutela del sistema della Rete Natura 2000;

Ritenuto, sulla base del contemperamento degli interessi coinvolti e delle argomentazioni tecniche sopraevidenziate, di provvedere all’individuazione dei terreni del patrimonio forestale regionale della provincia di Forlì-Cesena per l’utilizzazione a fini faunistici e venatori, demandando alla Provincia stessa l’attuazione di quanto previsto al punto 3.7 degli “Indirizzi” relativamente alle forme di caccia a basso impatto ambientale;

Rilevata la necessità di approvare – in allegato al presente atto - l’elenco delle parcelle del patrimonio forestale regionale da destinare all’utilizzo venatorio, la relativa cartografia CTR 1: 25.000 ed il CD-Rom contenente lo shape file dettagliato della predetta cartografia, predisposti dal Servizio Territorio rurale, sulla base degli elementi cartografici di cui alla citata deliberazione n. 252/2010;

Dato atto che dai terreni forestali di proprietà regionale oggetto della presente deliberazione sono esclusi quelli ricadenti nell’Azienda Faunistico-Venatoria denominata “Rio Salso”, situata in comune di Bagno di Romagna, la cui concessione è stata rinnovata da ultimo dalla Provincia di Forlì-Cesena con deliberazione n. 635 del 22 dicembre 2009, in relazione ai contenuti della “Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì – Cesena per la gestione e la tutela dei beni silvo-pastorali”, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 16 febbraio 2005;

Dato atto inoltre che l’Osservatorio Faunistico-Venatorio di cui all’art. 2 commi 4 e 5 della L.R. 8/94 provvederà ad effettuare annualmente una ricognizione sullo stato di attuazione degli istituti di protezione di cui al presente provvedimento, nonché del rispetto della percentuale di Superficie Agro-Silvo-Pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica;

Attesa l’opportunità - in ragione della previsione dell’art. 22 comma 2 della L.R. 8/94 - di individuare, nelle more del completamento dell’iter procedimentale di istituzione delle Zone di protezione della fauna selvatica ampiamente sopra descritte, lo strumento dell’istituzione di “Zone di Rifugio”, per una corrispondente superficie, a garanzia della compensazione dei terreni del patrimonio forestale da destinare all’esercizio venatorio;

 Dato atto infine che per quanto attiene gli appostamenti fissi già autorizzati - stante l’incompatibilità con la natura e le finalità delle Zone di protezione ed i limiti circa l’applicazione delle distanze di rispetto dalle medesime Zone per alcuni appostamenti posti al confine - la Provincia dovrà provvedere all’adozione dei conseguenti provvedimenti, al fine di assicurare l’applicazione della normativa vigente a tutela della fauna selvatica;

 Viste infine:

- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416/2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le premesse al presente atto, che ne costituiscono pertanto parte integrante;

2) di approvare la proposta di utilizzo del patrimonio forestale regionale ricadente nella provincia di Forlì-Cesena di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 484 del 12 ottobre 2010;

3) di approvare altresì:

- l’elenco delle parcelle del patrimonio forestale regionale relativo alla provincia di Forlì-Cesena per l’utilizzazione a fini venatori, riportate nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- la cartografia su supporto cartaceo in scala 1: 25.000, acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura con il n. PG/2010/265418 di protocollo in data 28 ottobre 2010, anch’essa parte integrante della presente deliberazione nella quale le porzioni di patrimonio forestale destinate all’esercizio dell’attività venatoria sono indicate con la lettera “C” e colorate in giallo (Allegato 2);

- un CD-Rom contenente lo shape file dettagliato della predetta cartografia, acquisito agli atti della Direzione Generale Agricoltura con il n. PG/2010/265440 di protocollo in data 28 ottobre 2010, anch’esso parte integrante della presente deliberazione (Allegato 3) che la Provincia potrà utilizzare per predisporre basi cartografiche su scala di maggior dettaglio;

4) di dare atto che la Provincia dovrà provvedere all’istituzione di dieci Oasi di Protezione della Fauna, di cui al comma 1 dell’art. 19 della L.R. 8/1994, individuate nella proposta di cui al punto 2 del presente provvedimento e di una “Zona di Ripopolamento e Cattura” denominata “Monte delle Forche” che presenta condizioni più idonee all’istituzione di quest’ultimo strumento previsto al comma 2 del medesimo articolo di legge;

5) di subordinare l’apertura all’esercizio dell’attività venatoria nelle parcelle del patrimonio forestale regionale come individuate nel precedente punto 3, all’istituzione delle suddette Zone di protezione, con la sola eccezione dell’Oasi denominata “Montetiffi”, la cui istituzione strettamente connessa alla scadenza dell’attuale ZRC “Montegelli”, in parte coincidente, è rinviata al termine della stagione venatoria 2010/2011, fermo restando il rispetto, su base provinciale, della percentuale minima di aree protette corrispondente al 20% di Superficie Agro-Silvo-Pastorale;

6) di dare atto altresì - in ragione della previsione dell’art. 22 comma 2 della L.R. 8/94 – che, nelle more del completamento dell’iter procedimentale di istituzione delle aree di cui al precedente punto 4, la Provincia possa avvalersi dello strumento delle “Zone di Rifugio”, per una superficie corrispondente, a garanzia della compensazione dei terreni del patrimonio forestale da destinare all’esercizio venatorio;

7) di dare atto inoltre che per quanto attiene gli appostamenti fissi già autorizzati - stante l’incompatibilità con la natura e le finalità delle Zone di protezione ed i limiti circa l’applicazione delle distanze di rispetto dalle medesime Zone per alcuni appostamenti posti al confine - la Provincia dovrà provvedere all’adozione dei conseguenti provvedimenti, al fine di garantire l’applicazione della normativa vigente a tutela della fauna selvatica;

8) di stabilire che nei territori appartenenti al patrimonio forestale regionale aperti all’esercizio dell’attività venatoria la Provincia di Forlì-Cesena dovrà dare attuazione a quanto previsto al punto 3.7 degli “Indirizzi” relativamente alle forme di caccia a basso impatto ambientale;

9) di dare atto infine:

- che, in considerazione della coerenza tra la proposta approvata dalla Giunta Provinciale ed i criteri per l’individuazione delle zone da destinare alla protezione definiti dal Piano Faunistico-Venatorio provinciale, non si rendono necessarie modifiche al Piano stesso;

- che la Provincia di Forlì-Cesena dovrà provvedere alla necessaria tabellazione ed a ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente;

- che l’Osservatorio Faunistico-Venatorio di cui all’art. 2 commi 4 e 5 della L.R. 8/94 effettuerà annualmente una ricognizione sullo stato di attuazione degli istituti di protezione di cui al punto 4, nonché sul rispetto della percentuale di Superficie Agro-Silvo-Pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica;

10) di stabilire inoltre che ogni modifica o variazione che incida su quanto qui previsto debba essere sottoposta all’esame della Regione, per le opportune valutazioni in merito all’eventuale revisione del presente atto, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 8/94 e successive modifiche ed integrazioni;

11) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell’Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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