n.119 del 23.04.2014 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale della Struttura Ambulatoriale Odontoiatrica del Servizio di Assistenza Odontoiatrica per disabili in età evolutiva - Clinica Odontoiatrica - Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie (DIBINEM) dell'Università di Bologna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. la struttura ambulatoriale odontoiatrica del Servizio di Assistenza odontoiatrica per disabili in età evolutiva – Clinica Odontoiatrica – Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM) dell’Università di Bologna, sita in Via S. Vitale, 59, Bologna, è accreditata per l’attività di odontoiatria, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettuata ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98 e successive modifiche;

2. l’accreditamento oggetto del presente provvedimento, concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 53/13, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/98 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. è fatto obbligo al titolare/legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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