n.239 del 23.08.2017 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1178 - Risoluzione per promuovere presso i centri estetici regionali l’attività di controllo sul possesso dei titoli professionali da parte del personale che vi lavora. A firma del Consigliere: Foti

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

 Premesso che

in tutte le province dell'Emilia-Romagna, risultano aperti "centri estetici" - o chiamati tali - nella maggiore parte dei casi gestiti da cittadini stranieri, in particolare modo cinesi, che non rispettano la disciplina legislativa loro riferita;

non passa giorno senza che la cronaca riporti notizie relative a detti "centri estetici" non appena le competenti autorità abbiano disposto gli opportuni accertamenti, soprattutto in ragione del fatto che il personale che svolge l'attività di estetista non risulta in possesso del certificato di qualifica professionale o dell'attestato di abilitazione professionale richiesto dalla normativa vigente;

a tacere del fatto che molto spesso nei "centri estetici" gestiti da stranieri le attività sono svolte senza il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti;

la regolamentazione della formazione della figura di' "estetista", da parte della Regione Emilia-Romagna, si uniforma a quanto indicato in ambito normativo nazionale, per il quale costituisce riferimento la Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e s.m.i., recante: "Disciplina dell'attività di estetista". A livello regionale trovano applicazione le Leggi Regionali 4 agosto 1992, n. 32 e s.m.i., recante "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista" e la Legge Regionale n. 12/2003 e s.m.i., volta al riconoscimento e alla piena valorizzazione delle competenze comunque-ovunque acquisite dalle persone;

con delibera n. 1089 del 28 luglio 2015 la Giunta Regionale ha approvato nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, stabilendo che - a fare data dal 1° ottobre 2015 - la verifica dei requisiti di accesso al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) e c), della L. 1/1990, della durata di 300 ore, è in capo ai soggetti accreditati attuatori dell'iniziativa formativa, ai quali è assegnato anche il compito dei controlli sulla documentazione e sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti. Infine, la Giunta Regionale ha stabilito di riconoscere la validità dei corsi per estetista svolti in base alle specifiche disposizioni contenute nelle proprie deliberazioni n. 265/2005 e s.m.i., e n. 105/2010 e s.m.i., se autorizzati dalle Amministrazioni competenti prima della data di entrata in vigore della sopra citata delibera n. 1089/2015;

appare necessario e doveroso contrastare l'abusivismo che attanaglia il settore poiché le modalità di lavoro seguite, senza il rispetto delle normative in vigore, costituisce un atto di concorrenza sleale nei confronti di quegli esercenti l'attività di "estetista" che - invece e per contro - rispettano le leggi.

Impegna la Giunta regionale

a proseguire nell’attività di condivisione delle problematiche che interessano questo settore al fine di sollecitare l’applicazione della normativa esistente, sollecitando inoltre le autorità competenti ad intensificare i controlli.

Approvata all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2017

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