n.265 del 07.08.2019 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 27, 28 e 31 – Casarola Marioivano e Fauso Società agricola s.s. Rinnovo con variante sostanziale e cambio titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di San Pietro in Cerro (PC) ad uso irriguo - Proc. PC01A0761 – SINADOC 21653/2016

Il Dirigente determina:

a) di assentire alla Casarola Marioivano e Fausto Società Agricola s.s., con sede a San Pietro in Cerro (PC), Via Cortemaggiore n. 8 – C.F. e P.IVA 01120750334, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) e cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0761, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

• destinazione della risorsa ad uso irriguo;

• portata massima di esercizio pari a l/s 25 (portata media 7,5 l/s);

• volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 32.500; (omissis)

b) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7- Obblighi del concessionario 

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. (omissis)

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