n.77 del 09.05.2012 periodico (Parte Seconda)

Modifica alla delibera di Giunta regionale 278/2005 "Direttiva in materia di "Criteri e sistemi di selezione per l'accesso" e per la "Formazione iniziale" degli Operatori di Polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 24/2003"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione; 

Richiamato l'art. 12 della L.R. n. 24/2003 ed in particolare: 

  • il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale; 
  • il comma 2 che stabilisce che la Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del Comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 

Richiamati inoltre: 

  • l'art. 16 della legge regionale 24/2003, comma 1, che delinea le figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato in cui si articola la struttura di polizia locale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro; 
  • il comma 3 dello stesso articolo che stabilisce che durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale, e che l'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova; 
  • l'art. 18 della citata legge regionale, modificato dalla legge regionale 21 del 28/9/2007, che dispone: 

- al comma 1 che,la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione denominata "Scuola interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena;

 - al comma 2, che, in merito alla formazione della polizia locale, prevede che la Regione Emilia-Romagna assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, si avvale della Fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" per: a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3; b) realizzare altre iniziative formative di diretto interesse regionale; c) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale; 

  • l'art. 18 bis della citata legge regionale, modificato dalla legge regionale 21 del 28/09/2007,che dispone che, la Fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire tra le finalità individuate in particolare lo sviluppo di attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali; valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento; realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale, sia in compresenza che a distanza nonché elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori; 
  • la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 in materia di istruzione e formazione professionale;

 Ravvisata, l’opportunità di adeguare la Direttiva in materia di “criteri e sistemi di selezione per l’accesso” e per la “formazione iniziale” degli operatori di polizia locale approvata con delibera di Giunta regionale 278/05, rispetto alle esigenze istituzionali ed operative riscontrate dai rispettivi Comandi con particolare riferimento alla tematica della formazione iniziale, nonché l'esigenza di contribuire alla diffusione di criteri omogenei di formazione e di intervento negli ambiti regionali di azione della Scuola interregionale di Polizia Locale; 

Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli operatori di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della L.R. 24/03; 

Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di polizia locale, istituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/03; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 30 marzo 2012, ai sensi della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13; 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 2172/2009, n. 1222 del 4/08/2011 e n. 1929 del 19/12/2011;

- n.2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta del Vicepresidente - Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera; 

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti modificazioni alla Direttiva in materia di “criteri e sistemi di selezione per l’accesso” e per la “formazione iniziale” degli operatori di polizia locale e suoi allegati, di seguito denominata Direttiva, approvata con delibera di Giunta regionale 278/2005: 

a) alla Premessa , dopo il secondo paragrafo, l’aggiunta del seguente: “Gli enti all’atto della pubblicazione di bandi per la selezione di personale di polizia locale, ne danno comunicazione al Servizio competente della Regione Emilia-Romagna.”;

b) sostituire l’intero punto 2) Formazione iniziale con il testo riportato nell’Allegato 1 alla presente deliberazione;

c) sostituire l’Allegato C con l’Allegato 2 della presente deliberazione;

d) abrogare l’Allegato D;

e) sostituire l’Allegato F con l’Allegato 3 della presente deliberazione; 

2) di confermare quanto altro disposto nella propria deliberazione n. 278/2005; 

3) di stabilire che sono riconosciute le sperimentazioni conformi all’Allegato C della Direttiva, come qui modificata, già avviate dalla Fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" alla data di approvazione della presente deliberazione; 

4) di stabilire inoltre che le attività formative inerenti la Formazione iniziale di cui alla Direttiva, organizzate in base a quanto contemplato nella stessa prima delle presenti modifiche, sono ugualmente riconosciute se l'iter previsto per la loro attivazione è già stato avviato al momento dell'adozione della presente deliberazione e se concluse entro il 30 giugno 2013; 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

2) Formazione iniziale  

a) Destinatari  

I destinatari della formazione iniziale sono gli “agenti”, gli “addetti al coordinamento e controllo” e i “dirigenti” di polizia locale che accedono per la prima volta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di formazione-lavoro e con riferimento al territorio della Regione, alle rispettive figure professionali.

Gli operatori di polizia locale già in servizio a tempo indeterminato nei servizi e corpi di polizia locale che abbiano maturato al 31 dicembre 2004 un’anzianità di tre anni si intendono aver già espletato l’obbligo della formazione iniziale riferita alla figura professionale di appartenenza. Ugualmente si procede per gli altri operatori già in servizio a tempo indeterminato a condizione che abbiano già espletato alla stessa data i corsi di prima formazione promossi dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale.

Gli operatori che accedono ad una struttura di polizia locale per trasferimento da altri enti e che abbiano superato positivamente omologhi percorsi formativi iniziali previsti, per le rispettive figure professionali, negli enti di provenienza, sono dispensati dall’obbligo di prima formazione.

E’ facoltà degli enti dispensare dall’obbligo di prima formazione, in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Regione, i dirigenti che accedono per chiamata diretta.

b) Contenuti e modalità del percorso formativo  

Tutta la formazione iniziale nei suoi contenuti generali e specifici è finalizzata in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel “Codice europeo di etica per la polizia” adottato dal Comitato del Ministri nel settembre 2001 e si ispira in particolare agli articoli 26/30 dedicati alla formazione del personale di polizia. Con riferimento all’art. 30 che tratta del contrasto al razzismo e della xenofobia si rimanda anche ai contenuti della Carta di Rotterdam “Il servizio di polizia in una società multietnica”, adottata nel giugno 1996 per iniziativa della città di Rotterdam, la cui traduzione e divulgazione in Italia è stata promossa congiuntamente dalla Regione Emilia-Romagna, dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Cospe (Cooperazione per lo sviluppo) nel 1997 in occasione dell’anno europeo contro il razzismo e la xenofobia. 

Il Servizio competente in materia di polizia locale, sulla base di una proposta della Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” coerente con la presente direttiva, adotta il modello di prima formazione obbligatoria definendone la struttura, i contenuti generali, i tempi e le modalità di organizzazione, con riferimento alla figura professionale di “agente” e “addetto al coordinamento e al controllo”, sulla base di quanto individuato nell’allegato C.

La Regione può avviare modelli di prima formazione obbligatoria a carattere sperimentale coerenti con quanto individuato nell’allegato C. 

La formazione iniziale riferita alla figura professionale di “dirigente” è la stessa di quella prevista per gli “addetti al coordinamento e controllo” – con esclusione di quanti siano già stati inquadrati nella figura di “addetto al coordinamento e controllo” - integrata da un percorso formativo personale, superiore a ottanta ore di formazione, individuato e reso operativo dall’Ente locale di appartenenza. 

La Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” a partire dal 1 gennaio 2005 è tenuta a promuovere un’offerta di formazione iniziale per le due figure professionali individuate in grado di rispondere alle esigenze degli Enti locali della regione; a tal fine i contenuti specifici della formazione saranno articolati tenendo conto delle specificità delle amministrazioni invianti. Tale offerta formativa rientra nella fascia di attività che beneficia del maggior livello di contributo finanziario della Regione per le attività di formazione promosse dalla Scuola e sarà articolata territorialmente e temporalmente in relazione agli effettivi fabbisogni di formazione degli Enti locali. A questo fine gli Enti sono tenuti a comunicare annualmente, di norma entro il 30 novembre di ciascun anno, alla Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” i programmi di acquisizione di personale per i quali necessita attivare la formazione iniziale. 

Oltre alla Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” la formazione iniziale può essere erogata solo da organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione (L.R. n. 12/2003, art. 33). In questo caso i singoli progetti formativi, con indicazione dettagliata del programma e curriculum dei docenti, dovranno essere preventivamente approvati dal Servizio regionale competente in materia di polizia locale, valutata la corrispondenza con il modello di prima formazione obbligatoria adottato. 

Di norma l’intero modulo formativo, di cui all’allegato C, deve essere espletato entro il termine contrattualmente previsto per l’espletamento del periodo di prova quale garanzia sulla qualità del servizio reso ai cittadini. Qualora ciò non sia ritenuto obiettivamente possibile dall’Ente inviante, la formazione potrà essere espletata anche successivamente al superamento del periodo di prova e comunque iniziata entro un anno dall’immissione in servizio. 

Nel caso di operatori assunti con contratto di formazione e lavoro la formazione obbligatoria è espletata con le stesse modalità, contenuti e durata previste per le assunzioni a tempo indeterminato. 

L’esito della formazione iniziale, con riferimento all’intera formazione o alla conclusione di ciascun modulo, in caso di articolazione della formazione iniziale in moduli, viene accertato da una commissione, individuata dalla Fondazione “Scuola Interregionale di polizia locale” o da altro organismo di formazione preventivamente autorizzato, composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e tra i quali figura il Comandante della polizia locale dell’Ente che ha promosso la procedura di selezione. 

Nel caso di procedure di selezione promosse da più Enti locali o di classi composte da corsisti inviati da più enti, questi individuano d’intesa il Comandante che fa parte della commissione. 

La valutazione si effettua nei confronti di coloro che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore di ciascun modulo, e si articola in una o più prove finali. 

Nel caso di mancato raggiungimento del 70% del monte ore l’ente erogatore della formazione rilascerà all’operatore interessato il relativo attestato di frequenza e le ore effettivamente svolte varranno comunque come presenza effettiva ai fini del completamento del percorso formativo obbligatorio mediante partecipazione ad altra edizione dello stesso. 

Il superamento positivo della valutazione dà luogo ad un “attestato di acquisita qualificazione professionale”, conforme a quanto previsto dall’allegato E, rilasciato dall’organismo di formazione che ha effettuato il corso e attestante l’esito positivo del percorso formativo.

Nel caso di mancato superamento della prova d’esame, l’operatore interessato potrà sostenere una seconda volta l’esame, in una successiva sessione. Dopo due esiti negativi delle prove d’esame, l’interessato dovrà ripetere l’intero percorso formativo. 

Il conseguimento dell’attestato di acquisita qualificazione professionale costituisce titolo valido presso tutte le amministrazioni locali dell’Emilia-Romagna purché riferito alla medesima figura professionale e alla stessa tipologia di ente, cioè province o comuni e loro forme associative. 

c) Disposizioni correlate  

Gli operatori che prendono parte ai corsi di prima formazione di cui alla presente direttiva sono tenuti a parteciparvi in uniforme. 

Gli Enti locali che assumono dopo il periodo di prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato operatori di polizia locale in carenza di un esito positivo della formazione iniziale espletata durante il periodo di prova debbono motivare adeguatamente tale decisione. 

Gli operatori di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti, che non abbiano completato il percorso formativo iniziale non possono, salvo motivata autorizzazione del comandante, essere addetti a servizi privi della compresenza di altro operatore che abbia già espletato il percorso formativo iniziale relativo alla figura professionale di appartenenza del neo-assunto.

d) Formazione di ingresso della figura professionale di “agente” con rapporto di lavoro a tempo determinato

Gli operatori di polizia locale corrispondenti alla figura professionale di “agente” inseriti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un periodo superiore ai tre mesi, devono effettuare almeno 30 ore di formazione di ingresso entro il primo mese di servizio. I contenuti generali di tale formazione sono individuati nell’allegato F. Tale formazione che, si conclude con una prova di verifica finale, rappresenta titolo permanente, in Regione Emilia-Romagna, per successive assunzioni a tempo determinato nelle strutture di polizia locale di una stessa tipologia di ente, cioè province o comuni e loro forme associative. 

La formazione e la verifica finale è organizzata dall’Ente di appartenenza su indicazione e sotto la responsabilità del Comandante della struttura. La formazione e la verifica finale devono avvenire in modalità “formazione a distanza”. In via ordinaria tale formazione sarà realizzata avvalendosi della Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” che è tenuta ad offrire un’idonea piattaforma. 

A tal fine la Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” è tenuta a promuovere un’offerta di formazione in grado di rispondere a tali esigenze; tale offerta rientra nella fascia di attività che beneficia del maggior livello di contributo finanziario della Regione per le attività di formazione promosse dalla Scuola. 

Prima del completamento della formazione di ingresso gli “agenti” di polizia locale assunti a tempo determinato non possono essere addetti ai servizi d’istituto privi della compresenza di altro operatore di almeno pari profilo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia completato la formazione iniziale. 

Completata la formazione di ingresso il Comandante individua, motivandoli, i servizi ai quali può essere addetto tale operatore senza la compresenza di altro operatore di almeno pari profilo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia completato la formazione iniziale. 

Nel caso di assunzioni a tempo determinato inferiori a tre mesi è responsabilità del Comandante: 

a) definire e fornire la formazione e l’addestramento necessari all’attività prevista;

b) individuare i servizi ai quali tali operatori possono essere addetti senza la compresenza di altro operatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno pari qualifica che abbia completato la formazione iniziale.

Allegato 2

Allegato C: Formazione iniziale specifica per agenti ed addetti al coordinamento e controllo

La formazione iniziale riferita alle figure professionali appartenenti alla polizia locale si articola in:

 - formazione d’aula - anche in modalità residenziale - con lezioni teoriche e pratiche tese a curare il perfezionamento della professionalità, la preparazione etica, psicologica ed operativa dei partecipanti;

- stage da effettuarsi presso idonee strutture di polizia locale, per l’approfondimento e sperimentazione pratica di quanto appreso in aula. 

La formazione iniziale dovrà: 

- essere coerente con un modello formativo congiunto tra le varie regioni che costituiscono la Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale”;

- essere finalizzata non al semplice apprendimento di materie, ma alla costruzione di una identità di ruolo e a fornire agli allievi propri strumenti di osservazione, analisi e soluzione dei problemi, nella prospettiva di una polizia di comunità orientata alla soluzione dei problemi;

- essere costituita da modalità didattiche organizzate per aree di intervento, anche trasversali tra le varie materie di competenza, affiancando momenti di aula, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi ed osservazioni. 

Per la figura professionale di “agente” la prima formazione si sviluppa in un percorso formativo di almeno 250 ore. 

Per le figure professionali di “addetto al coordinamento e controllo” la prima formazione si sviluppa in un percorso formativo di almeno 120 ore. In relazione alle funzioni svolte dai soggetti interessati, la formazione si propone di fornire le conoscenze e competenze necessarie anche con riferimento alla gestione delle risorse umane e finanziarie, allo sviluppo di capacità organizzative e comunicative. 

Per gli operatori di Polizia Provinciale verranno individuati, fermi restando i criteri generali fin qui definiti, percorsi formativi che tengano conto delle specifiche funzioni svolte.

Allegato 3

Allegato F: Formazione di ingresso per agenti assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato

La formazione generale riferita alla figura professionale di “agente” con rapporto di lavoro a tempo determinato si sviluppa in un percorso formativo a distanza di almeno 30 ore che si propone di fornire le conoscenze e competenze di base relative al profilo professionale di riferimento. 

Struttura e contenuti generali del percorso formativo prevedono indicativamente: 

  1. Ruolo e organizzazione degli enti locali; ordinamento, ruolo e funzioni della Polizia locale; 
  2. Il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del comune; 
  3. Etica professionale, stile di lavoro nella comunità e cerimoniale; 
  4. Circolazione stradale; 
  5. Diritto e procedura penale.

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