n.73 del 22.03.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di VIA relativo al progetto "Campagna di recupero rifiuti con mezzo mobile, da effettuare nel sito di Via Galileo Galilei a Felino (PR)", proposto dalla ditta Sani Rino nel comune di Felino, provincia di Parma. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR n. 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la realizzazione di una “Campagna di recupero rifiuti con mezzo mobile", da effettuare nel sito di via Galileo Galilei a Felino (PR) proposto dalla ditta Sani Rino, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dall’apposita Conferenza di Servizi, è realizzabile a condizione che siano ottemperate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate: 

1. possono essere trattati esclusivamente i rifiuti così identificati: 

codice CER

Descrizione del rifiuto

Operazione

170504

“terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*”

R5

- quantitativo trattabile: 6.000 ton;

- potenzialità giornaliera di trattamento: 840 t

- giorni lavorativi di trattamento: 15 giorni lavorativi effettivi di macinazione, nel periodo temporale entro la validità dell'AUA (il cui iter di rinnovo è in itinere) e comunque non oltre 90 giorni dall'avvio della stessa campagna;

- ore di lavoro giorno: 8 ore;

2. nel periodo di funzionamento dell’impianto di macinazione mobile verrà tenuto spento l’impianto di macinazione fisso che svolge il trattamento dei rifiuti in virtù dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi;

3. devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste nella autorizzazione con la quale la Ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera prodotte durante la fase di trattamento con l’impianto mobile in argomento;

4. devono, comunque, essere rispettate le norme di prevenzione con particolare riferimento al D.Lgs.257/2006 (protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto) e s.m.i., alla L.R.15/2001, alle D.G.R. 45/02, D.G.R. 673/04 della Regione Emilia-Romagna (impatto acustico), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (sicurezza negli ambienti di lavoro; polveri);

5. tutte le operazioni di movimentazione/stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati dovranno essere condotte tenendo opportunamente bagnati i piazzali e rifiuti/materiali al fine di evitare la diffusione e/o dispersione di polveri nell’ambiente;

6. le attività dovranno essere sospese nelle giornate di vento;

7. tutte le operazioni di movimentazione, smaltimento e recupero rifiuti dovranno essere annotate sia dal produttore che dalla ditta titolare del presente provvedimento, sugli appositi registri prescritti all’art. 190 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e dalle specifiche autorizzazioni in possesso per esercitare l’attività;

8. devono essere messi a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari a tutelare la loro salute ed incolumità a fronte di rischi non altrimenti eliminabili in particolare per quanto riguarda il rischio di danni da rumore ed il rischio dovuto alle polveri;

9. l'approvvigionamento idrico all'impianto necessario per lo svolgimento della campagna, dovrà essere effettuato mediante autobotti, non essendo attualmente presente un'autorizzazione vigente per la derivazione di acque sotterranee a servizio dell'impianto;

10. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del trattamento dei rifiuti classificati con codice a “specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da…") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata la non pericolosità prima dell’inizio dell’attività di frantumazione; copia di tali certificazioni devono essere tenute a disposizione dell’autorità di controllo, sia dal titolare del cantiere sia dalla Ditta che effettua il trattamento;

11. fermo restando il pieno rispetto di quanto disposto dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. relativamente al riutilizzo delle materie prime secondarie ottenute dal trattamento di detti rifiuti, il proprietario dei rifiuti ha l’obbligo di effettuare, prima dell’utilizzo, sui materiali ottenuti a seguito di frantumazione, un test di cessione in conformità a quanto previsto dal suddetto Decreto Ministeriale; il risultato di tale test dovrà essere conservato presso l’impianto a disposizione degli Enti di controllo;

12. la data di inizio della campagna di trattamento deve essere comunicata ad Arpae SAC di Parma, Arpae Serv. Territoriale di Parma, A.U.S.L. Distretto Sud-Est Servizio P.S.A.L., al Comune di Felino all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ambito di Parma, con almeno 5 giorni di anticipo allo scopo di consentire agli stessi di predisporre ogni verifica in loco ritenuta opportuna; agli stessi Enti dovrà essere comunicata anche la data di ultimazione della campagna in oggetto;

13. la campagna dovrà concludersi entro il periodo temporale di validità dell'AUA (il cui iter di rinnovo è in itinere) e comunque non oltre 90 giorni dall'avvio della stessa campagna; 

b) di dare atto che l'Autorità di Bacino del fiume Po non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 17 giugno 2016 e non ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; 

c) di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ambito di Parma non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 17 giugno 2016 e non ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; 

d) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Sani Rino; 

e) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Sezione Provinciale), Comune di Felino, AUSL Distretto di Langhirano, Autorità di Bacino del fiume Po e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ambito di Parma; 

f) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1000,00 ai sensi dell’art.28 della L.R. 18/5/1999, n.9 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato all’ARPAE SAC di Parma all’avvio del procedimento; 

g) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

h) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 

ALLEGATO 1: Rapporto Ambientale

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