n.92 del 22.06.2011 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) per impianto di produzione refrattari in Ostellato. Ditta Green Fire Refractories.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., DLgs 152 e smi l’autorità competente: Provincia di Ferrara, con atto di DGP nn. 135.33067 del 26/4/2011, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)   

delibera: 

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, DLgs 152/06, DLgs 4/08 e smi, il progetto presentato dalla ditta Green Fire Refractories, con sede legale in Milano, relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di materiali refrattari in comune di Ostellato da ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni: 

1 - in relazione alla valutazione di impatto acustico, si dovranno eseguire rilevazioni fonometriche in entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno, una volta ultimato l’intervento in oggetto, nelle condizioni ipotizzate nella relazione del 11/10/2010, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite di immissione nei punti già individuati nella medesima relazione tecnica;

2 - inoltre qualora le misurazioni della rumorosità evidenzino il non rispetto dei limiti del D.P.C.M. 14/11/1997, si dovrà fornire il progetto di un intervento di bonifica acustica con descritti i sistemi di mitigazione da adottare al fine del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

3 - le fognature delle acque dei servizi igienici e delle acque meteoriche dovranno essere separate e avere scarichi separati;

4 - lo scarico delle acque bianche dovrà essere dotato di pozzetto di campionamento;

5 - in riferimento alla presenza di silos esterni fornire adeguati approfondimenti circa:

  • modalità di caricamento;
  • prodotti caricati;
  • eventuale presenza di dispersione di prodotto e polveri nell’area esterna e relativa previsione di vasca di sedimentazione per dilavamento dei piazzali;
  • eventuale presenza di una copertura dell’area silos;

6 - tutte le emissioni generate dalle operazioni di scarico e carico delle materie prime all’interno dei silos dovranno essere inviate nel filtro a tasche esistente (emissione E1);

7 - dovranno essere effettuate analisi di caratterizzazione chimica e granulometrica delle polveri per tutte le emissioni al fine di avere misure dirette delle emissioni in atmosfera. La frequenza di analisi dovrà essere almeno annuale. La ricerca dei metalli nelle emissioni per la caratterizzazione chimica delle stesse dovrà tenere conto della composizione dei materiali utilizzati. Il tempo di campionamento dei parametri PM10, PM2,5 e PTS dovrà rendere rilevabile la concentrazione di massa di tutti e tre i parametri al fine di stabilire le frazioni di particelle micrometriche nel PTS;

8 - per le emissioni derivanti da processi di combustione dovranno essere fissati i valori limite dei parametri NOx e PTS (e di conseguenza i flussi di massa) con la successiva procedura di AIA e dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno annuali;

9 - la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività e in particolare il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto del DLgs 152/2006 e s.m.i. e nello specifico non dovrà creare problemi di natura ambientale;

10 - dovrà essere corretto lo schema a blocchi del ciclo produttivo dei vibrocolati (pag. 13 relazione di integrazione) al punto relativo alla produzione di calcestruzzo refrattario, da inserire all’interno della documentazione progettuale per l’ottenimento dell’AIA;

11- in considerazione di quanto riportato in relazione in merito alla presenza di polveri nell’ambiente dovuta all’apertura di sacchi di materie prime polverulente, attualmente senza l’utilizzo di alcun sistema di captazione e abbattimento a protezione dei lavoratori, si prescrive la realizzazione di un sistema di aspirazione centralizzato che interessi le zone di apertura sacchi e mescolamento; tale realizzazione dovrà essere completa e funzionante al momento della ripresa delle attività di produzione;

12 - l’esercizio dell’attività rimane subordinato all’acquisizione del CPI e all’attuazione degli adempimenti previsti dal DLgs 81/08; in riferimento al parere preventivo di conformità PG 12290/10 del comando VVF, dovranno essere rispettate le condizioni ivi esposte;

13 - in caso venisse installato un sistema di climatizzazione degli ambienti interni al capannone che necessiti di macchine che possano provocare l’alterazione dell’impatto acustico esterno attualmente previsto e valutato in questa procedura, tale modifica dovrà essere oggetto di opportune misurazioni e verifiche strumentali i cui esiti andranno comunicati al comune di Ostellato;

14 - in considerazione del fatto che nelle integrazioni il punto non risulta sviluppato, si prescrive inoltre di inserire nella documentazione progettuale per l’ottenimento dell’AIA i seguenti chiarimenti, relativi alla fase produttiva attuale, in assenza dell’uso del forno e del recupero di calore:

  • quali attività siano attualmente svolte;
  • quali prodotti vengano realizzati nello specifico;
  • in quali quantità
  • come vengono gestite logisticamente tali produzioni;
  • se tali tipologie produttive siano previste anche successivamente all’attivazione dei forni;

15 - al fine di contribuire alla realizzazione di un intervento con finalità di mitigazione degli impatti generati dall’attività sul comparto atmosfera, la ditta dovrà concordare con il Comune di Ostellato l’entità dell’importo da corrispondere a tali fini ed elaborare una proposta di arredo verde dell’area retrostante l’impianto; 

b) di trasmettere ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione al Comune di Ostellato, all’Arpa Sezione Provinciale di Ferrara, all’AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Ferrara, al CADF, a Edison DG; 

c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed in forma completa sul sito web dell’Ente; 

d) di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3-comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

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