n.411 del 11.12.2019 periodico (Parte Seconda)

Proroga della "Convenzione quadro regionale per l'attuazione dell'art. 22 l.r. 17/2005- Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali" di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1767/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

- la Legge 8 novembre 1991, n.381 “Disciplina delle cooperative sociali”;

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- la Legge Regionale 1 agosto 2005, n.17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii;

- la Legge Regionale 17 luglio 2014, n. 12, “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;

Considerato che:

- l’art. 22 della citata Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 prevede la possibilità che le assunzioni delle persone con disabilità possano essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge individuando altresì le persone alle quali riservare tale tipologia di inserimento, quelle cioè per le quali è più complesso il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, e le condizioni da rispettare;

- nello stesso articolo si prevede la stipula di convenzioni quadro con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale, nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, finalizzate alla realizzazione dei citati programmi di inserimento individuali;

Dato atto che il comma 4 dell’art. 22 della Legge Regionale n. 17/2005 citata pone, tra le condizioni al fine delle assunzioni in questione, l’adozione di una specifica Convenzione con l’impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 dello stesso articolo 22 (convenzione trilaterale);

Viste in particolare le proprie deliberazioni:

- n.439 del 05/04/2017 “Approvazione della Convenzione Quadro regionale per l'attuazione dell'art. 22 L.R. 17/2005 - Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali”;

- n. 1687 del 30/10/2017 “Approvazione Schema di Convenzione Quadro regionale per l'attuazione dell'art. 22 L.R. 17/2005 - Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali in sostituzione della Convenzione di cui alla deliberazione di Giunta n. 439/2017”;

- n. 1767 del 13/11/2017 “Approvazione dello Schema di Convenzione Quadro regionale per l'attuazione dell'art. 22 L.R. 17/2005 - Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali in sostituzione dello schema convenzione approvato con deliberazione n. 1687/2017”;

Stabilito che nella Convenzione quadro di cui alla citata propria deliberazione n. 1767/2017, in attuazione del comma 3 dell’art. 22 della Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm., vengono dettagliati obiettivi, finalità, modalità, durata e condizioni per la stipula di Convenzioni trilaterali finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro;

Visto che l’Articolo 16 – Durata della Convenzione Quadro - della Convenzione Quadro per programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali approvata con la propria citata deliberazione n. 1767/2017 prevede che “La prima attuazione sperimentale della presente Convenzione Quadro avrà la durata di 14 mesi dalla data di sottoscrizione. Qualora al termine di tale periodo non si sottoscriva una nuova Convenzione Quadro, la presente sarà prorogata di ulteriori 10 mesi.”;

Sentite in data 29 ottobre 2019, le Associazioni regionali di rappresentanza delle persone con disabilità FAND e FISH;

Valutato, sulla base dei primi esiti conseguiti, e acquisito il parere della Commissione Regionale Tripartita - ai sensi della L.R. 12/2003 e ss.mm.ii, i cui esiti sono conservati agli atti della Segreteria dell’Assessorato al coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro, di confermare lo schema di Convenzione quadro di cui alla propria deliberazione n. 1767/2017 sottoscritta in data 7/12/2017;

Ritenuto pertanto necessario con il presente atto al fine di prorogare fino al 31/12/2021 lo schema di “Convenzione quadro art. 22, comma 2, L.R. 17/2005 e ss.mm.ii.” tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente in ogni sua parte la Convenzione di cui alla propria deliberazione n. 1767/2017 che continuerà a produrre i propri effetti fino alla sottoscrizione della Convenzione che si approva con il presente atto;

Dato atto in particolare che lo schema di Convenzione che si approva con il presente atto mantiene invariati in ogni loro parte tutti gli articoli da 1 a 15 modificando unicamente l’articolo 16 che individua i nuovi termini di validità come segue:

“Articolo 16 – Durata della Convenzione Quadro”

La presente Convenzione Quadro avrà durata fino al 31/12/2021

Se antecedentemente alla scadenza, il confronto tra le parti sottoscrittrici produrrà un nuovo testo, si procederà all’adozione dello stesso con la contestuale decadenza della presente Convenzione Quadro.

Le Convenzioni trilaterali, sottoscritte nel periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro, restano dalla medesima disciplinate fino alla loro naturale scadenza.”

Le Convenzioni trilaterali in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione Quadro proseguono fino alla scadenza in esse prevista, nel rispetto della disciplina di cui alla Convenzione Quadro vigente all’atto della stipula”

Atteso inoltre che la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm. all’art. 54 ha istituito l’Agenzia regionale per il lavoro prevedendo che spetti all’Agenzia attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità;

Tenuto conto pertanto delle competenze attribuite all’Agenzia dalla sopra citata Legge Regionale di stabilire che alla sottoscrizione delle Convenzioni trilaterali, definite sulla base della Convenzione quadro regionale di cui alla presente deliberazione, che si renderanno necessarie a livello territoriale per l’avvio dei Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali o in consorzi di cui all’art 22, comma 1 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii provvederanno i Dirigenti competenti dell’Agenzia regionale per il lavoro, previa approvazione di apposito schema da parte del Direttore della medesima;

Richiamata la Legge Regionale n.43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021" ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;

- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate:

1. di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, schema di “Convenzione quadro art. 22, L. R. 17/2005 e ss.mm.ii.” tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali che sostituisce integralmente in ogni sua parte la Convenzione di cui alla propria deliberazione n. 1767/2017 sottoscritta in data 07/12/2017, che continuerà a produrre i propri effetti fino alla sottoscrizione della Convenzione che si approva con il presente atto;

2. di dare mandato all'Assessore a Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro alla firma della “Convenzione quadro art. 22 L.R. 17/2005 e ss.mm.ii.” di cui al punto 1. che precede;

3. di stabilire che alla sottoscrizione delle Convenzioni trilaterali, definite sulla base della Convenzione quadro di cui al punto 1., che si renderanno necessarie a livello territoriale per l’avvio dei Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali, provvederanno i Dirigenti competenti dell’Agenzia regionale per il lavoro, previa approvazione di apposito schema da parte del Direttore della medesima, tenuto conto delle competenze attribuite all’Agenzia regionale per il Lavoro dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 e ss.mm.ii;

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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