n.104 del 09.04.2014 periodico (Parte Seconda)

Sostituzione della prestazione Fosforo (cod. 90.24.5) con la prestazione Fosfato inorganico (cod. 90.24.3) ai fini di un corretto monitoraggio delle patologie interessate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • - il D.M. 22 luglio 1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe” e successive modificazioni ed integrazioni;
  • - il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)”;
  • il D.P.C.M. 5 marzo 2007 Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

Richiamata la propria deliberazione n. 410 del 25 marzo 1997: "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe“, con la quale è stato adottato il Nomenclatore Tariffario Regionale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e le relative modalità di applicazione che sono state aggiornate con provvedimenti successivi e, in particolare, con la propria deliberazione n. 145 del 11 febbraio 2013;

Rilevato che, nelle more della revisione dei LEA nazionali, la Regione ha da tempo intrapreso alcune azioni mirate a ricondurre, secondo criteri di appropriatezza clinica,economicità ed efficienza nell’uso delle risorse, le prestazioni erogate con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, ad un regime di erogazione più appropriato;

Acquisite e conservate agli atti del Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari le osservazioni pervenute dai coordinatori dei direttori sanitari di area vasta Emilia Nord, Area vasta Emilia centrale, Azienda USL della Romagna le quali rilevano “un errore presente nel Nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in cui è inserita sia la prestazione “Fosforo” che la prestazione “Fosfato inorganico”, quando, nella realtà, solo quest’ultima può essere misurata sia nei laboratori della Regione Emilia–Romagna che nel resto d’Italia impiegando gli analizzatori e i reagenti presenti in commercio”;

Preso atto che, sulla base delle osservazioni pervenute, l’unica determinazione eseguibile in un laboratorio di analisi chimico cliniche è il fosfato inorganico che garantisce analoga qualità ed efficacia nei confronti di pazienti che presentano sintomatologie e patologie di pertinenza specialistica;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, che sia necessario procedere, a dare indicazioni sulla codifica e, conseguente tariffazione nel Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della prestazione Fosfato inorganico (cod. 90.24.3) in sostituzione della prestazione Fosforo (cod. 90.24.5);

Dato atto, inoltre, che la prestazione Fosfato inorganico (cod. 90.24.3) in sostituzione della prestazione Fosforo (cod. 90.24.5) è valida anche ai fini dell’applicazione delle prestazioni in esenzione di cui al D.M. 28 maggio 1999 n. 329 e ss.mmm e al D.M. 279/01;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

a voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni e le modalità espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1.

  1. di stabilire che nel Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale la prestazione Fosforo (cod. 90.24.5) sia da ritenersi superata, in quanto la prestazioni Fosfato inorganico (cod. 90.24.3) risulta l’unica determinazione eseguibile in un laboratorio di analisi chimico cliniche;
  2. di dare atto che la prestazione Fosfato inorganico (cod. 90.24.3) è valida in sostituzione della prestazione Fosforo (cod. 90.24.5) anche ai fini dell’applicazione delle prestazioni in esenzione di cui al D.M. 28 maggio 1999 n. 329 e ss.mm. e al D.M. 279/01;
  3. di stabilire che il presente atto sarà pubblicato nel BURERT.

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