n.111 del 24.04.2013 periodico (Parte Seconda)

Patto di stabilità territoriale 2013. Definizione dei criteri e delle modalità per l'applicazione del Patto regionale incentivato

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamata la Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 “Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna”;

Richiamata, altresì, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ed in particolare l’articolo 1, commi 122 e seguenti, che disciplinano il Patto regionale verticale incentivato e prevedono:

  • l’attribuzione, nell’anno 2013, alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna, di un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro, da destinare all’estinzione anche parziale del debito;
  • l’assegnazione a ciascuna regione del contributo indicato nella tabella 1, riportata in allegato alla legge, a condizione che esso costituisca l’83,33% degli spazi finanziari valevoli in termini di obiettivo di patto, ceduti, da ciascuna regione, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio;
  • che ogni regione parallelamente provveda a rimodulare, in senso peggiorativo, il proprio obiettivo di patto di stabilità interno in misura equivalente agli spazi finanziari ceduti;
  • il termine perentorio del 31 maggio 2013, entro il quale le regioni sono tenute a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi utili occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Considerato, altresì, che il comma 123, articolo 1, della legge di stabilità 2013, richiamata, prevede che gli importi indicati per ciascuna regione, nella tabella 1 allegata alla legge, possano essere modificati, a invarianza del contributo complessivo di 200 milioni di euro destinati a cessioni di spazi finanziari a favore delle province e 600 milioni di euro a favore dei comuni, mediante accordo da sancire entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Preso atto che, in data 7 febbraio 2013, la suddetta Conferenza, in base all’Accordo rep. 42/CSR, ha diversamente definito la distribuzione del contributo complessivo di 800 milioni e che pertanto la quota assegnata alla Regione Emilia-Romagna risulta pari ad euro 52.223.602, di cui euro 39.167.701 per interventi compensativi a favore dei comuni ed euro 13.055.900 a favore delle province;

Dato atto che, conseguentemente all’Accordo citato, la quota di obiettivo di patto che la Regione Emilia-Romagna deve distribuire agli enti del proprio territorio, in termini di compensazione verticale, ammonta ad euro 62.670.829, pari al 100% dell’importo di 52.223.602 a base 83,33%, di cui euro 47.003.122 a favore dei comuni ed euro 15.667.707 a favore delle province;

Considerato altresì che il comma 124 della legge 228 dispone che la cessione degli spazi finanziari a favore dei comuni e delle province del territorio di ciascuna regione avvenga ai sensi di quanto disposto dal comma 138, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ovvero mediante le procedure che disciplinano il patto regionale verticale;

Richiamata la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5 del 7 febbraio 2013 con la quale viene precisato che gli enti locali che intendono ricorrere all’applicazione del Patto regionale verticale incentivato:

  • devono comunicare all’Anci, all’UPI e alla regione di appartenenza gli spazi finanziari di cui necessitano;
  • devono destinare i maggiori spazi finanziari acquisiti solo per effettuare pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale;
  • gli enti in sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118 del 2011) possono utilizzare i maggiori spazi finanziari anche per il pagamento di impegni in conto capitale, con imputazione sull’esercizio 2013, purchè già assunti alla data del 31 dicembre 2012;

Preso atto delle proposte formulate dalla Commissione tecnica interistituzionale per l’applicazione del Patto di Stabilità Territoriale, unanimemente concordate, nelle sedute del 5 e del 15 marzo 2013;

Tenuto conto che l’obiettivo 2013, determinato per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, per la prima volta interessati dal patto di stabilità interno come disposto dal comma 1, articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, risulta molto impegnativo in quanto pari al 13% della spesa corrente media, relativa al triennio 2007-2009, mentre i comuni con popolazione maggiore, già assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, calcolano il proprio obiettivo sulla medesima base con una percentuale del 15,8%, depurato dell’importo dei tagli effettuati negli anni 2011 e 2012 ai sensi del DL n. 78/2010, che rende di fatto la percentuale applicata inferiore al 13%;

Ravvisato pertanto la necessità di intervenire a favore dei comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, prevedendo una riserva di spazi finanziari, come di seguito specificato;

Ritenuto ai fini dell’applicazione del Patto di stabilità regionale verticale incentivato per l’esercizio 2013, di prevedere due distinti criteri:

  • Criterio 1 - di distribuire il 90% degli spazi finanziari a favore dei comuni richiedenti, compresi i piccoli comuni, per un ammontare pari ad euro 42.302.810, e gli spazi finanziari a favore delle province, per euro 15.667.707, applicando il coefficiente calcolato come rapporto tra la differenza, ove positiva, tra i residui passivi del Titolo II, al netto delle concessioni di credito di cui all’Intervento 10, e i residui attivi del Titolo IV, al netto delle riscossioni di credito di cui alla Categoria 6°, rispetto alla sommatoria di tali differenze;
  • Criterio 2 - di riservare la restante quota del 10% degli spazi finanziari a favore dei comuni, per un ammontare pari ad euro 4.700.312, a favore dei soli comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, la cui distribuzione si baserà sul differenziale tra residui passivi e residui attivi in conto capitale, con le stesse modalità già descritte per l’applicazione del Criterio 1;

Ritenuto inoltre di prevedere che le grandezze finanziarie assunte come base per l’applicazione dei suddetti criteri, devono essere certificate dai responsabili finanziari degli enti locali richiedenti e devono essere riferite:

  • ai dati di pre-chiusura relativi all’esercizio 2012, ove non risulti ancora approvato il Rendiconto generale 2012, fermo restando che gli enti dovranno segnalare eventuali scostamenti tra i dati comunicati e quelli risultanti dal Rendiconto 2012 definitivamente approvato;
  • al Rendiconto generale 2011, per i soli enti locali che partecipano alla sperimentazione per l’armonizzazione dei sistemi contabili;

Valutato che occorra stabilire il termine del 30 aprile 2013 per la presentazione delle richieste di ulteriori spazi finanziari valevoli al fine del Patto regionale verticale incentivato;

Considerato inoltre che, rispetto al 2012, il termine previsto per la conclusione del procedimento riferito al Patto regionale verticale incentivato, 31 maggio 2013, risulta fortemente anticipato, ai sensi della normativa statale di riferimento, e che pertanto occorre prevedere che la dichiarazione già richiamata al punto 15) lettera a) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1586 del 29 ottobre 2012, venga prodotta e sottoscritta dal Responsabile finanziario dell’ente locale richiedente e trasmessa alla Regione unitamente alla segnalazione del fabbisogno di ulteriori spazi finanziari;

Dato atto, infine, che a seguito delle verifiche di cui al punto 14) del dispositivo della già citata deliberazione n. 1586, per consentire le quali gli enti locali hanno l’obbligo di trasmettere la documentazione richiesta entro il 31 marzo 2013, verranno definiti gli enti locali eventualmente esclusi dai benefici derivanti dalle misure di compensazione orizzontale e verticale qualora dall’esito del controllo si ravvisasse il mancato rispetto del criterio all’uopo definito;

Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Emilia-Romagna, espresso nella seduta del 22 marzo 2013, trasmesso con nota PG 2013 75625 del 22 marzo 2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze,Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e trasparenza. Politiche per la sicurezza;

A voti unanimi e segreti

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

  1. di applicare il Patto regionale verticale incentivato, disciplinato dall’articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013, n. 228 del 24 dicembre 2012, prevedendo la distribuzione di spazi finanziari in termini di quota obiettivo di patto, a favore dei comuni e delle province richiedenti del proprio territorio, nella misura complessiva di euro 62.670.829 corrispondenti al 100% dell’importo di euro 52.223.602, a base 83,33%, così come previsto dall’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del 7 febbraio 2013;
  2. di stabilire che nel rispetto della ripartizione prevista dalla legge 228, l’importo di euro 62.670.829 è destinato, per euro 47.003.122 a favore dei comuni richiedenti e per euro 15.667.707 a favore delle province richiedenti;
  3. di assumere, ai fini della distribuzione dei suddetti spazi finanziari regionali, due distinti criteri:
    1. Criterio 1 - di distribuire il 90% degli spazi finanziari a favore dei comuni richiedenti, compresi i piccoli comuni, per un ammontare pari ad euro 42.302.810, e gli spazi finanziari a favore delle province, per euro 15.667.707, applicando il coefficiente calcolato come rapporto tra la differenza, ove positiva, tra i residui passivi del Titolo II, al netto delle concessioni di credito di cui all’Intervento 10, e i residui attivi del Titolo IV, al netto delle riscossioni di credito di cui alla Categoria 6°, rispetto alla sommatoria di tali differenze;
    2. Criterio 2 - di riservare la restante quota del 10% degli spazi finanziari a favore dei comuni, per un ammontare pari ad euro 4.700.312, a favore dei soli comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, assoggettati alle regole del patto di stabilità interno a partire dal 2013, come disposto dal comma 1, articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la cui distribuzione si baserà sul differenziale tra residui passivi e residui attivi in conto capitale, con le stesse modalità già descritte per l’applicazione del Criterio 1;
  4. di stabilire che le grandezze finanziarie assunte come base per l’applicazione dei due criteri di cui al punto 3) del dispositivo devono essere certificati dal Responsabile finanziario degli enti richiedenti e devono essere riferite a:
    1. dati di pre-chiusura relativi all’esercizio 2012, ove non risulti ancora approvato il Rendiconto generale 2012, fermo restando che gli enti dovranno segnalare eventuali scostamenti tra i dati comunicati e quelli risultanti dal Rendiconto 2012 definitivamente approvato;
    2. Rendiconto generale 2011, per i soli enti locali che partecipano alla sperimentazione per l’armonizzazione dei sistemi contabili;
  5. di stabilire il termine perentorio del 30 aprile 2013, per la presentazione delle richieste di spazi finanziari da parte dei comuni e delle province interessate con le modalità che saranno successivamente definite con nota del Direttore generale alle Risorse Finanziarie e patrimonio, dott. Onelio Pignatti;
  6. di anticipare al 30 aprile 2013 la dichiarazione sottoscritta dal Responsabile finanziario, già prevista dal punto 15) lettera a) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1586 del 29 ottobre 2012, per gli enti che hanno aderito nel 2012 al patto orizzontale nazionale acquisendo spazi finanziari aggiunti rispetto al proprio obiettivo di patto;
  7. di subordinare agli esiti della verifica di cui al punto 14) della citata deliberazione 1586, l’eventuale esclusione dai benefici di ordine compensatorio valevoli per il Patto 2013, degli enti locali per i quali, sulla base della documentazione che gli enti stessi sono tenuti a produrre entro il 31 marzo 2013, non si ravvisasse il rispetto del criterio di “scostamento del 20%” così come definito dalla citata deliberazione;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali dell’Assemblea Legislativa;
  9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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