n.56 del 20.02.2014 (Parte Seconda)

Realizzazione Palestre Scolastiche Temporanee (PST). Localizzazione delle aree ad integrazione della Ordinanza n. 80 del 22/11/2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visti:

- la legge 24/2/1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2001, n. 401;

- il D.P.R. 8 giugno 20001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

- l’art. 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

- l’art. 8 della L.R. n. 1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

- il Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

- l’articolo 10 del Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 “misure urgenti per la crescita del paese”;

- in particolare il comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o comuni limitrofi.

Preso atto che il comma 2 dell’art. 10 del D.L. 83/2012 dispone che “i Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Evidenziato che con decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni in L. 71/2013, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2014;

- Vista l’ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013 con la quale è stato rimodulato il programma operativo scuole approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 2012, con la stima dei relativi costi di complessivi di Euro 250.600.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1 agosto 2012;

Ravvisato che il programma operativo scuole rimodulato con la suddetta ordinanza 104/2013 prevede un contributo di 37 milioni di euro per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), per consentire il pieno svolgimento dell’attività scolastica, anche con le attività fisiche, e comprende anche i contributi per il ripristino delle strutture da destinare a palestre temporanee, proposte dai comuni Finale Emilia e Mirandola, o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai vari comuni;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.

Considerato che le palestre scolastiche temporanee (PST), e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinate ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione delle palestre distrutte o alla riparazione di quelle gravemente danneggiate o di quelle inagibili.

Richiamata la ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 per la localizzazione delle aree per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST).

Preso atto che con la suddetta ordinanza 80/2012 è stata localizzata, per la realizzazione della Palestra Scolastica Temporanea (PST) di cui al Lotto 5, l’area individuata al Foglio 29 Mappale 1909 (parte) nel Comune di Vigarano Mainarda.

Rilevato che il comune di Vigarano Mainarda per il lotto 5 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST), già localizzato con ordinanza commissariale n. 80/2012, ha richiesto con nota del 11/2/2012 acquisita al protocollo con n. 6327 la occupazione di una ulteriore area per la realizzazione di una strada di accesso alla Palestra Scolastica Temporanea, area localizzata nella medesima particella individuata al Foglio 29 Mappale 1909 (parte) dell’estensione presunta di mq 3.600;

Atteso che con la suddetta ordinanza 80/2012 è stata localizzata, per la realizzazione della Palestra Scolastica Temporanea (PST) di cui al Lotto 20 e delle connesse opere di urbanizzazione l’area individuata al Foglio 5 Mappale 423 nel Comune di San Possidonio;

Vista la richiesta del comune di San Possidonio del 14 gennaio 2014, acquisita al protocollo il 15/1/2014 con il n. 1385, con la quale si richiede l’istituzione di una servitù per il passaggio di una fognatura sull’area distinta al foglio 5 mappale 362 al fin di consentire lo smaltimento delle acque bianche provenienti dai nuovi insediamenti scolastici;

Rilevato che in virtù dell’ “accordo di collaborazione per le attività relative all’immissione in possesso delle aree individuate per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei, municipali, di culto e abitativi nei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del mese di maggio 2012” approvato con decreto n. 131 del 5 novembre 2012 è l’Agenzia delle Entrate che provvede all’immissione in possesso ed alla determinazione del valore unitario di mercato da utilizzarsi per il calcolo della indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione.

Sentiti i Sindaci dei comuni interessati;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, occorre procedere, con il presente provvedimento, alla localizzazione delle aree suesposte ed alle connesse opere di urbanizzazione, avendo provveduto ad acquisire la documentazione inviata dai Comuni;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

  1. di individuare la localizzazione dell’area ulteriore destinata alla realizzazione della palestra di Vigarano Mainarda (lotto 5 delle PST) e della servitù per la fognatura delle acque chiare a servizio della palestra di San Possidonio (lotto 20 delle PST), secondo quanto indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;
  2. di approvare la localizzazione dellearee, di cui al punto 1, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, comprese nei territori deicomuni di: Vigarano Mainarda e San Possidonio in corrispondenza delle particelle catastali di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;
  3. di dare atto chel’approvazione della localizzazione di cui al punto 2. della presente ordinanza, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto 1) della presente ordinanza, e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;
  4. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell’immissione nel possesso l’accesso alle aree di cui all’allegato “A” della presente ordinanza, sarà effettuato da tecnici dell’Agenzia del Territorio designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 3 marzo 2014, dalle ore 8.00;
  5. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l’efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all’Albo pretorio dei Comuni interessati dagli interventi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;
  6. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;
  7. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione ai Sindaci dei Comuni elencati in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nei rispettivi Albi comunali, oltre che sul portale dell’Agenzia Intercent-ER, dando atto che la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1 agosto 2012, nell’ambito costo complessivo di Euro 250.600.000,00 autorizzato con l’ordinanza n. 104/2013;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 20 febbraio 2014

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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