n.173 del 21.06.2017 (Parte Seconda)

Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 2015/561. Decreti MIPAAF del 15/12/2015 e del 30/01/2017. Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti viticoli anno 2017

IL RESPONSABILE

Visti:

- il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede:

- nella parte II, titolo I, capo III, un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e norme sulla gestione e il controllo del sistema stesso;

- all'art. 63, denominato “meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti”, che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio;

- all'art. 62, comma 3, che le autorizzazioni sono valide per 3 anni dalla data della concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'art. 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto l'art. 6, comma 3, del Reg. (UE) 2015/561 che prevede che se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50% della superficie richiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione e, in tal caso, non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 62, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Visti i Decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

- del 15 dicembre 2015, prot. n. 12272, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli”;

- del 30 gennaio 2017, prot. n. 527, di integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015 sopra citato;

Preso atto che il Decreto prot. n. 12272/2015 sopra citato, come modificato e integrato dal Decreto prot. n. 527/2017 prevede:

- all’articolo 5-bis, che:

a. le domande precisano la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta;

b. il vigneto che sarà impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

- all’articolo 7-bis, i criteri di priorità che le Regioni possono applicare, per una percentuale complessiva pari al 50 per cento della superficie da assegnare;

- all'articolo 8, la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti che prevede, tra l’altro, che Ministero comunichi alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- all'articolo 9, che:

- le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero;

- la pubblicazione dell’atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

- se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni;

- l’intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN;

- all’articolo 9-bis, che:

- nel caso in cui le richieste ammissibili in una Regione superino la superficie da assegnare è garantita la concessione di autorizzazioni fino a una superficie di 0,1 ha a tutti i richiedenti;

- nel caso in cui la superficie richiesta ammissibile superi di tre volte la superficie da assegnare, la Regione può applicare un limite massimo per domanda, pari alla media delle superfici richieste;

- le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis, comma 1;

Vista la circolare AGEA n. 18162 del 1 marzo 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Atteso che nella Circolare AGEA sopra citata, al punto “Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)”, è stabilito, tra l'altro, che:

- il Ministero comunichi telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- il sistema centrale generi automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda, impostando “la Regione di riferimento”;

- le regioni rilascino le autorizzazioni tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione da AGEA e saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

- le Regioni pubblichino l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

Viste le comunicazioni di questo Servizio:

- PG/2017/0044106 del 30 gennaio 2017, con la quale è stata comunicata al MIPAAF la scelta dei criteri di priorità, e relativa ponderazione, per l’assegnazione delle nuove autorizzazioni, come previsto dall’art. 7 bis, comma 1, del Decreto MIPAAF prot. n. 12272/2015 sopra citato;

- PG/2017/0339636 del 8 maggio 2017, con la quale è stato comunicato al MIPAAF che per la Regione Emilia-Romagna deve essere applicato il limite massimo per domanda previsto dall’articolo 9 bis, comma 2, del decreto n. 12272/2015;

Vista la nota MIPAAF del 12 giugno 2017, assunta al protocollo al numero PG/2017/0436626 del 13/06/2017, con la quale è stato trasmesso alla Regione l'elenco regionale dei richiedenti ai quali devono essere concesse, per l'anno 2017, le autorizzazioni per l'impianto di nuovi vigneti;

Considerato che il MIPAAF nella nota sopra citata ha evidenziato che:

- il provvedimento regionale dovrà essere tempestivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale al fine di formalizzare il rilascio delle autorizzazioni;

- le Regioni provvederanno a caricare sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data dell’atto regionale di concessione e che quest’ultima corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni;

Preso atto che nell’Elenco trasmesso dal MIPAAF sopra citato sono già indicati i richiedenti ai quali è data la possibilità di rinunciare all’autorizzazione, entro 10 giorni dal rilascio della stessa, essendo stata assegnata una superficie inferiore al 50% di quella richiesta;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto dell'elenco regionale dei richiedenti ai quali sono concesse autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - trasmesso dal MIPAAF in data 12 giugno 2017, protocollo n. PG/2017/0436626 del 13/6/2017 - come riportato nell'allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 al presente atto;

- provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, le autorizzazioni rilasciate con il presente atto hanno una validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 23;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 concernente l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 10/04/2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013.Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale”;

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente “Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante ”Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante ”Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie - Istituto;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto dell'elenco regionale dei richiedenti ai quali sono concesse autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l'anno 2017, trasmesso dal MIPAAF in data 12 giugno 2017, protocollo n. PG/2017/0436626 del 13/6/2017, come riportato nell'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 e per le superfici ivi indicate;

3) di dare atto che le autorizzazioni rilasciate saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

4) di dare atto che:

  • ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide per tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT;
  • il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione di cui trattasi dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari, e l’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

5) di dare atto altresì che:

  • i beneficiari ai quali è stata concessa una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, come indicati nell’Elenco allegato al presente atto (colonna “Rinuncia ammessa”), possono rinunciare all'autorizzazione entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURERT, direttamente tramite il sistema informatico messo a disposizione sul SIAN da parte di Agea;
  • la rinuncia effettuata tramite il sistema informatico è da intendersi effettuata anche nei confronti della Regione e del Ministero;

6) di provvedere agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

7) di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.

Il Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini

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