n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)

Indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la Legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- la Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

- la Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 “Legge per la montagna”;

- la deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2006, n. 1656 “Approvazione indirizzi e linee guida per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi del comma 3, art.25 ter, L.R. 25/99”;

Premesso che:

- con la L.R. n. 23 del 2011 la Regione Emilia-Romagna ha dettato le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali e in particolare all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, abrogando in parte la L.R. n. 25 del 1999 e la L.R. n. 10 del 2008;

- la medesima legge ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al DLgs n. 152 del 2006;

- l’Agenzia è istituita a far data dall’1 gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008 le quali, sempre dalla medesima data, sono poste in liquidazione;

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale che costituisce, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 23 del 2011, ambito territoriale ottimale in conformità al DLgs n. 152 del 2006;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera a), della L.R. n. 23 del 2011 la Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla medesima legge, devono perseguire l’obiettivo di mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;

Ritenuto di perseguire l’obiettivo di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), della L.R. n. 23 del 2011 attraverso:

- l’introduzione dell’obbligo di specificare all’interno del Piano d’ambito per il servizio idrico integrato di cui all’art. 13 della L.R. n. 23 del 2011 gli interventi riguardanti le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, i cui costi di gestione, ai sensi dell’art. 154 del DLgs. n. 152 del 2006, devono essere ricompresi all’interno della tariffa del servizio idrico integrato;

- l’introduzione dell’obbligo di predisporre uno specifico piano pluriennale di interventi ed attività di manutenzione ordinaria per la tutela e protezione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e di individuare e definire i relativi costi di gestione. Tale piano dovrà essere predisposto avendo a riferimento la programmazione pluriennale delle opere e degli interventi nel territorio montano prevista dalle norme vigenti e/o i rispettivi strumenti attuativi;

Dato atto che la L.R. n.10 del 2008 ha proceduto al riordino territoriale delle Comunità montane, ha adottato misure di riordino ed incentivazione delle forme associative tra cui le Comunità montane ed ha apportato modifiche alla L.R. n. 2 del 2004 con particolare riferimento agli interventi per la valorizzazione dei territori montani;

Rilevato che le disposizioni dell’art. 25 ter della L.R. n. 25 del 1999 limitatamente ai citati Accordi di programma relativi alla copertura degli oneri relativi agli interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano tra le Agenzie d’ambito e le Province, in seguito alla trasformazione degli ambiti territoriali ottimali provinciali di cui alla L.R. n. 25 del 1999 in un unico ambito territoriale ottimale ai sensi della L.R. n. 23 del 2011, non trovano più applicazione in quanto incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge;

Dato atto che con D.G.R. n. 1656 del 2006 sono state definite ai sensi dell’art. 8 sexies della L.R. n. 25 del 1999, le linee guida regionali contenenti gli elementi gestionali, procedurali ed organizzativi relativi ai citati Accordi di programma con particolare riferimento ai suoi contenuti, i meccanismi di finanziamento, le attività di controllo e revisione, i soggetti attuatori, l’oggetto degli interventi, i criteri relativi ai limiti annui di spesa e gli obblighi in materia di fornitura delle informazioni;

Ritenuto necessario abrogare le linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 1656 del 2006 e formularne di nuove ai sensi dell’art. 8 sexies della L.R. n. 25 del 1999 al fine di:

- implementare le citate disposizioni introdotte dalla L.R. n. 23 del 2011 e dalla L.R. n. 10 del 2008;

- perseguire l’obiettivo di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), della L.R. n. 23 del 2011 attraverso l’introduzione degli obblighi richiamati in premessa;

- individuare le tipologie di interventi ed attività relativi alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e le modalità di finanziamento, di definire le attività di controllo e revisione, i criteri relativi ai limiti annui di spesa e gli obblighi in materia di fornitura delle informazioni;

Considerato che:

- con nota protocollo PG.2012.0098743 del 19/4/2012 è stata effettuata la consultazione formale sulla proposta di “Indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia” ai sensi del comma 6 dell’art. 12 della L.R. n. 23 del 2011;

- sono state acquisite agli atti le osservazioni inviate da ANCI, Legautonomie, UNCEM e UPI Emilia-Romagna con nota prot. n.49/mrr (UNCEME-R)del 24/05/2012 (PG.2012.130014 del 24/5/2012) e dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti con nota prot. AT/2012/2497 del 31/5/2012 (PG.2012.0135823 del 1/6/2012);

- tali osservazioni sono state analizzate in dettaglio dalla Regione Emilia-Romagna ed in base a quelle accolte sono state apportate le conseguenti modifiche alla proposta di direttiva;

- in data 3 luglio 2012 con protocollo n. 0025416 è stato acquisito il parere favorevole, con raccomandazione di modificare il limite di incidenza annua, della Commissione competente dell’Assemblea legislativa ai sensi dell’art. 8 sexies della L.R. 25 del 1999;

Ritenuto di accogliere la raccomandazione della Commissione competente in quanto garantisce una maggior tutela delle aree di salvaguardia;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente e Assessore Finanze, Europa, Cooperazione con il sistema delle autonomie, Valorizzazione della montagna, Regolazione dei servizi pubblici locali, Semplificazione e Trasparenza, Politiche per la sicurezza;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare il documento “Indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia” allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di abrogare le linee guida regionali di cui alla DGR n. 1656 del 2006;

3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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