n.79 del 23.03.2016 periodico (Parte Seconda)

Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia Amylovora. Anno 2016

IL RESPONSABILE 

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08/05/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;

- il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

- la determinazione n. 14747 del 20 dicembre 2010, recante "Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia amylovora. Anno 2010";

Considerato: 

- che l’All. I, lett. b), punto 2, del citato Reg. (CE) n. 690/2008 dispone che i territori delle province di Parma e Piacenza sono fra quelli riconosciuti come “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

- che l’art. 4, comma 3, del citato D.M. n. 356/1999 prevede che il Servizio fitosanitario regionale deve istituire una zona di sicurezza la quale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo decreto, deve comprendere “un’area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato”;

- che l’art. 7 del suddetto D.M. n. 356/1999 prevede che:

  1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell’ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti senza preventiva autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale.
  2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell’ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall’area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia amylovora (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale.
  3. In deroga al primo comma, il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti verso zone non protette dell’Unione Europea o verso Paesi terzi.”, e nelle zone non protette dell'Unione Europea ora sono comprese anche zone non protette dell'Italia;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato D.M. 10/09/1999, n. 356;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 1950 del 13/12/2010, recante ”Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

- n. 1621 dell’11 novembre 2013, recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- n. 335 del 31/03/2015, recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto”;

- n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018;

Vista la determinazione n. 950 del 26/01/2016, recante “Proroga incarichi dirigenziali di struttura e Professional presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività faunistico-venatorie”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di istituire ufficialmente, nei territori delle province di Parma e Piacenza, n. 3 “zone di sicurezza” denominate rispettivamente:

  • PR 1 nei comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme della provincia di Parma;
  • PR 2 nei comuni di Montechiarugolo e Traversetolo della provincia di Parma;
  • PC 1 nei comuni di Cortemaggiore, San Pietro in Cerro e Villanova sull'Arda della provincia di Piacenza;

3) di delimitare dette “zone di sicurezza” così come riportato nelle mappe allegate alla presente determinazione;

4) di stabilire che, senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale, è fatto divieto di trasportare fuori dalle “zone di sicurezza” o mettervi a dimora piante, e relativi materiali da riproduzione, ospiti di Erwinia amylovora appartenenti ai generi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. fino al 31 dicembre 2016;

5) di autorizzare la commercializzazione di piante, e relativi materiali da riproduzione, ospiti di Erwinia amylovora presenti nelle zone di sicurezza verso zone non protette dell’Unione Europea o verso Paesi terzi che ne ammettono l’introduzione. Ai sensi del citato Reg. (CE) n. 690/2008, in Italia le zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona);

6) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio 

Stefano Boncompagni

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina