n.134 del 10.05.2016 (Parte Seconda)

Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: Disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012;
  • il R.D. 27.7.1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie.);
  • la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298 (Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della L. 8.11.1991, n. 362);

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8/1/2013, di indizione del concorso straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna, e di approvazione del relativo bando di concorso;

Richiamata la propria delibera n. 2083 del 14 dicembre 2015 “Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche” ed in particolare i punti 4 e 5 del dispositivo, secondo i quali:

- nel caso di concorso di più professionisti in gruppo, l’autorizzazione vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”, per ciò intendendosi anche la persona “fisica” formata in modo plurimo cioè in gruppo, e che quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell’intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti il gruppo, e ciò per dieci anni;

- il gruppo che venga autorizzato all'esercizio di una farmacia mediante il presente concorso, può concorrere per l’autorizzazione all’esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata alla Regione entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Analogamente, il singolo titolare di un’autorizzazione rilasciata al gruppo mediante il presente concorso può concorrere da solo o con altro gruppo per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra sede di farmacia; ma l’autorizzazione rilasciata con il presente concorso decadrà di diritto nei confronti anche degli altri partecipanti al gruppo, qualora alla seconda il singolo titolare non rinunci con le medesime forme prima riportate;

Richiamato l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 secondo il quale la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia;

Richiamato l’art. 112 del R.D. n.1265/1934 secondo il quale:

  • l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri;
  • è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni all’apertura e all’esercizio di una farmacia in una sola persona;

Considerato pertanto che l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:

  • non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
  • non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;

Richiamata la Legge Regionale 3 marzo 2016, n.2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” che, all’art. 10 stabilisce che sono di competenza del Comune, fra le altre, le funzioni amministrative in materia di:

  • autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie;
  • decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
  • riconoscimento di titolarità delle farmacie, ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all’applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991, previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dell’effettiva apertura della farmacia;

Considerato pertanto che con l’entrata in vigore della sopra richiamata LR 2/2016 la competenza al riconoscimento della titolarità delle farmacie così come quella a dichiarare la decadenza dalla medesima titolarità è del Comune;

Dato atto che il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato art. 10 della LR 2/2016;

Richiamato l’art. 12 del bando di concorso straordinario secondo il quale il termine per l’apertura delle sedi farmaceutiche messe a concorso è stabilito in 180 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità;

Considerato che nei 180 giorni successivi alla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia e che, diversamente, decadranno dall’assegnazione;

Considerato che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:

- l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni,

- l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia;

Viste:

- la legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;

- la deliberazione della Giunta regionale n.2416 del 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

 delibera

1. di dare atto che l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:

  • non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
  • non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;

2. di dare atto che il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato Art. 10 della LR 2/2016;

3. di dare atto che nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e che, diversamente, decadranno dall’assegnazione;

4. di stabilire che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:

- l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni,

- l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia;

5. di dare atto che, in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso - e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo - decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna (www.saluter.it), oltreché nella piattaforma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute (www.concorsofarmacie.sanita.it);

7. di dare atto che la presente deliberazione può essere impugnata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

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