n.57 del 03.03.2016 (Parte Prima)

NOTE

NOTE ALL’ART. 22

Comma 1

1) il testo del Titolo IV della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, ora abrogato, era il seguente:

«Titolo IV - VIGILANZA E ASSISTENZA FARMACEUTICA

Art. 26

Competenze della Regione

(già sostituito da art. 2 L.R. 16 luglio 1982 n. 32, poi abrogato da art. 186 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 27

Competenze del Sindaco

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 36, sono di competenza del Sindaco le funzioni amministrative in tema di:

a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici;

b) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

c) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico;

d) trasferimento delle farmacie all'interno della propria sede;

e) gestione provvisoria delle farmacie e autorizzazione alla cessione delle farmacie tra farmacisti aventi diritto.

Art. 28

Competenza dell'Unità Sanitaria Locale

(sostituito da art. 3 L.R. 16 luglio 1982 n. 32)

Sono di competenza del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria Locale le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:

a) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

b) erogazione di indennità e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme di cui alla presente legge e della legge 8 marzo 1968, n. 221;

c) assegnazioni per l'incentivazione all'apertura di farmacie in zone disagiate;

d) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie delle farmacie;

e) sostituzione temporanea del titolare o del direttore della farmacia;

f) comunicazione, da parte del direttore o del titolare della farmacia, dell'assunzione e della dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;

g) tenuta ed aggiornamento dell'albo nazionale dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie;

h) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 26 e 27 e dal successivo art. 36.

Il Comitato di gestione determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni, sentita la

Commissione di cui al secondo comma del precedente art. 26, la quale è tenuta a comunicare il proprio parere, a pena di decadenza, entro novanta giorni.

Art. 29

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali - Composizione delle Commissioni giudicatrici

(già sostituito da art. 4 L.R. 16 luglio 1982 n. 32, poi sostituito da art. 186 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalla Provincia per l'intero territorio provinciale.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla Provincia nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione con funzionari delle Aziende Unità sanitarie locali.

3. La Provincia approva le graduatorie e provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle Aziende Unità sanitarie locali e ai Comuni interessati.

Art. 30

Vigilanza sulle farmacie

L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari privati, è esercitata dal servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, ferme restando le competenze del servizio di igiene pubblica di cui al precedente art. 19.

Le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie di cui alla vigente normativa vengono effettuate da un farmacista assistito da un medico del Servizio di igiene pubblica e da un amministrativo, appartenenti al ruolo nominativo regionale e designati dal Comitato di gestione.

Copia del verbale di ispezione è trasmessa al Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale in cui ha sede l'esercizio farmaceutico, corredato di eventuale proposta di adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 31

Attribuzioni del servizio per il coordinamento della attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica

(sostituita lett. a) del comma 1 da art. 5 L.R. 16 luglio 1982 n. 32)

In materia farmaceutica, al servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) attività propositiva e istruttoria degli atti di competenza del Sindaco e del Comitato di gestione;

b) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizione del Ministero della Sanità;

c) stesura di una relazione annuale, al Comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi ed i servizi dell'Unità Sanitaria Locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte di possibile contenimento e di indirizzo sugli acquisti;

d) controllo sulla qualità e quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale;

e) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale;

f) raccolte e controllo tecnico delle ricette spedite dalle farmacie convenzionate secondo gli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

g) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze mensili alle farmacie per l'erogazione gratuita dei farmaci agli assistiti in regime di assistenza diretta;

h) attività di informazione scientifica sui farmaci e sui presidi medico-chirurgici e l'attività di educazione sanitaria in genere nell'ambito dei piani predisposti dall'ufficio di direzione dell'Unità Sanitaria Locale;

i) controllo sulle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 32

Approvvigionamento dei farmaci

(modificato comma 2 da art. 186 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Allo scopo di razionalizzare e qualificare l'uso del farmaco, il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale disciplina le modalità di approvvigionamento delle preparazioni farmaceutiche da impiegare nei propri ospedali, presidi e servizi.

Sulla base di un elenco-tipo predisposto dalla Giunta regionale anche avvalendosi di una apposita commissione tecnica, derivato dal prontuario terapeutico nazionale, il Comitato di gestione provvede a adottare un elenco di specialità medicinali, prodotti galenici e presidi medico-chirurgici da impiegare negli ospedali, presidi e servizi.

Tale elenco viene adottato dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale su proposta di una Commisione tecnica locale, formata da sanitari operanti all'interno degli ospedali, presidi e servizi stessi, nominata dal Comitato di gestione e coordinata da un farmacista o da un farmacologo dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 33

Acquisto di farmaci e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presidi dell'Unità Sanitaria Locale

L'Unità Sanitaria Locale, sentito il parere del farmacista responsabile, acquista direttamente dalle imprese produttrici, dai depositi o magazzini all'ingrosso i farmaci, i presidi medico-chirurgici, i reattivi di laboratorio e il restante materiale sanitario da impiegare nei propri ospedali, presidi e servizi, ivi compresi i vaccini e i sieri di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per ragioni di economicità, razionalità e funzionalità, il Comitato di gestione può provvedere agli acquisti di cui al comma precedente tramite convenzioni.

Le modalità di acquisto contemplate nel presente articolo avvengono nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 34

Controllo sugli stupefacenti e sostanze psicotrope

Per l'acquisto e la cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il Comitato di gestione designa, con apposito atto, il farmacista responsabile o, in sua sostituzione, altro farmacista addetto al servizio tenuto a curare i registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo le modalità dettate dalla summenzionata legge.

La sezione terza dei buoni acquisto di cui all'articolo 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata al servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, specialistica e assistenza farmaceutica dell'Unità Sanitaria Locale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 35

Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'Unità Sanitaria Locale

Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie pubbliche e private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità fissata dal Piano Sanitario Regionale.

Art. 36

Orari di apertura e chiusura delle farmacie

(sostituito comma 2 da art. 186 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Il Sindaco, sentiti i competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, fissa gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie osservando quanto disposto dai successivi secondo e terzo comma del presente articolo.

Nei giorni feriali le farmacie, che non siano in servizio di turno, ivi comprese quelle rurali od uniche, restano aperte per una durata complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali.

Tutte le farmacie che non siano di turno restano chiuse la domenica e le festività infrasettimanali.

Le farmacie non di turno osserveranno, oltre alla chiusura del giorno festivo, la chiusura di un giorno durante la settimana che è ridotto a mezza giornata quando effettive esigenze locali lo richiedano.

Le farmacie rurali e uniche osserveranno, oltre alla chiusura del giorno festivo, la chiusura per mezza giornata nel corso della settimana.

Nei Comuni di elevato afflusso turistico, individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 1974, n. 1167, i Sindaci, sentiti i competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale, gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria interessate, possono stabilire orari di apertura delle farmacie in deroga a quanto previsto dai precedenti secondo, terzo e quarto comma.

Art. 37

Turni diurni, notturni e festivi

Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, sentiti i Sindaci interessati, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi durante gli orari di chiusura diurna, notturna e festiva per garantire l'assistenza farmaceutica nel rispettivo territorio.

Nei Comuni con cinque o più di cinque sedi farmaceutiche, il turno può essere effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile.

Nei Comuni con meno di cinque sedi farmaceutiche, il turno può essere assicurato per chiamata, purché venga garantita la reperibilità del farmacista nell'ambito della località in cui è ubicata la farmacia.

È fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre in modo visibile dall'esterno i turni di cui ai commi precedenti.

Art. 38

Chiusura per ferie

Per consentire al personale addetto alle farmacie di fruire delle ferie annuali, le farmacie possono osservare, nell'arco di un anno, la chiusura per il periodo di un mese, secondo le modalità e tempi stabiliti entro il 31 marzo di ciascun anno dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, sentiti i Sindaci, l'Ordine dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica.

La chiusura per ferie delle farmacie avviene per periodi non inferiori ad una settimana.

Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale deve assicurare che sia data agli utenti adeguata informazione sulle farmacie che prestano servizio nei periodi di ferie.

Art. 39

Contributo alle farmacie rurali

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

A decorrere dall'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di residenza spettante, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, alle farmacie rurali ubicate in località fino a tremila abitanti, è integrata da un contributo aggiuntivo annuale fissato nella misura del 10% sulla differenza risultante fra la somma di 38.734,27 Euro e l'effettivo fatturato annuo realizzato e presentato dalla farmacia convenzionata al Servizio sanitario nazionale.

Il contributo aggiuntivo di cui al comma precedente non è corrisposto alle farmacie ubicate nei comuni di elevato afflusso turistico individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 1974, n. 1167.

L'indennità di residenza delle farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a tremila abitanti è costituita dal solo contributo aggiuntivo determinato con le modalità di cui al primo comma.

L'importo di cui al primo comma, può essere soggetto annualmente a revisione e variazione con atto del Consiglio regionale.

Art. 40

Sovvenzione per l'apertura di nuove farmacie rurali

(abrogato da art. 186 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 41

Servizio per l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie

(abrogato da art. 186 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato.».

2) il testo dell'articolo 49 della legge regionale n. 19 del 1982, che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 49 - Norma finanziaria

La spesa di cui al precedente articolo 39 fa carico al Fondo sanitario nazionale di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed è imputata, per l'esercizio finanziario 1983 e seguenti, al capitolo che nei bilanci regionali di detti esercizi corrisponderà al capitolo 51700 "Spese correnti per l'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1982.

Il finanziamento della spesa di cui al precedente articolo 40 è assicurato dalla Regione Emilia-Romagna con onere a carico del capitolo che, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario nel quale si concretizzerà l'uscita, corrisponderà al capitolo 51715 "Fondo di riserva dell'articolo 51-4 comma della legge 23 dicembre 1978 n. 833 per interventi previsti (c.n.i.)" del bilancio dell'esercizio finanziario 1982.».

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