n.86 del 08.06.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia d'impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 4/2008 e dal D.Lgs. 128/10 – Procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto di ristrutturazione del complesso zootecnico per galline ovaiole ubicato in località San Paolo in Aquiliano in comune di Civitella di Romagna, presentato dalla Società Agricola San Paolo Srl. Decisione sull'istanza di modifica della delibera di Giunta provinciale n. 115346/587 del 30/11/2010

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione assunta in merito all’istanza, acquisita al prot. prov. n. 34866 del 31/3/2011, con la quale la Società Agricola San Paolo Srl ha chiesto di modificare la delibera di Giunta provinciale n. 115346/587 del 30/11/2010, con la quale era stata a ccolta l’istanza prot. prov. n. 107587 del 29/10/2010 di modifica di quanto disposto nella deliberazione di Giunta provinciale n. 931654/436 del 21/9/2010 “Decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale ( VIA) relativa al progetto di ristrutturazione del complesso zootecnico per galline ovaiole ubicato in località San Paolo in Aquiliano in comune di Civitella di Romagna, presentato dalla Società Agricola San Paolo Srl ”. 

Il progetto è presentato dalla Soc. Agricola San Paolo Srl, avente sede legale in Via Mensa 3, 48022 Santa Maria in Fabriago - Lugo (RA). 

Il progetto interessa il territorio del comune di Civitella di Romagna, del comune di Meldola e della provincia di Forlì -Cesena. 

Il progetto rientra tra le tipologie di interventi di cui all’Allegato A.3.2.bis “ Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato ” della L.R. 9/99 e s.m.i.. L’impianto esistente, infatti, a seguito della ristrutturazione, rientra nella categoria A.3.1. della suddetta legge regionale “ Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg);

c) 900 posti per scrofe”.

Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n. 55448/248 del 24/5/2011, ha assunto la seguente decisione: 

«LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

 (omissis)

delibera:

1) di non accogliere, per le motivazioni compiutamente espresse nella parte narrativa del presente atto, l’istanza della Ditta relativa alla richiesta di proroga per la realizzazione delle concimaie annesse ai capannoni Stalla e Belvedere al 30/6/2011 e per le altre concimaie di progetto al 31/08/2011 e alla richiesta relativa al non pagamento di alcuna penale relativa al ritardo previsto nei termini in cui la stessa l’ha presentata;

2) di modificare, tuttavia, per le motivazioni compiutamente espresse nella parte narrativa del presente atto, la prescrizione individuata al punto 4 della delibera di Giunta provinciale n. 115346/587 del 30/11/2010 riguardante le modalità per l’applicazione della penale e per il proseguimento dell’attività di allevamento, nel modo di seguito indicato:

4) in ragione del mancato rispetto dei termini previsti per la realizzazione delle concimaie di progetto, e per gli impatti ad esso conseguenti, la Provincia applicherà una penale pari a 1000 Euro per ogni giorno di trasporto della pollina che, come dichiarato dalla ditta, avviene con cadenza pari a due volte a settimana, da computarsi a partire dal 1/5/2011, fino al termine dei lavori edilizi;

4bis) nelle more della realizzazione di tutte le concimaie, la penale, calcolata in termini di importo e di frequenza di applicazione così come previsto al punto precedente, verrà diminuita in misura proporzionale mano a mano che verranno realizzate le singole concimaie di pertinenza di ciascun capannone, come esplicitato nella tabella sottostante:

  • Identificazione concimaia: Concimaia fra Casa1 e Casa2 - volume (mc) 1121,28 diminuzione percentuale dell’importo della penale 17,60%
  • Identificazione concimaia: Concimaia 1 Grande - volume (mc) 876,12 diminuzione percentuale dell’importo della penale 13,70%
  • Identificazione concimaia: Concimaia-2 Grande - volume (mc) 876,12 diminuzione percentuale dell’importo della penale 13,70%
  • Identificazione concimaia: Concimaia-1 Quercia - volume (mc) 876,12 diminuzione percentuale dell’importo della penale 13,70%;
  • Identificazione concimaia: Concimaia-2 Quercia - volume (mc) 876,12 diminuzione percentuale dell’importo della penale 13,70%
  • Identificazione concimaia: Concimaia Belvedere - volume (mc) 652,62 diminuzione percentuale dell’importo della penale 10,30%
  • Identificazione concimaia: Concimaia fra Stalla e Belvedere - volume (mc) 1099,62 diminuzione percentuale dell’importo della penale 17,30%

4ter) nelle more della realizzazione di tutte le concimaie, la Ditta potrà continuare ad effettuare l’attività di allevamento all’interno dei capannoni solo fino al completamento del ciclo produttivo attualmente in essere, così come dichiarato dalla Ditta stessa in data 17/5/2011 (nota acquisita al prot. n. 54281/11); un nuovo ciclo produttivo all’interno di ogni capannone sarà quindi possibile solo ad avvenuta realizzazione della relativa concimaia;

4quater) la comunicazione dell’avvenuta realizzazione delle singole concimaie, dovrà essere di mano in mano inviata alla Provincia di Forlì-Cesena, in maniera tempestiva, al fine di poter procedere a sopralluoghi di verifica

4quinquies) l’importo complessivo della penale sarà quantificato dalla Provincia, in un’unica soluzione, ad avvenuta comunicazione della realizzazione di tutte le concimaie di progetto;

3) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società Agricola San Paolo Srl;

4) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì – Cesena, alla Regione Emilia – Romagna, al Comune di Civitella di Romagna, al Comune di Meldola, all’Azienda USL di Forlì, all’ARPA Sezione provinciale di Forlì – Cesena, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, alla Comunità Montana dell’Appennino Forlivese;

5) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

6) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione territoriale per il seguito di competenza. 

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.».

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