n.113 del 20.05.2015 periodico (Parte Seconda)

D.G.R. 1682/2014 e REG. (UE) 1151/2012. Parere positivo alla richiesta di modifica del disciplinare della DOP Brisighella

IL RESPONSABILE

Visti:

  • il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);
  • il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
  • il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1682, del 27 ottobre 2014, avente per oggetto "Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg relative a prodotti ottenuti nel territorio della regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale", che ha sostituito la deliberazione 1273/1997;

Preso atto che il 17 febbraio 2015, prot. n. PG/2015/100278, è pervenuta alla Direzione generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico Venatorie la proposta di modifica del disciplinare della Dop Brisighella, inoltrata dal Consorzio olio DOP Brisighella, con sede in Brisighella, Via Roma n. 44;

Considerato che, per quanto disposto dagli atti già citati:

  • con nota datata 25 febbraio 2015, prot. n. NP/2015/2332, è stato richiesto al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali un parere tecnico in merito alle modifiche proposte;
  • il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali ha indicato, con nota NP/2015/2977 del 10 marzo 2015, alcune considerazioni in merito ad aspetti concernenti il valore di acido oleico, il claim salutistico, l'intervallo fra i tempi di raccolta e di oleificazione e, tramite posta elettronica, su alcune unità di misura e sull'intervallo valori rapporto Oleico/Linoleico;
  • il giorno 11 marzo 2015 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna la Comunicazione del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie relativa alla “Modifica del disciplinare della Dop Brisighella”, e nei trenta giorni successivi non sono pervenute opposizioni;
  • il 4 marzo 2015 si è tenuta presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta della Regione Emilia-Romagna, la riunione citata dall'articolo 7, comma 1, del DM 14 ottobre 2013;
  • in seguito a tale riunione sono state inviate al Consorzio olio DOP Brisighella, con lettera PG/2015/174574 del 18 marzo 2015, alcune osservazioni in merito alla richiesta presentata;
  • in data 27 aprile 2015, prot. n. PG/2015/271489, è pervenuta le rispettive note di risposta alle suddette osservazioni, comprensive della versione della documentazione rielaborata;

Dato atto che il Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della proposta menzionata, integrata dalla documentazione sopra indicata, le cui risultanze sono sintetizzate nel verbale acquisito dal servizio scrivente con prot. NP/2015/5571 del 29 aprile 2015;

Considerato che la richiesta di registrazione risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1682/2014;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera;

Dato atto che:

  • ai sensi della lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato alla citata deliberazione 1682/2014, spetta al Responsabile del Servizio competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
  • ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato alla citata deliberazione 1682/2014 tale parere viene espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
  • validità socioeconomica della proposta di registrazione;
  • coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
  • presenza di eventuali interessi contrapposti;
  • eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP.

Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:

  • la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata:
  • dall'opportunità di adeguare il processo produttivo, le caratteristiche del prodotto, il confezionamento e l'etichettatura:
  • alla normativa vigente, che negli anni successivi alla richiesta di registrazione ha subito alcune modifiche;
  • a modalità e indicazioni che, senza snaturare il prodotto e il legame con l'ambiente, siano meglio rispondenti a criteri di attenzione alla qualità e alla economicità della produzione;
  • la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dagli aggiustamenti apportati alla richiesta di modifica del disciplinare in seguito alle osservazioni espresse nel corso dell'istruttoria;
  • la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di interessi contrapposti;
  • non si rilevano ulteriori aspetti rilevanti per ottenere la modifica del disciplinare della Dop;

Considerato pertanto che con riferimento ai primi tre aspetti sopraindicati si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Brisighella, e che non ci sono ulteriori aspetti rilevanti per l'ottenimento della modifica stessa;

Visti:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
  • la D.G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33” e s.m.;
  • la D.G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 avente per oggetto “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
  • n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta, e n. 1663 del 27 novembre 2006, con la quale è stato modificato l’assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente;
  • n. 1950 del 13 dicembre 2010, con la quale, tra l’altro, è stato modificato l’assetto della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e quello della Direzione Generale Agricoltura;
  • n. 335 del 31 marzo 2015 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle direzioni generali - Agenzie – Istituto”;

Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 17022 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto “Proroga degli incarichi dirigenziali di struttura e professional della Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie”;

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina:

1. di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Brisighella, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1682/2014, presentata dal Consorzio olio DOP Brisighella, con sede in Brisighella, via Roma n. 44, con riferimento ai seguenti aspetti:

  • validità socioeconomica della proposta di registrazione;
  • coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
  • assenza di interessi contrapposti.

2. di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;

3. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 57/2015;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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