n.62 del 25.03.2015 periodico (Parte Seconda)

Modalità, documenti ed attestazioni da trasmettere ed allegare alle comunicazioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, che, nel riformulato art. 117, commi 4 e 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare (e pertanto anche amministrativa) esclusiva in materia fieristica;

Preso atto dell’Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;

Vista la L.R. 25/02/2000, n. 12 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, così come modificata dalla L.R. 27/06/2014, n° 7 “Legge comunitaria regionale per il 2014” che, agli artt. 10 e 11, detta disposizioni relative alla “Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche” nonchè indica i “Requisiti e le modalità delle comunicazioni dello svolgimento di manifestazioni fieristiche”, precisando che i documenti e le attestazioni che devono essere allegati alla suddetta comunicazione, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione, sono determinati dalla deliberazione di cui all’articolo 21, comma 2, lett. d);

Richiamate:

- La Legge 7 Agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;;

- la propria deliberazione n. 1361/2005, con cui erano stati definiti i documenti e le attestazioni da allegare alle richieste di autorizzazione, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva su ogni manifestazione;

Ritenuto di riformulare tale regolamentazione al fine di adeguarla alle modifiche introdotte dalla legge regionale 27/06/2014, n.7, revocando la precedente deliberazione n. 1361/2005;

Considerati gli artt. 10, 11, comma 2, e 21, comma 2, lett. d) della legge regionale 25/2/2000, n. 12;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi

delibera:

a) di approvare gli allegati A e B quali parti integranti della presente deliberazione, dettanti disposizioni relative alla comunicazione di svolgimento di manifestazioni fieristiche, ai documenti e le attestazioni da allegare alla suddetta comunicazione, e alla relazione consuntiva sulla manifestazione;

b) di revocare la propria deliberazione n. 1361/2005;

c) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

1) Premessa

La comunicazione di svolgimento di manifestazioni fieristiche, inviata alla Regione o al Comune territorialmente competente, è disciplinata dall’istituto del silenzio-assenso, per il quale la stessa, al fine dell’iscrizione della manifestazione all’interno del calendario fieristico regionale e del riconoscimento della qualifica proposta, s’intende efficace qualora l’amministrazione competente non provveda, entro sessanta giorni dalla comunicazione, a segnalarne la irricevibilità o l’esigenza di presentare rettifiche o integrazioni. 

2)  Forma e contenuti della comunicazione

Le comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, di cui agli artt. 10 e 11 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, vanno inviate entro il termine del 31 Marzo dell’anno precedente a quello di svolgimento e, redatte in carta semplice, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente organizzatore e indirizzate alla Regione Emilia-Romagna, nel caso di manifestazioni fieristiche qualificate o qualificabili internazionali, nazionali o regionali, o al Comune territorialmente competente, nel caso di manifestazioni fieristiche locali.

La comunicazione deve indicare, a pena di irricevibilità:

a) la denominazione o ragione sociale del soggetto che organizza la manifestazione fieristica; 

b) la sede dell’organizzatore, comprensiva di recapito postale, numero di telefono e di fax, sito Internet e indirizzo di posta elettronica, qualora disponibili;

c) la sede espositiva; 

d) l’esatta denominazione della manifestazione fieristica;

e) gli specifici settori merceologici rappresentati;

f) il periodo di svolgimento e la cadenza temporale (semestrale, annuale, biennale, triennale, ecc…);

g) la natura della manifestazione (fiera generale, fiera specializzata, mostra-mercato od esposizione);

h) la qualifica proposta per la manifestazione (internazionale, nazionale, regionale o locale) e, in caso di manifestazione fieristica alla prima edizione, la stima motivata delle caratteristiche della rassegna, del numero e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;

La comunicazione deve inoltre contenere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante:

1. l’idoneità del centro espositivo alla tipologia della manifestazione, circa gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture ed il livello dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche in riferimento alla sua qualifica e quindi l’applicazione, nello svolgimento della manifestazione fieristica, di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;

2. la disponibilità delle aree espositive, in accordo col concedente, quando il soggetto organizzatore sia diverso dal titolare delle stesse;

3. la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l’attività;

4. la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni;

5. l’insussistenza di cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’ art. 67 del DLgs 159 del 6/9/2011 e ss.mm.ii.(Effetti delle misure di prevenzione - Antimafia)

3) Allegati alla comunicazione di svolgimento di manifestazioni firistiche

Alla comunicazione di svolgimento di ogni singola manifestazione fieristica devono essere allegati i seguenti documenti:

a) il regolamento di manifestazione, che disciplini i rapporti contrattuali tra organizzatore ed espositori; tale regolamento deve, fra l’altro, regolare:

  • l’attività di vendita consentita all’interno delle fiere generali e delle mostre-mercato;
  • l’accesso del pubblico indifferenziato alle fiere specializzate;
  • lo stesso regolamento deve, altresì, contenere clausole atte a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati e qualificati per l’iniziativa fieristica, nonché contenere l’importo della tassa di iscrizione alla manifestazione, della quota di partecipazione degli espositori e del prezzo dei biglietti di ingresso dei visitatori;

b) la copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto organizzatore; detta documentazione non è prescritta qualora sia già stata inviata all’ente competente e non siano intervenute successivamente modifiche statutarie;

Tali documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto organizzatore.

Il soggetto interessato può comunque allegare alla comunicazione ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell’istruttoria. 

4) Relazione consuntiva sulla manifestazione fieristica

Entro quaranta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, il soggetto organizzatore trasmette all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione:

a) relazione sui risultati promozionali e commerciali, nonché economico-finanziari conseguiti dalla manifestazione, anche in rapporto alle finalità perseguite, e sulle iniziative congressuali e convegnistiche attuate;

b) catalogo della manifestazione;

c) per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, scheda rilevazione dati della manifestazione fieristica, predisposta e resa disponibile dall’ufficio regionale, correttamente ed integralmente compilata;

I documenti e le dichiarazioni di cui alle lettere a) e c), sono sottoscritti dal legale rappresentante dell’ente organizzatore.

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