n.86 del 08.06.2011 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto denominato Centro recupero inerti Edil Esterni Srl nel comune di Forli' presentato dalla ditta Edil Esterni Srl (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 152/2006 e s.m.i.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Centro recupero inerti Edil Esterni Srl” nel comune di Forlì (FC) presentato dalla Ditta “Edil Esterni Srl” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R13 ed R5 le tipologie di rifiuti di cui ai seguenti codici CER per un quantitativo massimo non superiore a 4.800 ton/anno: 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904;

b) l’attività di frantumazione dei rifiuti deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, e per un periodo massimo pari a 30 giorni lavorativi;

c) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

d) devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;

e) relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);

f) i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;

g) devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti presso il sito in esame in base alle vigenti disposizioni in materia;

h) in relazione al punto precedente, e fatta comunque salva la facoltà del Proponente di richiedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della DGR 21 gennaio 2002, n. 45, da richiedere e ottenere nei modi e nei tempi previsti dalla citata DGR 45/02;

i) deve essere realizzata idonea pavimentazione in stabilizzato su tutta l’area dell’impianto interessata da manovre dei mezzi e attività di frantumazione e deposito dei rifiuti e dei materiali prodotti;

j) durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;

k) durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;

l) l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;

m) deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE;

n) deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle MPS prodotte;

o) deve essere installato un cancello chiudibile all’ingresso al centro di recupero della Ditta Edil Esterni Srl al fine di impedire l’accesso a estranei;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Edil Esterni Srl; alla Provincia di Forlì-Cesena; al Comune di Forlì; all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena; all’AUSL di Forlì;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

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