n.176 del 24.06.2014 (Parte Seconda)

Approvazione del Piano successorio della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate

IL PRESIDENTE

Visti:

- la legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 recante “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” che stabilisce, all’articolo 6, il procedimento di delimitazione dagli ambiti territoriali ottimali finalizzati allo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni obbligati nonché, ai successivi articoli 8 e 9, la disciplina per addivenire all’estinzione delle comunità montane attualmente esistenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna;

- l’art. 2 della L.R. 21/2012, il quale prevede che la complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative che la citata legge persegue per l'intero sistema regionale e locale deve garantire, tra gli altri obiettivi, la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse; l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione; l'avvio delle gestioni associate obbligatorie e l'adeguamento delle forme associative tra Comuni;

- l’art. 3, comma 1, della L.R. 21/2012, a mente del quale la Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale e procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto a tal fine, anche con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia già in essere;

- l’art. 3, comma 3, della predetta legge, secondo cui in sede di riordino territoriale e funzionale la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore;

- l’art. 9, comma 1, L.R. 21/2012 il quale prevede che, qualora, ad esito del procedimento di cui all'art. 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa. Se a tale data il consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata;

- l’art. 9, comma 2, in combinato disposto all’art. 7 comma 12 della L.R. 21/2012 in ragione dei quali I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti;

- l’art. 9, comma 3, L.R. 21/2012 che stabilisce che “l’insediamento degli organi delle nuove Unioni o l’elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all’art. 11 della L.R. 21/2012” e che “in caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il quarto comma dell’art. 8”, il quale prevede che in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età;

Visti altresì gli articoli da 11 a 18 della legge regionale n. 21 del 2012 ed in particolare:

- l’art. 11, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle funzioni, compiti, attività, dettagliatamente enumerate nel comma in parola;

- l’art. 11, comma 2, il quale, nell’individuare i contenuti del piano, prevede, fra l’altro, che lo stesso sia predisposto anche nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana nonché il successivo comma 3 ai sensi del quale “il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria”;

- l’art. 11, comma 4, ai sensi del quale la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d’atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione nonché il successivo comma 5 che detta la disciplina nel caso in cui decorra inutilmente il termine per la predisposizione del piano successorio da parte del Presidente della Comunità montana;

- l’art. 12 il quale prevede che il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'art. 9:

a) indica le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;

b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso ove possibile ovvero, in attesa che vi provveda il consiglio dell'Unione subentrante, la giunta della Comunità montana approva un verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di revisione contabile in carica;

c) verifica tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo;

- l’art. 13, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Unioni, ricevuta la proposta di piano successorio, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento dei rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all’ordine del giorno l’approvazione del piano che regola la successione, nonché il successivo comma 2, ai sensi del quale le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta regionale;

- l’art. 14, comma 1, il quale disciplina gli effetti dell’estinzione nei confronti dell’Unione subentrante e, ove previsto, dei Comuni, stabilendo che questi succedono nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo, con applicazione delle regole della solidarietà attiva e passiva verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati;

- l’art. 14, comma 2, secondo cui gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale;

- l’art. 15, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;

- l’art. 15, comma 2, il quale prevede espressamente che il decreto di approvazione del piano successorio costituisce titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;

- l’art. 16, comma 1 il quale prevede che il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana, e in particolare:

a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;

b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;

c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti;

- l’art. 16, comma 2, il quale prevede che sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti;

- l’art. 17, comma 1, ai sensi del quale “L’Unione di comuni montani esercita le competenza di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani”;

- l’art. 17, comma 2, ai sensi del quale le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono;

Considerato, per quanto attiene ai profili relativi al trasferimento del personale:

- l’art. 18, comma 1, il quale dispone che “Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell’articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro”; il suddetto articolo 31 che - a sua volta - così dispone: “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;

- l’art. 18, comma 3, della legge regionale 21/2012 il quale dispone che “la Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l’applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l’ottimale allocazione del personale [……]”;

- l’art. 31 del Dlgs 165/01 che reca “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;

Considerato inoltre che, con riferimento al trasferimento del personale della Comunità montana, il piano di successione e subentro è definito a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali di cui all’art.18 comma 3 e in coerenza con i criteri individuati in quella sede;

Vista ancora:

- la deliberazione di Giunta regionale 18/3/2013 n. 286 ad oggetto “Approvazione del programma di riordino. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21/2012” (pubblicata sul BURERT in data 25 marzo 2013) con la quale, all’esito del procedimento di cui all’art. 6, sono stati definiti i predetti ambiti territoriali ottimali; ed in particolare l’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, dal quale si evince che i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto attualmente ricompresi nella Comunità Montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate sono stati inclusi in due ambiti ottimali distinti ossia:

a) nell’Ambito Valle del Savio, con riguardo ai Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, unitamente ai Comuni di Cesena e Montiano;

b) nell’Ambito del Rubicone, con riguardo ai Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone unitamente ai Comuni di Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone;

Tenuto conto peraltro che, con riguardo all’ambito del Rubicone, i suddetti Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone unitamente al Comune di Gatteo hanno tra loro già costituito nell’anno 2005 l’Unione di Comuni del Rubicone;

Richiamato il proprio decreto n. 122 del 25 giugno 2013 il quale ha previsto:

- all’art. 1, l’estinzione della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate. I comuni appartenuti alla Comunità montana estinta, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino li ha inclusi, entro il termine previsto dall’art. 9, comma 2, della L.R. 21 del 2012, salve eventuali proroghe previste dalla legge regionale, dovranno costituire le nuovi Unioni o aderire a quelle già esistenti. Nello specifico:

1. i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, inclusi nell’ambito territoriale ottimale Valle del Savio dovranno costituire una nuova Unione che potrà essere costituita unitamente ai Comuni di Cesena e Montiano;

2. i Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone inclusi nell’ambito territoriale ottimale del Rubicone dovranno aderire all’Unione di Comuni del Rubicone, costituita tra i Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo insieme ai Comuni Cesenatico, Gambettola e Longiano;

- all’art. 2 che:

1. l’estinzione della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate ha effetto dall’ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa;

2. l’insediamento degli organi delle nuove Unioni o l’elezione dei rappresentati dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio predisposta dal presidente della Comunità montana ai sensi dell’art.11 L.R. 21 del 2012;

3. le Unioni così costituite, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, continuano ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i soli Comuni già ad essa aderenti;

4. allo stesso modo, le Unioni di comuni montani esercitano, ai sensi dell’art.17, comma 1, L.R. 21 del 2012 le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’art.44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;

- all’art. 3 che:

1. il termine assegnato ai Comuni per l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo delle nuove Unioni è quello previsto dall’art. 9 comma 2 della L.R. 21/2012, salve eventuali proroghe previste da legge regionale;

2. entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto dell’Unione subentrante alla Comunità montana estinta i Consigli comunali procedono all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell’Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L’Unione comunica tempestivamente alla Regione l’avvenuto insediamento degli organi;

3. per i Comuni che non provvedano all’elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età;

- all’art. 4 che:

1. entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i presidenti delle comunità montane predispongono un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all’art. 11 L.R. 21/2012;

2. la proposta di piano successorio:

a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti del patrimonio e delle risultanze contabili dell’ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2012, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale, ovvero sulla base di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio;

b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;

c) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall’Unione Europea - sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:

  • i contributi statali e regionali di funzionamento in sulla base di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio;
  • i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all’ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell’opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell’intervento, individuata ai sensi della lettera d);
  • i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione ai medesimi criteri che ne hanno determinato l’assegnazione e la quantificazione a favore della Comunità montana soppressa;

d) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall’Unione Europea - sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana);

e) individua gli enti che succedono alla soppressa comunità montana nell’attuazione degli interventi che insistono sul loro territorio e che sono oggetto di contributi settoriali assegnati e/o concessi dalla regione, disponendo che tali enti sono tenuti a dar seguito agli interventi - provvedendo ove occorra, all’aggiornamento degli atti di programmazione - e che, in caso di inadempimento, sono tenuti alla restituzione alla regione dei contributi ripartiti in base agli stessi criteri di cui alla lettera c); individua altresì gli enti che succedono alla soppressa comunità montana nell’attuazione degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;

f) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio degli enti subentranti, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;

g) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.

3. La proposta di piano successorio individua inoltre quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

a) diritto reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;

b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell’immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;

c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;

d) quote di partecipazione societaria e quote di partecipazione ai consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 6/2005, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;

e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;

f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;

g) attività e passività – ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall’esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’

4. Entro il termine 90 giorni la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d’atto, e, contestualmente, alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione.

5. Il Consiglio comunitario, nell’ultima seduta utile prima dell’estinzione, procede altresì a:

a) indicare le operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione o modifica del piano di successione;

b) approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario in corso;

c) verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;

d) trasmettere il piano per l’approvazione agli enti subentranti.

6. Le delibere di approvazione del piano successorio devono essere tempestivamente trasmesse al Presidente della Giunta;

7. Il piano successorio è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:

a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti;

b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;

c) detta disposizioni per l’assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana.

8. Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato predisposto il piano successorio, il Presidente della Regione diffida il Presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l’inadempimento, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano.

- al comma 5 che:

1. la Regione, dopo avere espletato il confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 3 dell’art. 18, della L.R. 21/2012, individua i criteri per l’assegnazione del personale della Comunità montana agli Enti che subentrano a questa nell’esercizio delle funzioni istituzionali;

2. la Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate, nel rispetto dei criteri di cui sopra:

a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l’individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 47, commi da 1 a 4, della legge 428/1990;

c) contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria;

3. il piano è approvato e reso efficace con decreto del Presidente della Giunta regionale;

4. il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno successivo alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell’art. 2112 c.c.;

5. gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell’ente subentrante;

6. i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale del rispettivi contratti;

- al comma 6 che per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate sono posti a carico dei seguenti soggetti:

1. Nuova Unione costituita tra i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, eventualmente unitamente ai Comuni di Cesena e Montiano, in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;

2. Unione dei Comuni comprendente i Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei suddetti Comuni e in proporzione alla popolazione degli stessi;

Considerato che:

- i comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, unitamente ai Comuni di Cesena e Montiano, hanno deliberato di costituire l’Unione dei Comuni Valle del Savio approvando il relativo statuto, con le delibere di seguito indicate:

1. Consiglio Comunale del Comune di Bagno di Romagna, delibera n. 62 del 29/11/2013;

2. Consiglio Comunale del Comune di Cesena, delibera n. 78 del 12/12/2013;

3. Consiglio Comunale del Comune di Mercato Saraceno, delibera n. 69 del 14/11/2013;

4. Consiglio Comunale del Comune di Montiano, delibera n. 37 del 14/11/2013;

5. Consiglio Comunale del Comune di Sarsina, delibera n. 69 del 14/11/2013;

6. Consiglio Comunale del Comune di Verghereto, delibera n. 64 del 28/11/2013;

- i comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, unitamente ai Comuni Cesenatico, Gambettola e Longiano, hanno aderito all’Unione dei Comuni del Rubicone, già costituita tra i Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo, che ha assunto la denominazione di Unione Rubicone e Mare, approvando il relativo statuto, con le delibere di seguito indicate:

1. Consiglio Comunale del Comune di Borghi n. 1 del 26 febbraio 2014;

2. Consiglio Comunale del Comune di Cesenatico n. 8 del 26 febbraio 2014;

3. Consiglio Comunale del Comune di Gambettola n. 9 del 28 febbraio 2014;

4. Consiglio Comunale del Comune di Gatteo n. 2 del 28 febbraio 2014;

5. Consiglio Comunale del Comune di Longiano n. 8 del 28 febbraio 2014;

6. Consiglio Comunale del Comune di Roncofreddo n. 9 del 25 febbraio 2014;

7. Consiglio Comunale del Comune di San Mauro Pascoli n. 9 del 26 febbraio 2014;

8. Consiglio Comunale del Comune di Savignano sul Rubicone n. 9 del 25 febbraio 2014;

9. Consiglio Comunale del Comune di Sogliano al Rubicone n. 11 del 28 febbraio 2014;

Considerato altresì che:

- il consiglio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio si è insediato in data 31 marzo 2014;

- il consiglio dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare si è insediato in data 5 aprile 2014;

- pertanto la Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate si è estinta in data 5 aprile 2014, corrispondente alla data di insediamento del consiglio dell’Unione Rubicone e Mare;

Viste ed acquisite:

- la delibera della Giunta della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate n. 90 del 19 dicembre 2013 “indirizzi in merito al piano di successione di cui all’art. 11, comma 1, della L.R. 21/2012 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” a seguito della estinzione della Comunità montana”;

- la deliberazione del Consiglio della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate n. 10 del 26 marzo 2014, recante “legge regionale 21 dicembre 2012, n. 12 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” art. 11 - Piano di successione a seguito dell’estinzione della Comunità montana - Presa d’atto;

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” n. 3 del 31 marzo 2014, recante approvazione del piano successorio della Comunità montana Unione dei comuni dell’Appennino cesenate ai sensi dell’art. 11 della L.R. 21/2012;

- la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “Rubicone e Mare” n. 29 del 21 maggio 2014, avente ad oggetto “Piano successorio della Comunità montana Unione dei comuni dell’Appennino cesenate. Determinazioni”;

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Sogliano al Rubicone n. 19 del 27 marzo 2014, recante “approvazione del piano di successione di cui all’art. 11 L.R. 21/2012. Provvedimenti conseguenti;

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Bagno di Romagna n. 30 del 7 aprile 2014 “legge regionale 21 dicembre 2012, n. 12 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” art. 11 - Piano di successione a seguito dell’estinzione della Comunità montana Appennino cesenate. Approvazione“;

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Sarsina n. 19 del 10 aprile 2014 “legge regionale 21 dicembre 2012, n. 12 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” art. 11 - Piano di successione a seguito dell’estinzione della Comunità montana Appennino cesenate. Approvazione“;

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Mercato Saraceno n. 21 del 10 aprile 2014 “legge regionale 21 dicembre 2012, n. 12 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” art. 11 - Piano di successione a seguito dell’estinzione della Comunità montana Appennino cesenate. Approvazione“;

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Verghereto n. 25 del 5 maggio 2014 “legge regionale 21 dicembre 2012, n. 12 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” art. 11 - Piano di successione a seguito dell’estinzione della Comunità montana Appennino cesenate. Approvazione“;

Vista ed acquisita altresì la deliberazione della Giunta della Comunità montana Unione di comuni dell’Appennino cesenate n. 23 del 4 aprile 2014, recante “Approvazione verbale di chiusura a seguito della estinzione dell’ente”;

Visto il protocollo d’intesa per la definizione delle problematiche del personale degli Enti interessati al riordino di cui alla L.R. 21 del 2012 sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e da ANCI, UPI, UNCEM, Lega-Autonomie, FP CGIL, CILS FP, UIL FPL;

Visti e valutati i contenuti della relazione istruttoria in data 6 maggio 2014, allegata (all. B) alla delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni “Rubicone e Mare” n. 29 del 21 maggio 2014 e elaborata dal Segretario dell’Ente congiuntamente ai Responsabili del Settore AA.GG. ed Economico Finanziario e del Settore Personale;

Ritenuto che:

- in base agli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 21 del 2012, enti subentranti sono le Unioni di comuni costituite o partecipate dai Comuni già facenti parte della comunità montana estinta, le quali succedono nei rapporti giuridici attivi e passivi e nelle funzioni, nei compiti e nelle attività da essa già esercitate, ed i singoli comuni i quali subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità delle funzioni specificamente individuati nel piano successorio;

- in base al successivo art. 14, comma 2, della L.R. 21 del 2012, gli enti che succedono alla comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull’assegnazione del personale;

- il piano successorio della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate individua quali enti successori le Unioni di Comuni Valle del Savio e Rubicone Mare, le quali subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità delle funzioni, dei compiti e delle attività da essa già esercitate, nonché i singoli comuni i quali subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità delle funzioni specificamente individuati nel medesimo piano;

- conformemente a quanto previsto dal citato art. 14, comma 2, della l.r. n. 21 del 2012, ed al fine di garantire continuità e professionalità nell'erogazione dei servizi, il medesimo piano, al punto 13 “disposizioni rivolte a garantire la continuità nell’esercizio di funzioni e servizi associati nei comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone”, prevede che l’Unione dei comuni Valle del Savio, a fronte del trasferimento di tutto il personale della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate nei propri organici, garantisca ai Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, mediante l’utilizzo del personale trasferito, l’esercizio di alcune funzioni e servizi per i rispettivi territori, ivi dettagliatamente indicati;

Preso atto che, nella delibera n. 29 del 21 maggio 2014, la Giunta dell’Unione Rubicone e Mare ha rilevato alcune criticità nel piano successorio predisposto dal Presidente della Comunità Montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate, dettagliatamente illustrate nella relazione istruttoria (all. B) in data 6 maggio 2014, elaborata dal Segretario dell’Ente congiuntamente ai Responsabili del Settore AA.GG. ed Economico Finanziario e del Settore Personale;

Ritenuto pertanto di potere condividere la necessità, evidenziata dalla Giunta dell’Unione Rubicone e Mare, che la soluzione organizzativa prefigurata dal piano successorio - la quale prevede che le funzioni delegate dalla Regione Emilia-Romagna e le altre funzioni individuate dal piano vengano esercitate dall’Unione Valle del Savio anche per conto dell’Unione Rubicone Mare - venga accompagnata dalla stipulazione di accordi per la regolazione dei rapporti organizzativi e economici, con i quali l'Ente titolare delle funzioni affida all'altro la gestione, definendone modalità e condizioni, anche per assicurare il coinvolgimento e la partecipazione nella gestione stessa dell'Ente titolare e/o dei Comuni il cui territorio è interessato alle funzioni ed ai servizi;

Ritenuto, altresì, di accogliere le altre osservazioni formulate nella citata relazione istruttoria, con particolare riferimento al punto n. 1 (patrimonio mobiliare) e al punto n. 2 (immobilizzazioni finanziarie, disponendo, in forza di quanto è previsto dall’art. 13, comma 3, della l.r. n. 21 del 2012, che il piano successorio è modificato come segue:

1. con riferimento al punto n. 1 (patrimonio mobiliare), i beni mobili ivi indicati sono assegnati ai Comuni di Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo, facendo comunque salvi eventuali diversi accordi che tali comuni assumeranno;

2. con riferimento al punto n. 2 (immobilizzazioni finanziarie), le partecipazioni azionarie e le immobilizzazioni finanziarie ivi indicate sono assegnate ai Comuni di Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo, facendo comunque salvi eventuali diversi accordi che tali comuni assumeranno;

Ritenuto di respingere l’osservazione di cui al punto n. 3 (gestione delle funzioni e servizi a favore dei Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone - valore relativo alla spesa di personale, quantificato per 10 anni in euro 496.209,00), poiché risulta che il dato indicato nel piano successorio corrisponde a quello contenuto nel bilancio della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate;

Ritenuta, in definitiva, la coerenza della predetta proposta di piano successorio con le norme della l.r. n. 21 del 2012 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 25 giugno 2013, e con i principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa;

Ritenuta altresì la coerenza della predetta proposta con il processo di devoluzione delle funzioni e competenze della soppressa Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate agli enti che le succedono;

Precisato che l’assegnazione da parte della Regione Emilia-Romagna alle Unioni dei comuni Valle del Savio e Rubicone e Mare delle risorse per l’esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana estinta per tutti i comuni precedentemente aderenti ha luogo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nei limiti delle risorse comunque disponibili;

Considerato quindi necessario procedere a regolare la successione ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 21 del 2012, conferendo efficacia, nei termini sopra indicati, alla proposta di piano successorio come integrato dal presente decreto;

Ritenuto pertanto necessario, in coerenza con quanto disposto nel proprio decreto n. 122 del 25 giugno 2013, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni e dei servizi, di dare efficacia, nei termini sopra indicati, all’allegato piano successorio dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione dei comuni Rubicone e Mare, e dunque a far data dal 5 aprile 2014, superando la mancata approvazione del piano successorio da parte dei Comuni di Borghi e Roncofreddo, nonché da parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare;

Dato atto del parere allegato;

decreta:

Art. 1

Approvazione del piano successorio

1. Il piano successorio della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate di cui al testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, è approvato secondo quanto indicato in premessa, e produce effetti dal 5 aprile 2014, data in cui la Comunità montana si è estinta, corrispondente alla data di insediamento del consiglio dell’Unione Rubicone e Mare, conformemente a quanto previsto nel decreto di estinzione della predetta Comunità montana n. 122 del 25 giugno 2013. 

Art. 2

Assegnazione di risorse

1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 21 del 2012, il presente decreto di approvazione del piano successorio della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione. 

Art. 3

Pubblicazione

1. Il presente decreto viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il PresidenteVasco Errani

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