n.138 del 18.06.2015 (Parte Prima)

NOTE

NOTE

Nota all’art. 1

Comma 1

1) il testo della rubrica dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, che concerne Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso , nonché per la prevenzione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 -  Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale. In vigore dal 24 maggio 2011.».

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, che concerne, Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso , nonché per la prevenzione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale. In vigore dal 24 maggio 2011.

1.La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all' articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.».

Comma 3

1) il testo del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, che concerne, Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso , nonché per la prevenzione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12.- Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale. In vigore dal 24 maggio 2011.

(omissis)

2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all' articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;

b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c);

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni di cui all' articolo 4 della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

d) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della presente legge.».

Comma 4

1) il testo del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, che concerne, Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso , nonché per la prevenzione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale.

(omissis)

3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall' articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le Istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all' articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale in vigore dal 24 maggio 2011.».

Nota all’art. 5

Comma 1 e 2

1) il testo del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, che concerne, Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso , nonché per la prevenzione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, ora modificato, era il seguente:

«Art.17 - Clausola valutativa -In vigore dal 24 maggio 2011.

(omissis)

2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.».

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