n.170 del 23.11.2011 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) nuovo deposito fitofarmaci in Comune di Ferrara. Ditta Arco Logistica srl

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., DLgs 152 e smi l’Autorità competente: Provincia di Ferrara, con atto di DGP nn. 270.79888 dell’11/10/2011, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA

(omissis) 

delibera: 

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, DLgs 152/06, DLgs 4/08 e smi, il progetto presentato dalla ditta Arco Logistica srl relativo ad un nuovo deposito fitofarmaci in area SIPRO - Via Eridano, in Comune di Ferrara da ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni: 

RUMORE

1. L’introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose), l’attivazione di nuove linee, il cambio della destinazione d’uso, parziale o totale, dell’attività, o varianti di tipo gestionale che possano incrementare in maniera significativa i livelli sonori prodotti o la propagazione delle onde sonore dovrà comportare la revisione della valutazione d’impatto acustico.

2. In condizioni di regime dell’impianto dovrà essere eseguito un monitoraggio delle emissioni sonore in corrispondenza dei ricettori potenzialmente impattati, al fine di verificare il rispetto dei limiti di zona e differenziali ai ricettori. Il monitoraggio relativo alla verifica dei livelli di rumorosità dovrà essere eseguito in condizioni di massima rumorosità dell’impianto. Le misure dovranno essere eseguite nelle condizioni atmosferiche stabilite nel punto 7 dell’Allegato B del D.M. 16/03/1998. I valori dei livelli di rumorosità dovranno essere valutati, così come stabilito dal D.M. 16/3/1998, considerando l’intero periodo di riferimento relativo alla fascia oraria diurna (6 – 22). Dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 per quanto concerne il rispetto del limite di zona (ambiente esterno).

3. Le misure di cui al punto precedente dovranno essere eseguite al fine di verificare anche la presenza o meno di componenti tonali a bassa frequenza.

4. Nel caso le misure eseguite evidenziassero il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente (assoluto e differenziale) dovrà essere presentato, agli enti competente, entro 1 (un) mese un progetto delle opere di bonifica acustica che dovrà essere realizzato entro 3 (tre) mesi dall’ottenimento del nulla osta/autorizzazione degli enti competenti.

5. Nel caso le misure eseguite evidenziassero la presenza di componenti tonali a bassa frequenza dovranno essere apportati tutti gli accorgimenti di bonifica acustica direttamente sulla sorgente che la determina per l’eliminazione di tale componente tonale.

6. L’orario di funzionamento dell’attività (apertura-chiusura) dovrà essere contenuto entro il periodo di riferimento diurno di cui al DM 16/3/1198, ovvero: 06,00 - 22,00.

7. I dati dovranno essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che illustri tutte le condizioni di misura e i risultati ottenuti e che offra un quadro d’insieme dell’aspetto. La relazione dovrà essere trasmessa ad ARPA Sezione Provinciale di Ferrara per le verifiche di competenza e resa disponibile agli Organi di controllo.

8. Il gestore deve inoltre:

- verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di aspirazione, delle pompe e delle altre apparecchiature rumorose provvedendo alla riparazione o alla sostituzione quando necessario;

- intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

SCARICHI

9. Dovrà essere aggiornata la tavola relativa alla gestione delle acque reflue e meteoriche inserita nel permesso di costruire rilasciato e dovrà essere ottenuto il nulla osta allo scarico dal competente ente gestore del servizio fognature.

10. Lo scarico delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura dovrà essere autorizzato.

11. La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere presentata agli enti competenti completa di una planimetria in cui si dovranno riportare i recapiti finali di ognuno degli scarichi idrici prodotti dallo stabilimento e il rispettivo pozzetto di campionamento ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi; poiché si sono riscontrate incongruenze tra planimetrie presentate e relazione descrittiva, in particolare sulla superficie coperta attuale e sulle descrizioni delle reti di raccolta dei singoli bacini, si chiede di presentare allo scrivente ufficio una tavola aggiornata e corretta relativa.

12. La rete fognante dello stabilimento si dovrà articolare in almeno tre reti fognanti indipendenti:

- rete fognante adibita alla raccolta acque pozzetti interni di spegnimento incendio e sversamenti fitosanitari. Tale rete sarà collegata a vasca di accumulo a tenuta denominata “vasca di accumulo di emergenza” di volume pari a 60 m3, così come riportato nel NOF rilasciato dal CTR. In tale vasca dovranno essere convogliate tutte le acque potenzialmente contaminate. Con tale termine si intendono: le acque di spegnimento di eventuali incendi interni e esterni allo stabilimento, e le acque o sostanze derivanti da possibili sversamenti accidentali sia nell’area interna che esterna. Dovrà pertanto essere installata una valvola di intercettazione nella rete delle acque meteoriche prima del pozzetto scolmatore a servizio della vasca di prima pioggia; tale valvola avrà lo scopo di intercettare le acque potenzialmente contaminate. Dopo tale valvola dovrà essere inoltre realizzato un by pass della rete fognaria acque meteoriche che consenta di inviare le acque potenzialmente contaminate nella vasca di emergenza, appositamente realizzata, escludendo il passaggio di tali acque nella vasca di prima pioggia La valvola di intercettazione dovrà essere munita di comando di attivazione manuale e automatico e dovrà essere in condizioni normali mantenuta aperta mentre dovrà essere attivata nel momento in cui si verifica un evento incidentale. In nessun modo le acque potenzialmente contaminate dovranno essere inviate alla vasca di prima pioggia. Tali acque si dovranno smaltire come rifiuto;

- rete fognante esterna adibita alla raccolta delle acque dei pluviali e delle acque meteoriche del piazzale. Tali acque saranno convogliate in pozzetto scolmatore e apposita vasca di prima pioggia (diversa dalla precedente vasca a tenuta) e successivo impianto disoleatore dimensionati ai sensi della DGR n. 286 del 14/2/2005 e delle DGR n. 1860/2006;

- rete fognante acque nere.

13. Per lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà essere installato un pozzetto di campionamento immediatamente prima dello scarico nella fognatura con un unico ingresso e un’unica uscita che permetta il prelievo del refluo “al salto” di dimensioni minime 70x70x70 cm; per tale scarico dovranno essere rispettati i limiti del regolamento dell’Ente Gestore. Non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore.

14. Per lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia dovrà essere installato un pozzetto di campionamento immediatamente prima dello scarico nella vasca di laminazione versante nel Canal Bianco con un unico ingresso e un’unica uscita che permetta il prelievo del refluo “al salto” di dimensioni minime 70x70x70 cm; per tale scarico dovranno essere rispettati i limiti di Tab 3 Allegato 5 DLgs 152/06 completa per acque superficiali. Non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore.

15. Devono essere effettuati analisi di autocontrollo sia delle acque di prima pioggia (ossia entro 48 ore dalla fine della precipitazione meteorologica) sia di quelle di seconda pioggia (ossia durante la precipitazione meteorologica), dei parametri: solidi sospesi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, pesticidi fosforati, pesticidi totali, solventi clorurati.

16. I campionamenti per le analisi devono essere effettuati a intervalli semestrali, ossia con cadenza tale da coprire l’intera annualità, nei pozzetti campionamento.

17. I referti dei controlli analitici di cui ai precedenti punti, eseguiti secondo le metodiche ufficiali e firmati da un tecnico iscritto all’Albo, devono essere tenuti a disposizione dei competenti Organi di controllo per un periodo di 5 anni;

18. Le acque derivanti dai dispositivi lavaocchi dovrà essere raccolta in appositi pozzetti a tenuta stagna e successivamente smaltite seguendo le apposite procedure definite dalle normative vigenti.

19. Dovrà essere realizzato un muretto perimetrale, tutto attorno all’area dell’impianto, di altezza tale da contenere tutta l’acqua di spegnimento di un possibile incendio.

20. Poiché in sede di esame del progetto e delle relative integrazioni sono state riscontrate incongruenze tra le planimetrie e la relazione descrittiva (superficie coperta, bacini e relative reti di raccolta), si chiede che venga presentata cartografia aggiornata e relativa relazione idraulica descrittiva attestante la struttura definiva delle reti di scarico, così come definita dalle presenti prescrizioni; tale documentazione andrà inoltrata in n.5 copie alla PO Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ferrara, al fine dell’inoltro a tutti gli Enti ambientalmente competenti. 

TRAFFICO

21. I mezzi pesanti provenienti dall’autostrada da e per il magazzino dovranno sfruttare l’uscita al casello autostradale “Ferrara Nord”; inoltre fino alla realizzazione di una nuova rotonda, i mezzi, per l’attraversamento della via Eridano dovranno utilizzare la viabilita’ normale e la rotonda presente in prossimità dell’ipermercato Bennet. 

22. Entro tre mesi dal rilascio dell’Atto sia contattata l’amministrazione comunale e gli altri enti interessati al fine di definire il piano di viabilità grazie al quale sia possibile minimizzare gli effetti negativi legati al traffico. In tale sede si dovranno specificare il numero degli autoveicoli in ingresso per ogni ora e le ore di lavoro giorno e i giorni lavorati in un anno.

DLGS 334/99 e s.m. e i.

23. Sulla base dell’Atto provvisorio di individuazione delle Aree di danno approvato con deliberazione n. 115 del Consiglio provinciale del 5/11/2008 Prot. Gen 87681, si evince che lo stabilimento sorge all’interno dell’area di danno del rilascio tossico a seguito di perdita di ammoniaca liquida da pipeline dello stabilimento Polo Chimico di Ferrara, pertanto si dovrà prevedere all’interno del piano di emergenza interno redatto ai sensi del DLgs 334/99 tale situazione e le misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell’allarme.

Comunicazioni in caso di incidente:

24. La Ditta dovrà comunicare ad ARPA Comune, Provincia e USL tempestivamente e non oltre 60 minuti a mezzo fax eventuali incidenti tale comunicazione dovrà essere seguita da una dichiarazione di fine emergenza ed entro 15 gg. da una relazione tecnica esaustiva contenente le cause degli incidenti intercorsi e i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione.

25. All’atto della cessazione dell’attività il sito su cui insiste l’impianto deve essere ripristinato, se necessario, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio.

26. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:

- a lasciare il sito in sicurezza;

- a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;

- a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.

27. Le operazioni di dismissione e ripristino del sito dovranno essere condotte con le modalità e le tempistiche stabilite da un adeguato progetto di dismissione, redatto dal Gestore e consegnato alle autorità competenti.

28. In considerazione delle valutazioni effettuate in merito agli impatti correlati alla realizzazione dell’impianto e dallo svolgimento delle relativa attività, viene determinato che, a compensazione dell’aumentato rischio, vengano realizzate opere di mitigazione/compensazione, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Ferrara – Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, con il quale occorrerà prendere opportuni accordi su tempi, modi e finanziamenti;

b) di trasmettere ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione al Comune di Ferrara - SUAP (per la trasmissione alla ditta), Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio Ambiente, ad Arpa Ferrara, ad AUSL Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, ed ai Settori Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia;

c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed in forma completa sul sito web dell’Ente;

d) di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3 - comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

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