n.12 del 18.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento Dipartimento di Medicina Specialistica AUSL di Piacenza

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 10:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale; 

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- il decreto n. 28 del 29/09/2006 dell’Assessore regionale alle politiche per la Salute con il quale è stato concesso l’accreditamento istituzionale al Dipartimento Medicina Specialistica dell’Azienda Usl i Piacenza;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 30/9/2010, Prot. Azienda USL Piacenza n. 58666 del 27/9/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento di Medicina Specialistica ubicato presso il Presidio ospedaliero di Piacenza, Via Taverna 49,Piacenza presso il Presidio ospedaliero di Fiorenzuola d’Arda, via Roma, Fiorenzuola d’Arda,presso il Presidio ospedaliero di Castel San Giovanni, V.le 2 giugno, Castel san Giovanni, il Presidio ospedaliero di Bobbio, Via Garibaldi 1, Bobbio dell’Azienda USL di Piacenza, con sede legale in Via Taverna 49, Piacenza, chiede l’accreditamento istituzionale del Dipartimento Medicina Specialistica così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

  • Cardiologia Fiorenzuola (cod.8)
  • Cardiologia Piacenza (cod.8)
  • Cardiologia Castel San Giovanni (cod.8)
  • Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione (cod.19)
  • Malattie infettive e Tropicali (cod.24)
  • Nefrologia (cod.29)
  • Neurologia (cod.32)
  • Dermatologia (cod. 52)
  • Emodialisi Piacenza (cod.54)
  • Emodialisi Fiorenzuola d’Arda(cod.54)
  • Emodialisi Castel San Giovanni(cod.54)
  • Emodialisi Bobbio(cod.54)
  • Recupero e Riabilitazione Funzionale (Cardiologica cod.56)
  • Pneumologia (cod.68) 

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Piacenza, PG 32 del 4/10/2005 e PG 17 del 24/2/2006, del Sindaco del Comune di Fiorenzuola d’Arda, PG 4205, autorizzazione 1/2006 del 17/2/2006,del Sindaco del Comune di Castel San Giovanni autorizzazione n. 5 del 13/10/2005, del Sindaco del Comune di Bobbio autorizzazione n. 5 del 19/1/2008;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 20 e 21 dicembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/10982 del 26/9/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento di Medicina Specialistica, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

  • Cardiologia Fiorenzuola (cod.8)
  • Cardiologia Piacenza (cod.8)
  • Cardiologia Castel San Giovanni (cod.8)
  • Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione (cod.19)
  • Malattie infettive e Tropicali (cod.24)
  • Nefrologia (cod.29)
  • Neurologia (cod.32)
  • Dermatologia (cod. 52)
  • Emodialisi Piacenza (cod.54)
  • Emodialisi Fiorenzuola d’Arda(cod. 54)
  • Emodialisi Castel San Giovanni(cod. 54)
  • Emodialisi Bobbio(cod. 54)
  • Recupero e Riabilitazione Funzionale (Cardiologica cod.56)
  • Pneumologia (cod.68) 

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 8 quater, del D.Lgs 502 /92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nelle determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 28 del 29/6/2006) e cioè dal 29/6/2010 e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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