n.295 del 08.10.2013 (Parte Seconda)

Modifica dell’Ordinanza 35/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del d.l. 74/2012”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 1, comma 4, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della Legge n. 225/92;

Considerati i livelli di gravità e diversificazione dei danni prodotti dal sisma, in conseguenza dei quali si ritiene opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, dando priorità a quelli necessari ad assicurare livelli di sicurezza che consentano la ripresa dell’attività produttiva, garantendo la sicurezza per gli imprenditori e di lavoratori, sino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

Considerato che i commi 7 e 8 dell’art. 3 della Legge n. 122 del 2012 sopra richiamata impongono, in capo ai titolari delle attività produttive previste dalla suddetta legge, l’onere di acquisire, anche in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica;

Considerato, inoltre, che il comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 122 del 2012 prevede che “La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Considerato, inoltre, che il comma 10 dell’art. 3 della Legge n. 122 del 2012 prevede: “per quanto concerne le imprese di cui al comma 8 nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta dalle mappe di scuotimento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico, l’adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto…”;

Vista la Legge n. 71 del 24 giugno 2013 di conversione del Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.”

Considerato che l’art. 6-quater della sopra citata Legge n. 71/2013 integra il comma 10 dell’art. 3 della Legge 122 del 2012 “per quanto concerne le imprese di cui al comma 8 nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta dalle mappe di scuotimento dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico, l’adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto…”

Valutata la necessità di disporre di una nuova mappatura;

Infor m at o il Comitato Istituzionale e di Indirizzo nella seduta dell’11 settembre 2013;

Visto l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti. 

DISPONE

1. Di abrogare il documento e la cartografia predisposti dal gruppo di esperti nominati con Ordinanza n. 58 del 17/10/2012, integrata con Ordinanza n. 62 del 25/10/2012, allegato all’Ordinanza 35 del 20 marzo 2013; 

2. Di recepire il nuovo documento predisposto dal gruppo di esperti, allegato integralmente alla presente, che riporta criteri operativi sulle modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della Legge 122/2012 alla luce delle integrazioni apportate dall’ art. 6-quater della Legge n. 71/2013. Al documento è inoltre allegata una nuova cartografia che integra le aree nelle quali è stato raggiunto e superato uno scuotimento del 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica con le aree in cui è stata osservata un’intensità macrosismica pari o superiore al VI grado MCS. Tale cartografia rappresenta le aree aventi le caratteristiche indicate dall’art. 3 comma 10 della L. 122/2012 integrate come indicato dall’art. 6-quater della L. 71/2013 considerando le classi d’uso definite al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2008 (D.M. 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni) e riporta i seguenti tre limiti:

  • Limite della zona di possibile esclusione per costruzioni di classe d’uso I
  • Limite della zona di possibile esclusione per costruzioni di classe d’uso II
  • Limite della zona di possibile esclusione per costruzioni di classe d’uso III 

3. di pubblicare la cartografia sul sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna nella sezione “Dopo il terremoto”, dal giorno successivo dell’approvazione della presente ordinanza; 

4. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge n. 20 del 1994; 

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 30 settembre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina