n.119 del 23.04.2014 periodico (Parte Seconda)

L.R. 5/2011 art. 11 Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di supporto al Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione professionale - Rilascio della Qualifica professionale regionale ai sensi della DGR 739/2013 da èarte degli Istituti Professionali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm., ed in particolare gli artt. 44 e 45;

- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e in particolare il Capo III;

- la legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”;

Vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16/12/2010, repertorio atti n. 129/CU, riguardante “l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi fra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40”, recepito dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con Decreto Ministeriale n. 4 del 18 gennaio 2011;

Visti gli Accordi:

- tra “il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”. Accordo ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Repertorio atti n. 66/CU del 27 luglio 2011;

- tra “il Ministero dell’Istruzione e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”. Accordo ai sensi dell’articolo 18 comma 2 del decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011;

- tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale siglato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome “Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” il 20/2/2014 repertorio atti 14/021/CR08/C9;

- tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna per la prima attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi IeFP, ai sensi dell’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, siglato il 8/3/2011;

- tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna in attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi IeFP, ai sensi dell’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, siglato il 25/01/2012;

Considerato che:

- ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

- all’ art. 1, comma 13 “Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle Regioni e Province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema di istruzione e formazione professionale. Esse hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III”;

- al comma 1 lettera c) dell’art. 20 al Capo III “Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale, con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale….”;

- con l’Accordo siglato tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna siglato il 08/03/2011 gli Istituti Professionali della Regione Emilia-Romagna operano in regime di “Offerta sussidiaria integrativa” e che secondo tale modello, gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali possono acquisire al termine del terzo anno anche i titoli di qualifica professionale regionale in relazione all’indirizzo di studio frequentato;

- con propria deliberazione n. 533 del 18 aprile 2011 si è ritenuto necessario e urgente dare piena attuazione alle disposizioni e accordi sopracitati approvando l’”Azione regionale per l’integrazione progettuale e operativa e strumenti di governo del Sistema di IeFP” e le “Risorse, modalità e tempi per l’attuazione dell’Azione regionale per l’integrazione progettuale e operativa”,  Allegati a) e b) della medesima deliberazione;

- l’Azione regionale ricomprende un intervento unitario, attraverso la collaborazione operativa e progettuale tra gli Istituti professionali e gli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione per l’obbligo di istruzione, ed è finalizzata a garantire agli studenti l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il conseguimento di una qualifica professionale;

- con propria deliberazione n. 928 del 27 giugno 2011 sono stati individuati i criteri per l’assegnazione delle risorse agli Istituiti professionali;

- con propria deliberazione n. 1654 del 14 novembre 2011, si è provveduto ad attribuire le risorse regionali all’attuazione degli interventi previsti dall’azione regionale, dando l’avvio sistematico per i trienni 2012/2014 e 2013/2015 all’azione regionale per l’integrazione progettuale e operativa di supporto al sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, con riparto e assegnazione delle risorse agli Istituiti professionali, con proprie deliberazioni n. 1580/2012 e 1550/2013 e rispettive determinazioni dirigenziali di assegnazione e concessione n. 16396/2012 e 16832/2013;

Considerato inoltre che:

- con propria deliberazione n. 739 del 10 giugno 2013 è stato integrato il Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze ed in particolare è stabilito che tale sistema, nell’ambito della IeFP, sia pienamente applicabile a partire dal 1/1/2014;

- il sistema regionale SRFC prevede l’accertamento tramite esame del possesso delle capacità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di una qualifica regionale;

- all’espletamento di tutte le attività che accompagnano l’erogazione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze in tutte le sue fasi, si applica quanto disciplinato dalla propria deliberazione n. 105 del 1 febbraio 2010 e ss.mm.ii. come esplicitato nel Titolo III - “Procedure di attuazione” - Paragrafo 7.2.4.7 “Massimali di costo”;

Tenuto conto della necessità di garantire agli studenti iscritti ai percorsi di IeFP, nell’ambito dei percorsi quinquennali degli Istituti Professionali, la possibilità di acquisire al termine del terzo anno una qualifica professionale regionale con accertamento tramite esame;

Valutato in particolare che l’azione regionale, e pertanto le risorse attribuite agli Istituiti professionali, sono finalizzate a garantire agli studenti l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il conseguimento di una qualifica professionale;

Ritenuto, per le ragioni sopra indicate, di precisare che gli Istituti Professionali provvedano alla realizzazione di tutte le attività necessarie previste dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per l’acquisizione del certificato di qualifica professionale regionale, attraverso il ricorso alle risorse assegnate e impegnate per il finanziamento dell’azione regionale a favore degli Istituti professionali per il triennio a qualifica 2013/2015, nonché eventuali risorse residue delle azioni regionali finanziate nei trienni 2011/2013 e 2012/2014;

Richiamate le Leggi regionali:

- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;

Viste le proprie deliberazioni:

- 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

- n. 1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm;

- n. 1377/2010 “Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni generali”così come rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010;

- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

- n. 1222/2011 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)";

- n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un Servizio della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;

- n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di specificare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, che nell’ambito dell’intervento unitario dell’azione regionale quantificata in 4.850.000,00 di Euro per i singoli trienni 2011/2013, 2012/2014 e 2013/2015, siano ricomprese tutte le attività di espletamento che accompagnano l’erogazione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze finalizzato all’acquisizione del certificato di qualifica professionale regionale;

2) di prevedere che gli Istituti Professionali provvedano alla realizzazione di tutte le attività necessarie previste dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per l’acquisizione del certificato di qualifica professionale regionale attraverso il ricorso alle risorse assegnate e impegnate per il finanziamento dell’azione regionale agli Istituti professionali per il triennio a qualifica 2013/2015, nonché eventuali risorse residue delle azioni regionali finanziate nei trienni 2011/2013 e 2012/2014;

3) di applicare quanto disciplinato dalla propria deliberazione n. 105 del 1 febbraio 2010 e ss.mm.ii. come esplicitato nel Titolo III – “Procedure di attuazione” - Paragrafo 7.2.4.7 “Massimali di costo”, all’espletamento di tutte le attività che accompagnano l’erogazione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze in tutte le sue fasi;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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