n.116 del 02.05.2013 (Parte Prima)

Comunicazione in merito alla sospensione di diritto di un consigliere regionale ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere ai sensi dell’articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108

PRESIDENTE:

Visti:

il D.P.C.M. 28 marzo 2013, notificato dalla Prefettura di Bologna con nota acquisita al prot. n. 15579 del 10 aprile 2013, con il quale è stata accertata, a decorrere dal 14 gennaio 2013, “la sospensione del Signor Luigi Giuseppe Villani dalla carica di consigliere regionale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235” essendo stata disposta nei suoi confronti, in data 14 gennaio 2013, la misura cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p.;

il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e in particolare l’art. 8 “Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali” che dispone la sospensione di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, tra le quali in particolare quella di consigliere regionale, in conseguenza di determinate sentenze non definitive di condanna e provvedimenti non definitivi di applicazione di misure di prevenzione, e inoltre stabilisce:

1. omissis…

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.”.

Si dà pertanto atto della sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale di Luigi Giuseppe Villani, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, a decorrere dal 14 gennaio 2013.

È doveroso ora procedere alla temporanea sostituzione del consigliere regionale sospeso e pertanto richiamo la legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” 
e in particolare l’art. 16-bis “Supplenza” dal quale discende che nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - ora art. 8, commi 1, 2 e 3 del citato d.lgs. 235/2012 - “il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario di Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 16”.

Richiamo altresì per relationem il verbale dell’Ufficio di Presidenza del 17 aprile 2013.

Dò atto che dal verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Parma, relativo alla elezione dell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna - anno 2010, risulta primo dei candidati non eletti nella lista provinciale n. 4 avente il contrassegno “PDL”, per la quale è stato eletto il consigliere Villani, il sig. Giampaolo Lavagetto. Il Consiglio procede pertanto alla temporanea sostituzione, ai sensi dell’art. 16-bis della l. 108/68, del consigliere Villani, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al sig. Giampaolo Lavagetto a far data dalla seduta odierna.

Successivamente l’Assemblea deve esaminare d’ufficio la condizione del consigliere supplente. Rammento, a tal fine, il secondo comma dell’articolo 17 della citata legge elettorale “nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione”. I consiglieri divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (art. 1 del Regolamento interno).

Il presente atto sarà immediatamente pubblicato nel BURERT e trasmesso alla Prefettura di Bologna a riscontro dell’adozione degli adempimenti di legge conseguenti alla notifica del DPCM del 28 marzo 2013 ex art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 235 del 2012.

Invito il consigliere Lavagetto, se presente, a prendere posto tra gli altri consiglieri.

(entra il consigliere Lavagetto)

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