n.120 del 17.04.2019 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di VIA relativo al "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro DN 650/750 (26"/30"), DP 75 bar ed opere connesse" nel comune di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Verucchio, San Leo, Talamello, Maiolo, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Novafeltria e Casteldelci proposto da Snam Rete Gas Spa. Presa atto e approvazione decisioni della Conferenza di Servizi sul provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 9/1999

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Rapporto ambientale/Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 28 febbraio 2019 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale interregionale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di “Rifacimento Metanodotto Rimini – Sansepolcro DN 650/750 (26"/30”), DP 75 bar ed opere connesse”, in accordo e d’intesa con la Regione Toscana, che ha rilasciato il suo provvedimento di VIA positivo, per la porzione di progetto che interessa il territorio toscano con Delibera di giunta regionale n. 654 del 18/06/2018, a condizione che siano rispettate le prescrizioni elencate all’interno del Rapporto Ambientale ai punti 1.C., 2.C. e 3.C; che costituisce l’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

  1. nelle aree vincolate paesaggisticamente durante la fase di cantiere, dovrà essere prevista la ricomposizione morfologica e vegetazionale di tutte le aree interessate. I manufatti fuori terra dovranno essere realizzati con materiali e tecnologie compatibili con il contesto tutelato;
  2. dovranno essere minimizzare gli impatti derivati dall’esecuzione dell’opera mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica in tutte le interferenze con il reticolo idrografico, e dovrà essere prestata la massima attenzione agli aspetti vegetazioni delle zone interessate dall’infrastruttura al fine di ricomporre l’originario assetto morfologico e vegetazionale;
  3. in merito al vincolo idrogeologico: 

a) lungo i tratti di tracciato ricadenti su versanti non preliminarmente indagati e con modalità in trincea, dovranno essere effettuate preliminari indagini geognostiche di dettaglio di tipo diretto/indiretto, atte a verificare lo spessore delle coltri superficiali potenzialmente instabili ed a conferma della stabilità ed assetto idrogeologico rilevato; a garanzia della sicurezza dello stato dei luoghi, sia in fase di lavoro che nella situazione finale di progetto, la condotta dovrà essere attestata entro le facies del substrato formazionale inalterato; 

b) qualora nelle aree di versante di cui al punto precedente non sia possibile attestare direttamente la condotta entro facies del substrato formazionale inalterato o, comunque, sufficientemente stabili anche nelle condizioni di lungo termine, andranno condotti opportuni approfondimenti di indagine con valutazioni ed analisi circa la stabilità di sito locale provvedendo, se necessario, anche all’adozione congiunta di idonee opere di mitigazione e/o bonifica/consolidamento; 

c) l’attraversamento di zone interessate da formazioni vegetali assimilabili ad aree forestali (secondo la definizione di cui alla D.Lgs 42/2004 e Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018 –R.E.R.), depositi di versante, aree calanchive e/o in dissesto (quiescente, attivo o paleofrane), dovrà essere eseguito preferibilmente tramite tecniche di microtunnelling attestando la condotta entro le facies del substrato formazionale inalterato;

d) allo scopo di minimizzare l’impatto dei lavori e le movimentazioni di terreno, nei tratti in corrispondenza di aree forestali o caratterizzate da potenziale instabilità del versante, la larghezza delle piste di lavoro dovrà essere ridotta al massimo, con movimentazioni di mezzi e di terreno ammesse solamente in corrispondenza del tracciato di posa e di limitate zone accessorie necessarie al passaggio dei mezzi d’opera, riducendo al minimo gli accumuli temporanei di terreno e/o di deposito dei materiali;

4. al fine del rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva dovranno essere:

  • riviste le superfici dei poligoni proposti che, rispetto alla Carta Forestale della Provincia di Rimini, non può essere ridotta; si precisa che al fine della presente valutazione è sufficiente modificare le porzioni dei poligoni di bosco (individuati nella cartografia trasmessa) interessati dagli interventi in progetto;
  • rivista la “forma di governo” e la “tipologia di bosco” dei singoli poligoni sulla base di quanto indicato nella Carta Forestale, modificandola ove concretamente difforme;
  • in merito alle aree occupate da vegetazione arborea cartografate in progetto ma non presenti nella carta forestale, si possono mantenere le specifiche indicate;
  • nuovamente determinato il valore degli oneri compensativi da versare sul fondo regionale al termine della revisione;
  • verificati inoltre se gli interventi interessano soprassuoli ascrivibili a tipologie boschive non trasformabili o ad alberi monumentali;
  • dedicate particolari attenzioni a quanto riportato sui “Piani di coltura” degli imboschimenti/rimboschimenti, sia che si tratti di impianti di arboricoltura o “boschi permanenti”;

5. solo a seguito del corretto recepimento delle prescrizioni di cui al punto precedente e del versamento degli oneri compensativi sul fondo regionale, si potrà ritenere perfezionato il procedimento autorizzatorio in via definitiva e procedere agli interventi previsti; tali adempimenti dovranno pertanto essere svolti prima del rilascio del progetto definitivo da parte del MISE, e se ne dovrà dare opportuna informazione all’Unione dei Comuni Valmarecchia;

6. il versamento degli oneri compensativi sul fondo regionale dovrà avvenire entro 60 giorni dall’approvazione della delibera di giunta regionale del presente procedimento di VIA;

7. al fine di poter programmare efficacemente interventi di ripristino e rimboschimento attingendo al sopraccitato fondo regionale, i Comuni interessati dagli interventi di progetto dovranno verificare la presenza di aree disponibili e dovranno comunicarle alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Parchi);

8. in merito alle operazioni di ripristino, al fine del rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva si chiede di:

  • di porre particolare attenzione nella ricompattazione del terreno prima del re-impianto delle essenze arboree (boschi, boschetti, arbusteti, filari o siepi che siano) al fine di evitare successivi ed evidenti abbassamenti del terreno di riporto;
  • di assicurare una manutenzione degli impianti effettuati per almeno 5 anni dalla messa a dimora, intervenendo se e dove necessario sulla pulizia delle aree, sulla regimazione delle acque superficiali e sostituendo le fallanze;

9. per quanto riguarda gli aspetti archeologici:

  • dovranno essere effettuate verifiche preventive, mediante l’esecuzione di trincee/sondaggi al fine di verificare la presenza di stratigrafie e/o evidenze archeologiche o nel caso di zone impervie contestuali al cantiere da concordare con la Soprintendenza;
  • la direzione lavori dovrà comunicare, con congruo anticipo, alla Soprintendenza la data di inizio delle indagini archeologiche preventive al fine di concordarne i tempi e le modalità; inoltre al fine preventivo anche le operazioni di bonifica bellica dovranno essere sottoposte ad una verifica archeologica; (Mibac aut. paesaggistica)
  • le trincee e i sondaggi dovranno fare riferimento ai siti segnalati all’interno della relazione archeologica preliminare; tutte le operazioni di ricerca archeologica e di controllo in corso d’opera dovranno essere effettuati da professionisti in possesso di adeguata specializzazione, i cui curricula dovranno essere sottoposti alle soprintendenze competenti;
  • considerando che è stata riscontrata la presenza di 88 siti archeologici non delimitabili con precisione, tutte le attività di scavo, sia cantieristiche sia operative, dovranno essere sottoposte a un controllo archeologico in corso d’opera da parte di ditte archeologiche specializzate;
  • anche per il tratto relativo alla dismissione si dovranno sottoporre a controllo le sezioni esposte e nel caso di allargamenti o approfondimenti del vecchio scavo della conduttura sarà necessario il controllo archeologico in corso d’opera;

10. in Comune di Rimini si riscontra la presenza di una “Zona di rispetto delle opere di captazione di acque ad uso idropotabile in servizio” (Tavola Vincoli n.3 del PSC) presso la località Ca' Leonardi (via Valdazze) e pertanto dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute all'art.2.24 del PSC_N e all'art.3.7 delle norme di PTCP;

11. per limitare gli impatti negativi sulla risorsa suolo dovranno essere distinte le diverse litologie dei materiali incontrati nello scavo nonché lo strato di suolo superficiale. La sequenza litologica e pedologica dovrà essere rispettata nella fase del rinterro della condotta e la successiva compattazione non dovrà avvenire meccanicamente;

12. i materiali di risulta a fine lavori dovranno essere trasferiti in discariche autorizzate allo smaltimento, curando la completa rimozione di tutti i residui di lavorazione;

13. laddove risulterà necessario provvedere con opere di ripristino dei corsi d’acqua (sponde, alveo, difese), si consiglia di utilizzare massi naturali che dovranno essere, litologicamente e cromaticamente, compatibili con le litologie presenti inalveo; si dovrà provvedere all’intasamento con terreno vegetale, inerti di piccola pezzatura e ammendante agricolo, in modo da consentire l’attecchimento della vegetazione;

14. relativamente al Comune di Talamello:

  • in località “Borgnano”, per una armonica integrazione ambientale, gli imbocchi della galleria da eseguirsi dovranno essere adeguatamente chiusi con massi ciclopici (concatenati tra loro ed allettati con malte cementizie) dello stesso materiale calcareo del luogo;
  • il materiale lapideo che verrà asportato durante le fasi di scavo, per la realizzazione della galleria prevista in località “Borgnano”, dovrà essere accantonato sulle particelle n. 420 e 429 del foglio catastale 7, già di proprietà del Comune di Talamello per un successivo riutilizzo da parte di quest’ultimo in opere di urbanizzazione sul proprio territorio di competenza; Snam Rete Gas procederà al rispetto della stessa previa verifica di fattibilità rispetto alla normativa di settore inerente la materia terre e rocce da scavo;
  • il procedimento di determinazione della indennità per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dovrà tenere conto della potenzialità edificatoria della sottozona urbanistica “F1.3” e della necessità già espressa dal Comune di realizzare un cartello pubblicitario bifacciale di grandi dimensioni nell’area identificata catastalmente al foglio 7 con la particella n. 404 per la promozione delle manifestazioni e degli eventi che si svolgono nell’Alta Valle del Marecchia, che con il nuovo metanodotto verrà ricompresa nella relativa fascia di servitù;

15. nel Comune di San Leo gli imbocchi della galleria da eseguirsi in località "Ponte Santa Maria Maddalena", per una armonica integrazione ambientale, dovranno essere adeguatamente chiusi con massi ciclopici debitamente (concatenati tra loro ed allettati con malte cementizie) dello stesso materiale calcareo del luogo;

16. nei tratti ove il tracciato interferisce con captazioni idropotabili esistenti (Secchiano e Ponte Molino Baffoni nel Comune di Novafeltria, Pian San Polo -Albereto nel Comune di Maiolo) e di progetto (Ponte Molino Baffoni nel Comune di Novafeltria), dovranno essere adottate tutte le necessarie cautele a garanzia dell’integrità della risorsa idrica con particolare riguardo alle fasce di rispetto e tutela assoluta delimitate ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

17. i tratti del tracciato del vecchio metanodotto, una volta dismessi e bonificati, saranno sgravati dalle relative servitù tuttora in essere e, quindi, i terreni interessati dovranno tornare nella piena disponibilità dei relativi proprietari;

18. in Comune di Verucchio dovranno essere eseguite a cura e spese di SNAM RETE GAS spa le opere di compensazione ambientale correlate al ripristino dei luoghi interessati dall’esecuzione dell’opera, in particolare dovranno essere realizzate opere di regimazione idraulica della zona compresa tra via Della Greppa, via Del Tesoro, e via Casetti, finalizzate alla tutela del capannone comunale e delle abitazioni private contigue, da attuarsi contestualmente all’esecuzione della condotta secondaria di SNAM sino al punto di consegna di via del Tesoro, secondo le indicazioni che fornirà l’Ufficio LL.PP. comunale;

19. in Comune di Casteldelci: 

  • dovranno essere eseguite a cura e spese di SNAM RETE GAS spa contestualmente alla realizzazione dei lavori principali, tutte le opere e gli accorgimenti necessari alla messa in sicurezza e al rifacimento delle strade vicinali, non limitatamente al solo tratto di attraversamento, ma esteso fino al punto imputabile alle attività del cantiere;
  • si raccomanda che nella realizzazione vengano adottate le migliori tecnologie disponibili, affinchè l’esercizio del metanodotto avvenga sempre e solo in condizioni di assoluta sicurezza, tenuto conto della particolare ed eterogenea natura geologica dei terreni interessati;
  • siano limitate allo stretto indispensabile le manomissioni del suolo e vengano assicurati i perfetti ripristini delle aree oggetto di scavo/intervento;
  • sia garantito il ripristino della rete stradale e delle infrastrutture danneggiate dall’esecuzione dei lavori;
  • venga posto a carico dell’esecutore dei lavori l’onere di produrre idonea fideiussione a garanzia di quanto sopra;

20. nel territorio del Comune di Santarcangelo:

  • gli attraversamenti di Via Savina e Via Gualdo (strade asfaltate) e di Via Corpolò Fossatone (unica strada di accesso ai fondi agricoli), dovranno essere eseguiti mediante trivellazione/ spingi tubo;
  • in corrispondenza dell’attraversamento di Via Savina, è presente un collettore delle acque piovane e un manufatto di tombinamento del fosso stradale (lato Rimini); l’attraversamento mediante trivellazione/spingi tubo dovrà essere posto ad una profondità inferiore a tali manufatti, in modo di evitarne la compromissione;
  • dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute negli articoli normativi di riferimento per ambiti, vincoli, tutele e rispetti di PSC e RUE;
  • le opere di dismissione del metanodotto esistente non dovranno interferire con la viabilità comunale; per tali tratti quindi si dovrà provvedere ad effettuare le rimozioni del metanodotto sino ai margini della viabilità, mentre le porzioni insistenti nel sottosuolo stradale dovranno essere adeguatamente riempite nel rispetto delle normative vigenti;
  • rimane altresì a carico della società scrivente l’onere di ripristino del piano viario qualora si verificassero cedimenti, fessurazioni o altri fenomeni dovuti ad assestamenti della sezione stradale;
  • dovrà essere avvisata l’amministrazione comunale 15 giorni prima dell’inizio dei lavori;

21. nel territorio del Comune di Rimini:

  • le opere di dismissione del metanodotto esistente non devono interferire con la viabilità comunale (in località Corpolò: via Cupa, via F.Sapori, via A.Ricci, via Baracchi, via Casalini; in località Spadarolo: via Valdazze), pertanto le porzioni insistenti nel sottosuolo stradale dovranno essere adeguatamente riempite nel rispetto delle normative vigenti ed in coerenza con analoghe situazioni d’interferenza emerse durante la conferenza dei servizi relativa alla VIA regionale. Rimane altresì a carico della Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. il monitoraggio della sede stradale interessata dall’attraversamento e l’onere di ripristino del piano viario qualora si verificassero cedimenti, fessurazioni o altri fenomeni dovuti ad assestamenti della sezione stradale;
  • dovrà essere garantito il mantenimento ed il ripristino dei fossi del reticolo idrografico minore così come previsto dal “Regolamento comunale sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18/4/2016 e mappati dalla Tavole approvate con D.D. n. 3161 del 28/12/2017 (in particolare Tav.4 località Spadarolo e Tav.5 località Corpolò);

22. in merito al Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo:

  • prima dell’inizio dei lavori deve essere realizzata la Fase 1 proposta attraverso l’effettuazione dei campionamenti e delle analisi di laboratorio, redigendo anche il progetto ai sensi del comma 4 dell’art.24 del DPR 120/2017;
  • gli esiti delle attività eseguite dovranno essere trasmessi al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, in quanto autorità competente per la VIA, e ad Arpae territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori;
  • qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

23. rispetto agli aspetti idraulici evidenziati dal nulla osta idraulico/autorizzazione di A.R.P.Civ. – Area Romagna:

  • la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione; 
  • il soggetto autorizzato dovrà preventivamente comunicare all’ A.R.P.Civ. Area Romagna, (mediante il fac-simile debitamente compilato da trasmettere con cinque giorni di anticipo via mail a stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, la data di inizio dei lavori, la presunta durata degli stessi, l’accesso all’area demaniale, i mezzi impiegati; dovranno essere inoltre rispettare le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dell’A.R.P.Civ. – Area Romagna; 
  • prima di procedere alla realizzazione delle opere in alveo a protezione delle sponde la soc. Snam dovrà concordare con l’A.R.P.Civ. tutti i tracciamenti delle opere in progetto al fine verificare se lo stato dei luoghi ha subito variazioni rispetto a quanto riscontrato in fase di progettazione; 
  • il Servizio Area Romagna resta, in ogni caso, sollevato da qualunque responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone o cose durante l’esecuzione dei lavori, nonché estraneo da eventuali controversie conseguenti all’esercizio dell’autorizzazione accordata; 
  • l’A.R.P.Civ. resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all’esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi; 
  • tenuto conto che le lavorazioni si svolgeranno all'interno di aree esondabili di un corso d'acqua, è necessario che la ditta esecutrice dei lavori attui l’immediato allontanamento di persone, mezzi e attrezzature in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità bollettino consultabile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. La presente disposizione dovrà essere eseguita fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo); nel periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica l’area in oggetto non potrà essere utilizzata; 
  • sulle aree demaniali ricadenti all’interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso; 
  • il concessionario o l'ente esecutore dovranno dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all’indirizzo di posta elettronica certificata stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 051-4689631), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all’habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento; 
  • ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d’uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.P.Civ. - Area Romagna; 
  • la manutenzione e la pulizia dell’area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono 
  • autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'A.R.P.Civ. - Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente; 
  • si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell’ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.; 
  • per tutti i tratti di condotta che interessano sia l’alveo che le aree esondabili con tempo di ritorno pari a 200 anni cosi come cartografate dal PAI dovranno essere presentati all’Area Romagna dell’Agenzia di Protezione Civile, particolari esecutivi, corredati di planimetria sezioni e profili longitudinali dai quali emerga un franco non inferiore a mt. 4,00 dal fondo alveo attuale all’estradosso della condotta;
  • dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate in sede di rilascio della concessione demaniale di cui sopra; 
  • la Soc. Snam Rete Gas S.p.A. è tenuta a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'L’Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti; 
  • la Soc. Snam Rete Gas S.p.A. dovrà predisporre, in sede di progetto esecutivo, di cui sopra una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpae.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità. Copia di detta procedura, redatta da un tecnico e firmata dal titolare dell’autorizzazione dovrà essere depositata presso il Servizio Area Romagna;
  • le opere in progetto rientrano in area esondabile dagli eventi di piena significativi, pertanto questo aspetto deve essere tenuto sempre in considerazione nell'organizzazione di tutte le attività e dovrà essere chiaramente segnalato ai fruitori con apposita segnaletica;

24. rispetto alle interferenze con il reticolo di bonifica si prescrive il rispetto delle seguenti distanze minime e le seguenti condizioni esecutive per la realizzazione del nuovo metanodotto con posa di condotta in pressione DN650 (26’) sp. 11,1 (uni-en) e relative opere connesse (scavo, posizionamento nuova tubazione, rinterro, predisposizione opere interconnesse, ripristino stato dei luoghi):

  • le tubazioni di progetto nel loro tragitto dovranno essere adeguatamente protette con tubo camicia ed opportunamente segnalate con paletti fuori terra, che andranno posizionati per canali a cielo aperto a distanza minima di 5 metri dal ciglio del canale ovvero dal piede dell’argine se il canale risulta arginato, mentre per canali tombinati a distanza minima di 2 metri dal sedime demaniale del canale stesso; 
  • gli attraversamenti in sub-alveo dovranno essere eseguiti avendo cura di mantenere un franco minimo di 1 metro tra la quota del fondo canale originaria, ovvero dall’estradosso inferiore del manufatto di tombinatura per canali tombinati, e l’estradosso del tubo-camicia. Tale franco verrà maggiorato di 0,50 metri qualora la posa della tubazione avvenga con tecnica del microtunneling. Eventuali deviazioni altimetriche dovranno risultare per canali a cielo aperto a distanza minima di 2 metri dal limite del fondo alveo e dal ciglio di sponda ovvero 3 metri dal piede dell’argine per canali arginati, mentre per canali tombinati a distanza minima di 3 metri dal limite esterno del manufatto di tombinatura del canale stesso; 
  • in fase di esecuzione dei lavori andrà mantenuta l’officiosità idraulica del canale, con adeguati accorgimenti da concordare con il personale consortile; 
  • in caso di modalità di posa della nuova condotta senza spingitubo, la sezione idraulica del canale andrà correttamente ripristinata per un tratto complessivo di almeno 20 metri, ovvero 10 metri per parte rispetto all’asse della condotta di progetto, con eventuali accorgimenti da definire in sede di rilascio dell’autorizzazione/concessione all’esecuzione delle opere con l’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica Romagna, e che potrebbero includere eventuali difese spondali con pali di castagno e/o pietrame calcareo, a completa cura e spese della Ditta richiedente, da dettagliare se previste nella documentazione di progetto. In ogni caso non saranno autorizzati interventi privi di adeguate opere di ripristino e stabilizzazione della originaria sezione d’alveo del canale; 
  • la sezione di scavo per la realizzazione dei pozzi di spinta in destra e sinistra idraulica del canale, necessari in caso di spingitubo, dovrà avere il limite lato canale a distanza minima di 3 metri dal ciglio di sponda del canale stesso; 
  • i parallelismi in destra e sinistra idraulica dovranno avere distanza minima di 5 metri per i canali principali e 3 metri per i canali secondari, misurati dal ciglio/piede scarpata esterno/confine di proprietà demaniale, in destra e sinistra idraulica. Dette distanze andranno riferite al limite esterno della condotta di progetto. In caso di canali tombinati la distanza minima si riduce a metri 3 anche per i canali principali. Per quest’ultimo caso il Consorzio si riserva di imporre distanze maggiori in caso di manufatti con sezione idraulica non idonea; 
  • vista l’importanza dell’opera da realizzare si consiglia, ove possibile, di collocare il tracciato di progetto al di fuori della fascia di rispetto consorziale (10 metri); 
  • la costruzione degli impianti di linea e delle stazioni di riduzione di pressione/lancio/ricevimento, dovranno obbligatoriamente avvenire a distanza non inferiore di 10 metri per i canali principali, ovvero di 6 metri per i canali secondari;
  • le fasce di transito di 5 metri dal ciglio di sponda in dx e sx idraulica del canale, di cui all’ 1rt. 5 del Regolamento di Polizia idraulica, dovranno essere sempre rese disponibili e libere sia dall’eventuale deposito di materiali di posteggio dei mezzi d’opera, sia in fase di esecuzione lavori rispetto alle aree di occupazione temporanea del cantiere, sia a lavori ultimati, per consentire il passaggio dei mezzi consortili nell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale; 
  • durante le fasi di posa per la realizzazione della nuova infrastruttura e ripristino dello stato dei luoghi, andranno adottati adeguati accorgimenti per evitare di danneggiare il manufatto di tombinatura del canale ovvero l’alveo del canale stesso, mantenendone inalterata l’originaria officiosità di deflusso;

25. rispetto alle interferenze con il reticolo di bonifica per la dismissione del metanodotto esistente con condotta attualmente in esercizio, con messa fuori esercizio, recupero con attraversamento del canale consorziale e ripristino è necessario:

  • in fase di esecuzione dei lavori andrà mantenuta l’officiosità idraulica del canale, con adeguati accorgimenti da concordare con il personale consortile;
  • in caso di modalità di posa della nuova condotta senza spingitubo, la sezione idraulica del canale andrà correttamente ripristinata per un tratto complessivo di almeno 20 metri, ovvero 10 metri per parte rispetto all’asse della condotta di progetto, con eventuali accorgimenti da definire in sede di rilascio dell’autorizzazione/concessione all’esecuzione delle opere con l’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica Romagna, e che potrebbero includere eventuali difese spondali con pali di castagno e/o pietrame calcareo, a completa cura e spese della Ditta richiedente, da dettagliare se previste nella documentazione di progetto. In ogni caso non saranno autorizzati interventi privi di adeguate opere di ripristino e stabilizzazione della originaria sezione d’alveo del canale;
  • le fasce di transito di 5 metri dal ciglio di sponda in dx e sx idraulica del canale, di cui all’ 1rt. 5 del Regolamento di Polizia idraulica, dovranno essere sempre rese disponibili e libere sia dall’eventuale deposito di materiali di posteggio dei mezzi d’opera, sia in fase di esecuzione lavori rispetto alle aree di occupazione temporanea del cantiere, sia a lavori ultimati, per consentire il passaggio dei mezzi consortili nell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale;
  • durante le fasi di posa per la realizzazione della nuova infrastruttura e ripristino dello stato dei luoghi, andranno adottati adeguati accorgimenti per evitare di danneggiare il manufatto di tombinatura del canale ovvero l’alveo del canale stesso, mantenendone inalterata l’originaria officiosità di deflusso;

26. le condizioni riportate ai due punti precedenti dovranno essere rispettate per la progettazione esecutiva degli interventi, attraverso la presentazione di specifiche richieste autorizzative al Consorzio di Bonifica che potrà apportare ulteriori condizioni finalizzate al rispetto delle distanze minime consentite;

27. in caso di intersezioni tra condotte idriche interrate gestite da Romagna Acque e il metanodotto è necessario:

  • richiedere al gestore dell’acquedotto un preventivo per la realizzazione, con spese a carico di Snam Rete Gas, delle necessarie opere di protezione catodica al fine di scongiurare la corrosione elettrolitica delle tubazioni; 
  • eseguire un sopralluogo preliminare congiunto per il picchettamento ed eventuale esecuzione di un saggio preventivo per definire la posizione, la profondità di interramento dell’acquedotto nei punti interessati dalle interferenze con il tracciato del metanodotto e conseguentemente mettere in atto eventuali azioni che si rendessero necessarie oltre a quelle previste nel progetto trasmesso da Snam Rete Gas; 
  • assicurare la messa in opera di opportune protezioni metalliche (lastre in c.c.a, bauletto i cls, beole) per evitare la trasmissione di carichi pesanti all’acquedotto;
  • nell’area denominata “drenaggio laghetti Zaganti” che sorge a margine del fiume Marecchia nel Comune di Verrucchio, i rapporti patrimoniali relativi ai terreni distinti al Foglio 22 particelle 1,5,7,10,12,14 saranno regolarizzati attraverso una specifica Concessione per l’occupazione di suoli demaniali che sarà redatta da Romagna Acque S.p.A;
  • in caso di parallelismo con la condotta idrica DN300 mm, il metanodotto dovrà essere posto alla distanza di almeno 3,5 metri dall’asse dell’acquedotto;

28. rispetto alle interferenze con gli impianti della società e-distribuzione S.p.A, con nota del 24/05/2017, ha fornito al Proponente le planimetrie relative alla posizione degli impianti da loro gestiti, situati nelle vicinanze del metanodotto, precisando che tale posizionamento è puramente indicativo. A tale proposito:

  • sarà necessario, prima di intraprendere i lavori in prossimità di detti impianti elettrici, prendere contatto con la Zona di Rimini UO1 per predisporre adeguati interventi per l’attuazione delle norme di sicurezza e per l’aggiornamento su eventuali lavori eseguiti;
  • qualora gli impianti elettrici si rendessero incompatibili con i lavori in progetto, dovrà essere richiesto lo spostamento o la messa in sicurezza con largo anticipo;
  • oltre al pagamento degli oneri quantificati, lo spostamento degli impianti resta subordinato all’acquisizione da parte dell’ENEL dell’autorizzazione alla costruzione di cui alla L.R. 10/93, dei Nulla-Osta per gli attraversamenti di eventuali OO.PP e delle necessarie servitù di elettrodotto e/o all’acquisizione di eventuali terreni;

29. al fine di ridurre il più possibile le perturbazioni sul sistema ambientale dei Siti di importanza comunitaria interessati, dovranno essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure di mitigazione:

a) i lavori interni ai Siti di Rete Natura 2000 dovranno essere evitati nel periodo 16 marzo – 15 luglio, periodo che coincide con le fasi riproduttive di molte specie di avifauna ed erpetofauna, nei luoghi specifici di intervento (cfr. Misure Generali e Misure Sito Specifiche di Conservazione, Delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22.01.2018); 

b) per eseguire i lavori previsti all’interno dei Siti di Rete Natura 2000 (infrastrutture provvisorie, allestimento di cantieri mobili, collocazione degli impianti) utilizzare, per quanto possibile, l’esistente rete di viabilità minore e non realizzare nuove piste carrabili; 

c) al termine dei lavori, in ciascuno dei Siti di Rete Natura 2000 interessati dal progetto, al fine di mitigare l’incidenza della realizzazione della linea in progetto e di garantire il completo recupero vegetazionale e funzionale, ripristinare gli habitat forestali (Boschi ripariali e Querceti) con una superficie pari a quella sottratta.

d) nel corso dell'apertura dell'area di asservimento (fascia di 20 + 20 metri attorno alla condotta e fascia di 13,5 m + 13,5 m attorno alle condotte derivate) all’interno dei Siti di Rete Natura 2000, conservare e accantonare il terreno vegetale e lo strato di humus per poi riutilizzarlo in fase di ripristino.

e) All’interno dei Siti di Rete Natura 2000 è da preferire l’impiego di macchine ed attrezzature di modeste dimensioni, con preferenza di macchine gommate rispetto a quelle cingolate, adeguate alla viabilità e alla sentieristica esistente ed omologate in conformità alle normative dell’Unione Europea, per ridurre al massimo il rumore e l’emissione di polveri fini in atmosfera e la compattazione del suolo;

30. rispetto ai tratti di metanodotto in dismissione si dovrà evitare lo smantellamento attraverso inertizzazione:

a) al fine di ridurre l’impatto della fase di cantiere, almeno nei casi in cui questa si trovi a passare in habitat di interesse comunitario e in particolare:

  • nel SIC IT4090002 “Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”, evitare lo smantellamento della linea in dismissione (60 m su habitat 92 A0) e al termine dei lavori, ripristinare 0,15 ha di habitat 92A0 relativi al passaggio della linea in progetto;
  • nel SIC IT4090003 “Rupi e Gessi della Valmarecchia”, evitare lo smantellamento della linea in dismissione (215 m su habitat 3240 in compresenza con 92A0; 160 m su habitat 3270 occasionalmente in compresenza a 3240; 40 m su habitat 91AA*; 505 m su habitat 92A0); al termine dei lavori ripristinare 0,11 ha di habitat prioritario 91AA* e 1,53 ha di habitat 92 A0;
  • nel SIC IT4090004 “Monte San Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno”, ripristinare 0,029 ha di habitat prioritario 91AA* e 0,25 ha di habitat 92A0;
  • nel SIC IT4090005 “Fiume Marecchia a Ponte Messa”, al termine dei lavori ripristinare 0,07 ha di habitat 92 A0;

b) si chiede di mantenere in sito, inertizzandolo, i tratti del medesimo che attraversano depositi di frana attivi così come delimitati nella tavola D del PTCP, al fine di non alterare ulteriormente, con le operazioni di rimozione, l’equilibrio instabile del versante in cui si collocano;

c) per limitare al massimo l’interferenza con l’assetto geologico ed idrogeologico del territorio, i lavori di bonifica del tracciato esistente dovranno essere realizzati e completati secondo il progetto presentato, con l’avvertimento di inertizzare adeguatamente ed in via definitiva (senza rimozione delle condotte) tutti i tratti interessanti zone in cui sono presenti formazioni vegetali assimilabili ad aree forestali (comprese le formazioni lineari, boschetti ecc.) secondo la definizione di cui D.Lgs 42/2004 e del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1/8/2018 - Regione Emilia-Romagna;

d) l’inertizzazione delle condotte dovrà essere garantita anche nei tratti di ripristino in corrispondenza di aree in dissesto (sia attive che quiescenti) qualora le condizioni di intervento per il ripristino non garantiscano una sufficiente sicurezza o siano difformi da quanto previsto nelle specifiche schede geologico-
tecniche; 

30.bis al fine di garantire l’indispensabile ripristino morfologico, vegetazionale ed ecologico dei luoghi alterati nei Siti di Rete Natura 2000, con particolare riguardo alla ricostruzione degli habitat forestali di interesse comunitario modificati dal progetto, il richiedente dovrà presentare all’Ente Parchi e Biodiversità –Romagna ai fini di acquisirne il parere, prima dell’inizio lavori, il progetto esecutivo di ripristino morfologico, vegetazionale ed ecologico (in scala 1:2000) che contenga dettagliate informazioni su: tipo e dimensioni delle formazioni che si intendono realizzare, composizione delle specie, collocazione topografica, schema di impianto, tempi di esecuzione e programma di cura e manutenzione dell'impianto. 

31. relativamente alla fase di cantiere:

  • adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo, durante le operazioni di scavo e di copertura, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti; 
  • l’alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti devono avvenire a distanza di sicurezza dal corso d’acqua (almeno 4 m) e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale; 
  • adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l’inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo; 
  • utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto di materiali inerti; 
  • al termine dei lavori i cantieri devono essere tempestivamente smantellati e deve essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati e dei rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; nell’occasione devono essere allontanati anche i rifiuti di altra origine eventualmente presenti nell’area, 
  • le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere sottoposte a tempestivo recupero e ripristino morfologico e vegetativo;

32. in merito agli aspetti paesaggistici:

  • prestare particolare attenzione alla salvaguardia della vegetazione arborea e arbustiva presente in loco, avendo cura di ricomporre le aree boscate interessate dall’intervento con implementazione di essenze arboree di pronto effetto, di altezza non inferiore a 3,5 m, opportunamente disposte, fino alla ricucitura dell’area boscata;
  • tutte le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate con l’assistenza di esperti botanici e agronomi e con l’obbligo di una verifica dell’attecchimento e vigore delle essenze piantate entro 3 anni dall’impianto. Le essenze trovate essiccate andranno sostitute con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Tali opere di mitigazione vegetale dovranno essere effettuate in contemporanea al procedere dei cantieri;
  • la vegetazione impiegata nelle opere di recupero, ripristino, mitigazione e mascheramento dovrà essere possibilmente di provenienza locale;
  • dovrà essere salvaguardata quanto più possibile la vegetazione ripariale nei tratti che interessano i corsi d’acqua;

33. in Comune di Santarcangelo di Romagna dovranno essere previste misure di compensazione e riequilibrio ambientale ai sensi dell’art.1, comma 4, lettera f della L 239/2004; gli interventi di compensazione sottoindicati dovranno essere condivisi con il proponente tramite appositi accordi da realizzare con il Comune entro la data di inizio dei lavori: 

  • in particolare tenuto conto della delibera di consiglio comunale di Santarcangelo n. 5/2019 e che l’opera determina nel suo complesso impatti ambientali e disagi derivati dalla realizzazione delle opere e dal tempo necessario al ripristino del territorio allo stato originale, sia per le aree pubbliche, sia per attività produttive agricole interessate, si stabilisce sin d’ora quale opera di compensazione aggiuntiva la realizzazione di un “Bosco per la Città” da realizzarsi nelle frazioni interessate secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale di sede di esecuzione delle opere, e interventi di cura volti alla salvaguardia degli esemplari di alberi secolari censiti nel territorio coinvolti dalle realizzazione del metanodotto;
  • inoltre circa le interferenze e le limitazioni che l’opera in progetto impone sull’area ad Attrezzature e spazi collettivi destinata alla Scuola Elementare di San Martino dei Mulini, si ravvisa l’esigenza di prevedere forme di compensazione degli impatti ambientali e dei disagi derivanti in capo al plesso scolastico suddetto mediante la realizzazione, a carico di SNAM, di interventi di riqualificazione del giardino scolastico e adeguato intorno, secondo contenuti e modalità da concordare con l’Amministrazione Comunale prima dell’inizio dei lavori, inclusivi di piantumazioni, arredi, recinzioni, e quant’altro occorra;

34. in Comune di Rimini per quanto attiene la presenza di alberature e siepi presenti lungo il tracciato del nuovo metanodotto e dei tratti in dismissione, non essendo presenti tavole di progetto di dettaglio del verde esistente, si precisa che dovrà essere rispettato quanto previsto dal “Regolamento Comunale del Verde pubblico e privato”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 27/3/2001; 

35. in merito alla pericolosità locale del territorio (art5 della LR 19/08):

  • preliminarmente alla fase esecutiva, dovranno essere effettuate appropriate indagini geognostiche atte al riconoscimento degli spessori dei depositi di dissesto interessati dal nuovo tracciato del metanodotto, che non dovranno essere perturbati dalle operazioni necessarie al loro attraversamento. Potranno naturalmente essere utilizzati anche dati pregressi, purchè riferiti ad indagini svolte nelle immediate vicinanze del tracciato;
  • l’attraversamento degli alvei, appartenenti sia al reticolo idrografico principale che al minore, così come individuati e cartografati nella Tavola D del PTCP, dovrà avvenire in maniera completamente interrata, per non interferire col regime idraulico dei medesimi. Questa prescrizione può essere superata qualora il Nulla Osta Idraulico che verrà rilasciato per l’attraversamento da parte dell’Autorità Idraulica competente indicherà modalità esecutive differenti;
  • il materiale litoide estratto durante le attività di cantiere, al netto di quello che verrà riutilizzato, dovrà essere ricollocato in sito, essendo vietata la sua commercializzazione;

36. rispetto al sistema forestale e boschivo (art. 5.1 del PTCP e alla Carta forestale:

  • non sono comunque ammissibili interventi che compromettano gli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filari, tutelati o meritevoli di tutela individuati dalla Carta Forestale. Dovranno inoltre essere salvaguardati le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide e i margini boschivi; 
  • dovrà comunque essere evitato o limitato al massimo il danneggiamento degli elementi lineari come individuati nella Carta Forestale (Carta degli elementi lineari) e l’interessamento delle aree forestali riportate dalla Tav. B e dalla Carta Forestale; 
  • le opere di ripristino del sistema forestale e degli elementi lineari dovranno utilizzare specie autoctone coerenti con le caratteristiche degli ambiti attraversati (si suggerisce l’adozione del disco pacciamante biodegradabile e l’utilizzo di semenzali in fitocellula di 1 o 2 anni per favorire la fase di attecchimento e si chiede di rispettare le disposizioni del Servizio fitopatologico regionale in particolare in merito alla specie arbustiva Crataegus monogyna soggetto alle limitazioni della determinazione regionale n. 21288 del 18/12/2018;
  • le cure colturali previste per i rimboschimenti (come descritte nell’elaborato LA-E-83009 - pag. 95) che dovranno essere protratte per 5 anni anche per eventuali nuovi semenzali la cui messa a dimora si rendesse necessaria in caso di mancato attecchimento;

37. rispetto ai corsi d’acqua e fasce arginali (art. 2.2 e 2.4 del PTCP):

  • dovranno essere limitati il più possibile gli attraversamenti dei corsi d’acqua. Tutti gli interventi dovranno comunque limitare al massimo gli impatti qualitativi e quantitativi sulla risorsa idrica, sulla fauna (adottando tutte le misure utili di protezione) e sulla vegetazione ripariale e dovranno essere evitati restringimenti della sezione trasversale;

38. in riferimento alle interferenze con aree perimetrate dal PSAI segnalate dalla Provincia di Rimini, si evidenziano le seguenti criticità idrogeologiche che dovranno essere approfondite nella fase esecutiva per individuare eventuali soluzioni tecniche volte a minimizzare il rischio di versante: 

  • Comune di San Leo – (Attraversamento di zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati – Tavola 6) – Area 1 (2.14_P) come indicato nel documento SPC. LA-E-83015;
  • Comune di Novafeltria – (Attraversamento di zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati – Tavola 9) - Area 6 (2.22_R) come indicato nel documento SPC. LA-E-83015 Area 6 (2.22_R);
  • Comune di Pennabilli - Attraversamento di zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare – Tavola 11) – Area 13 come indicato nel documento SPC. LA-E-83015e area 14 come indicato nel documento SPC. LA-E-83015;
  • Casteldelci – (Attraversamento di zone instabili per fenomeni di dissesto attivi – Tavola 14) - fenomeno franoso che è lambito dal tracciato;

b) la presente procedura si conclude quindi positivamente, fatti salvi gli atti di assenso comunque denominati che si rendessero eventualmente necessari in relazione alla progettazione esecutiva;

c) l’Autorizzazione del metanodotto principale facente parte della rete nazionale dei gasdotti, ai sensi del art. 52 quinquies del DPR 327/2001, sarà rilasciata successivamente al provvedimento di VIA, dal Ministero per lo Sviluppo Economico, previa intesa con la Regione Emilia – Romagna;

d) la verifica di ottemperanza prevista dall’art. 28, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 dovrà essere effettuata solamente sulle prescrizioni ambientali di cui ai n.: 22, 29, 30a, 30b, 30c, 30bis, 31, 33, 35, 36, 38. Per tali prescrizioni la Conferenza di Servizi ha individuato i seguenti Enti che ne dovranno verificare l’ottemperanza:

  • n. 22 – Regione Emilia-Romagna (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale), Arpae Rimini;
  • n. 29, 30a, 30bis, 31 – Ente di Gestione Parchi Romagna;
  • n. 30b, 35, 36, 38 – Provincia di Rimini;
  • n. 30c - Unione di Comuni Valmarecchia;
  • n. 33 – Comune di Santarcangelo di Romagna;

e) in caso gli enti preposti verifichino la non ottemperanza di prescrizioni del Provvedimento di VIA, dovranno procedere alla comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA, che procederà come previsto dall’art. 29 del Dlgs 152/06 in termini di diffida e sanzioni;

f) il controllo sulla realizzazione e attuazione delle altre prescrizioni, dovrà essere effettuato direttamente dalle Autorità competenti degli atti provvedimentali rilasciati allegati alla DGR di approvazione della presente procedura di VIA;

g) il proponente è tenuto, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 9/1999, al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente rapporto ambientale e nelle autorizzazioni che saranno allegate alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione della presente procedura di VIA che avverrà successivamente alla conclusione della presente Conferenza di Servizi

h) di dare atto che in merito alla variante agli strumenti urbanistici presentati nel presente procedimento di VIA, visto l’assenso positivo espresso dai Comuni interessati sia sul tratto nazionale del metanodotto sia sui tratti regionali, del parere sulla variante e sulla VAS/VALSAT espresso dalla Provincia di Rimini, il provvedimento di VIA comprensivo di autorizzazione di Arpae SAC Rimini costituisce variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati relativamente ai metanodotti di interesse regionale autorizzati da Arpae SAC Rimini;

i) di dare atto che il provvedimento di VIA, come dettagliato al paragrafo 4 del presente atto, comprende i seguenti titoli/atti necessari alla realizzazione del progetto che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

  • Rapporto ambientale e piano preliminare di utilizzo (Allegato 1);
  • Valutazione di incidenza dell’Ente gestione parchi – Romagna (Allegato 2);
  • Parere sull’autorizzazione paesaggistica del MIBACT (Allegato 3);
  • Autorizzazione paesaggistica del Comune di Verucchio (Allegato 4);
  • Autorizzazione paesaggistica, trasformazione boschiva e vincolo idrogeologico dell’Unione Comuni Valmarecchia (Allegato 5);
  • Nulla-osta e autorizzazione idraulica dell’ARPCiv – Area Romagna (Allegato 6);
  • parere idraulico del Consorzio di bonifica (Allegato 7);
  • parere della Provincia di Rimini (Allegato 8);
  • autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei metanodotti di interesse regionale di Arpae SAC Rimini (Allegato 9);

j) l’Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po non ha inviato il parere di compatibilità con il PSAI del Bacino Marecchia-Conca previsto dalle norme di Piano, non ha partecipato alle sedute di Conferenza dei Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

k) il Comune di Rimini ha firmato il Rapporto ambientale e ha espresso il proprio parere favorevole (acquisito dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2019.202154 del 27/2/2019) che è stato condiviso in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva e le cui valutazioni e condizioni sono contenute nel Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;

l) il Comune di Santarcangelo di Romagna ha firmato il Rapporto ambientale e ha espresso il proprio parere (acquisito dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2019.140347 del 7/2/2019) che è stato condiviso in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva e le cui valutazioni e condizioni sono contenute nel Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;

m) il Comune di Sant’Agata Feltria ha firmato il Rapporto ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;

n) il Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi conclusiva, ha inviato una comunicazione (acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2019.204475 del 27/2/2019) nella quale si indica che non è necessario il nulla-osta e la valutazione di incidenza da parte dell’Ente parco; i contenuti di tale comunicazione sono stati condivisi in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva e sono presenti nel Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;

o) i Comuni di San Leo, Novafeltria, Talamello, Pennabilli, Casteldelci, Maiolo non hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi conclusiva, ma hanno inviato i propri pareri di competenza che stati condivisi in sede di Conferenza di Servizi conclusiva e sono acquisiti agli atti d’ufficio;

p) in merito alle interferenze con reti o infrastrutture, i gestori di tali beni e servizi pubblici hanno rilasciato i seguenti pareri e nulla-osta, acquisiti agli atti d’ufficio regionale, che sono stati condivisi in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva e le cui valutazioni e condizioni sono contenute nel Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera:

  • Romagna acque SpA (PG.2019.198409 del 26/2/2019),
  • Enel Distribuzione SpA (PG.2019.203192 del 27/2/2019),
  • Hera SpA (PG.2019.207436 del 28/2/2019),
  • Adrigas SpA (PG.2019.127731 del 4/2/2019),
  • Terna SpA (PG.2019.207385 del 28/2/2019);

q) il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha inviato il proprio parere di competenza (acquisito dalla Regione al PG.2019.202129 del 27/2/2019), tale parere è stato condiviso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva ed è agli atti d’ufficio regionale;

r) il Comando militare esercito “Emilia-Romagna” non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha inviato il nulla-osta interforze n.254-17 (acquisito dalla Regione al PG.2018.516992 del 26/7/2018), tale nulla-osta è stato condiviso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva ed è agli atti d’ufficio regionale;

s) l’ispettorato Territoriale Emilia-Romagna - Settore III° -Reti e Servizi di comunicazioni Elettriche del MISE non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi conclusiva, ha inviato una comunicazione circa il nulla osta alla costruzione di tubature metalliche sotterrate (acquisita dalla Regione al PG.2018.337922 del 10/5/2018) di cui la Conferenze dei Servizi ha preso atto; il nulla-osta di competenza verrà rilasciato in sede di autorizzazione del metanodotto da parte del MISE;

t) la Conferenza di Servizi, inoltre, ritiene necessario precisare che la procedura di verifica (screening) prevista dalla normativa vigente per le modifiche od estensioni di un’opera non debba essere attivata per modifiche gestionali che non comportino modifiche sostanziali o non sostanziali di interventi edilizi se prescritte nel presente verbale o che non comportano una modifica dell’opera autorizzata in sede del presente procedimento di valutazione ambientale;

u) la validità della presente valutazione, entro la quale deve essere realizzato il progetto è fissata in anni 10;

v) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Snam Rete Gas S.p.A.;

w) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione V, al Servizio Energia e Servizio Giuridico del Territorio della Regione Emilia-Romagna, alla Regione Toscana, all’Autorità distrettuale di bacino del fiume Po, Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile – Area Romagna, alla Provincia di Rimini e ai Comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Verucchio, San Leo, Novafeltria, Talamello, Maiolo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Casteldelci, all’ARPAE Sezione di Rimini, alla Soprintendenza archeologica dell’Emilia-Romagna per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale – Servizio V – Tutela paesaggio (MIBACT), al Consorzio di Bonifica della Romagna, alla Unione dei Comuni della Valmarecchia, Ente gestione parchi e biodiversità – Romagna, Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, Adrigas, Hera, Telecom, Enel distribuzione, Romagna acque, Terna, Comando provinciale vigili del fuoco di Rimini, Comando militare esercito, Ispettorato territoriale Emilia-Romagna del MISE;

x) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

y) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

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