n.170 del 23.11.2011 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni del Responsabile del Servizio Fitosanitario per la lotta contro il parassita da quarantena "Diabrotica virgifera virgifera Le Conte". Anno 2011

IL RESPONSABILE

Visti: 

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modificazioni e integrazioni;

- il decreto dirigenziale della Regione Lombardia 19 giugno 2002, n. 11669, recante “Disposizioni per il contenimento e controllo di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”;

- la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, e successive modificazioni e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modificazioni e integrazioni;

- il decreto dirigenziale 24 ottobre 2006, n. 10, della Regione Veneto, recante “Disposizioni per il contenimento e controllo di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”;

- il D.M. 08 aprile 2009, recante “Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”;

- lo Standard tecnico 22 gennaio 2010 del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera c), del DLgs 214/05, recante “Criteri di monitoraggio e di gestione delle infestazioni dell’organismo nocivo Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nel territorio italiano, in applicazione del D.M. 8 aprile 2009”;

- il decreto dirigenziale 5 febbraio 2010, n. 175, della Regione Liguria;

- la determinazione 10 settembre 2010, n. 957, della Regione Piemonte, recante “D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009. Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 8 aprile 2009 “Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”;

- la propria determinazione n. 12226 del 29 ottobre 2010, recante “Prescrizioni del responsabile del Servizio fitosanitario per la lotta contro il parassita da quarantena “Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”. Anno 2011”;

Considerato che tale insetto è inserito nelle liste di quarantena per l’Unione Europea (Dir. 2000/29/CE, All. I, Parte A, Sez. I, punto 10.4), che è pericoloso e diffusibile nel territorio anche attraverso determinate pratiche agricole, e che si configura come un grave rischio fitosanitario per il comparto maidicolo emiliano-romagnolo;

Preso atto dei risultati dei monitoraggi eseguiti conformemente a quanto previsto dal decreto 8 aprile 2009 del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del relativo Standard tecnico che hanno accertato la presenza di esemplari di ‘Diabrotica virgifera virgifera’ Le Conte nella Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato DLgs 19/8/2005, n. 214;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, in particolare l’art. 37;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura; 

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

- n. 1222 del 4 agosto 2011, concernente l’approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di dichiarare l’intero territorio della Regione Emilia-Romagna “zona infestata”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. 8 aprile 2009;

3) di stabilire che nel suddetto territorio dichiarato “zona infestata”, e fino a contraria disposizione:

  1. è vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sé stesso) per più di due anni consecutivi, limitatamente ai territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Non si considera ristoppio la semina del mais effettuata in data successiva al 1° giugno;
  2. è vietato trasportare piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale e il pastone di pannocchie verso zone indenni da Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
  3. è vietato lo spostamento di terreno che abbia ospitato mais nell’anno in corso o in quello precedente verso zone indenni da Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;

4) di concedere, direttamente o tramite i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, sulla base dell’andamento climatico, della dinamica biologica del parassita e del ciclo colturale aziendale, deroghe alle prescrizioni di cui al precedente punto 3); a tal fine le aziende interessate dovranno inoltrare motivata richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale oppure ai suddetti Consorzi Fitosanitari Provinciali, prima dell’avvio delle semine e, comunque, entro il 31 maggio 2012;

5) di istituire, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del citato D.M. 8 aprile 2009 una “zona di contenimento” che delimita il territorio che si estende per dieci chilometri all’interno della zona infestata e trenta chilometri nella zona indenne, come da cartografia allegata e consultabile sul sito internet: www.ermesagricoltura.it, link “Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna”, link “Cartografia”, link “Diabrotica del mais”;

6) di stabilire che all’interno della “zona di contenimento” e fino a contraria disposizione è vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sé stesso);

7) di revocare la propria determinazione n. 12226 del 29/10/2010;

8) di disporre l’invio della presente determinazione ai Servizi Fitosanitari delle Regioni limitrofe coinvolte dalla determinazione stessa, per gli adempimenti di loro competenza, e al Servizio Fitosanitario Centrale; 

9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

L’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214, e dell’art. 11, comma 9, L.R. 3/04.

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