n.151 del 31.05.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di VIA relativo al progetto di "Creazione di un'area attrezzata per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti propri, in quantità non eccedenti i 25 mc di rifiuti non pericolosi e 25 mc di rifiuti pericolosi parzialmente stabilizzati" proposto dalla ditta Marini srl., nel comune di Langhirano, provincia di Parma. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi Titolo III, LR n. 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto denominato “Creazione di un’area attrezzata per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti propri, in quantità non eccedenti i 25 mc di rifiuti non pericolosi e 25 mc di rifiuti pericolosi parzialmente stabilizzati” proposto dalla ditta Marini s.r.l., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dall’apposita Conferenza di Servizi è realizzabile, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate: 

  1. dovrà essere verificata con regolarità, la perfetta tenuta dei contenitori utilizzati per i rifiuti pericolosi parzialmente stabilizzati, così come l'efficacia del grado di impermeabilizzazione del fondo;
  2. preso atto che la sede della ditta è delimitata da una recinzione metallica, si ritiene comunque necessario che l'area adita a stoccaggio venga delimitata con opportuna segnaletica orizzontale e mantenuta nel tempo;
  3. i cassoni a “benna aperta” destinati ai rifiuti non pericolosi, devono essere dotati di telo di copertura, da impiegare nelle giornate ventose, al fine di non disperdere eventuali rifiuti ivi stoccati; 

b) di dare atto che Arpae SAC ha rilasciato l’Autorizzazione per la realizzazione e la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quarta) con atto n. 1094 del 06/03/2017, autorizzazione che costituisce l’Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

c) di dare atto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 30/01/2017 e non ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

d) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla ditta proponente Marini s.r.l.;

e) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae di Parma (SAC e Sezione Provinciale), Comune di Langhirano, Provincia di Parma, AUSL SIP e SPSAL Distretto di Langhirano, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;

f) di stabilire, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

g) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1000,00 ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 18/5/1999 n. 9 e smi e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n.1238, importo correttamente versato all’ARPAE SAC di Parma all’avvio del procedimento;

h) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

i) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

ALLEGATO 1: Rapporto Ambientale

ALLEGATO 2: Autorizzazione per la realizzazione e la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti (art. 208 Dlgs. 152/06 e smi - Parte Quarta) DD. n° 1094 del 6/03/2017

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