n.308 del 22.10.2014 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale con ampliamento Poliambulatorio privato Terme della Salvarola di Sassuolo (MO)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere al Poliambulatorio privato Terme della Salvarola, Via Salvarola, 131, Sassuolo (MO), per le motivazioni di cui in premessa il rinnovo dell'accreditamento già concesso (con l’esclusione dell’ecografia transvaginale) con ampliamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modifiche, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico e/o in ambulatorio chirurgico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:

  • Allergologia;
  • Angiologia;
  • Cardiologia;
  • Chirurgia generale;
  • Dermatologia con prestazione terapeutica;
  • Dietologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
  • Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
  • Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
  • Ginecologia e ostetricia (Ostetricia e ginecologia);
  • Medicina Interna (Medicina generale);
  • Neurologia;
  • Oculistica con prestazioni terapeutiche;
  • Ortopedia e traumatologia con prestazioni terapeutiche;
  • Otorinolaringoiatria con prestazioni terapeutiche;
  • Pneumologia;
  • Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;
  • Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
  • Punto prelievi;

2. l’accreditamento concesso decorre dal 12/3/2013, data di scadenza della determinazione n. 1834 del 12/3/2009 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. in attuazione di quanto stabilito dalle deliberazioni di Giunta regionale 53/13 e 865/14, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento, fermo restando il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/98 e s.m.;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6. di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/13, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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