n. 119 del 15.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Regolamento CE n. 510/2006. Parere in merito alla richiesta di modifica del Disciplinare della DOP "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia"

IL RESPONSABILE

Dato atto che il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (CE) 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, che ha sostituito e abrogato il Regolamento (CEE) 2081/92;

Visto l’articolo 9 del suddetto Regolamento (CE) 510/2006;

Visto il Regolamento (CE) 1898/2006, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1273, del 15 luglio 1997, avente per oggetto “Definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e le istruttorie delle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92”;

Visto altresì l’articolo 9 del DM 21 maggio 2007, prot. n. 5442, pubblicato il 29 maggio 2007 sul n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Decreto Ministeriale recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006”;

Dato atto che con il Regolamento (CE) 813 del 17 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 100 del 20 aprile 2000, il Consiglio dell’Unione europea ha, fra l’altro, registrato la DOP Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia;

Visto il provvedimento 15 maggio 2000, pubblicato il 30 maggio 2000 sul n. 124 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha reso accessibile erga omnes il disciplinare di produzione della DOP Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, registrata con il citato Regolamento (CE) 813/2000;

Preso atto che il 6 marzo 2009, prot. n. PG.2009.55974, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura la proposta di modifica del disciplinare della DOP Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, inoltrata dal Consorzio produttori di aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, piazza della Vittoria n. 1;

Dato atto che il Servizio Valorizzazione delle Produzioni ha provveduto:

  • ad effettuare l’istruttoria sulla proposta menzionata;
  • a riscontrare la conformità della proposta medesima ai requisiti di cui all’art. 9, paragrafi 2 e 3, del DM 21 maggio 2007;
  • a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 59 dell’8 aprile 2009 la scheda sintetica della proposta di modifica;

Preso atto che in seguito a tale pubblicazione è pervenuta una opposizione, presentata in data 6 maggio 2009, prot. n. PG.2009.103889, dal Sindacato produttori Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, con sede in Albinea (RE), via S. Geminiano n. 4

Dato atto che il Servizio Valorizzazione delle produzioni ha provveduto a:

  • esaminare le osservazioni presentate dal Sindacato produttori Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia;
  • consultare i rappresentanti del Consorzio promotore delle modifiche e del Sindacato oppositore, nonché i rappresentanti della Provincia di Reggio Emilia, al fine di individuare eventuali ipotesi di convergenza in merito agli argomenti di contrasto tra le due associazioni;
  • riscontrare l’impossibilità di raggiungere accordi fra le parti;
  • convocare, ai sensi del punto 5 della deliberazione 1273/1997, una audizione pubblica al fine di conoscere il parere degli operatori locali interessati, fissata per il giorno 8 giugno presso la sede dell’Assessorato Agricoltura della Provincia di Reggio Emilia, e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 63 del 28 aprile 2010 l’avviso della convocazione;

Preso atto che nel frattempo sono pervenute al Servizio Valorizzazione delle produzioni ulteriori osservazioni alla proposta di modifica, presentate:

  • il 3 giugno 2010, prot. n. PG.2010.150092 dell’8 giugno 2010, dal sig. Gianfranco Riccò, a nome dell’Associazione reggiana degli assaggiatori di ABT e dell’Unione degli assaggiatori accreditati di ABT di Reggio Emilia;
  • il 4 giugno 2010, prot. n. PG. 2010.150107 dell’8 giugno 2010, dal dr. Ugo Rangone, Presidente della Confraternita dell’Aceto balsamico tradizionale reggiano;
  • Dato atto che:
  • il giorno 8 giugno 2010, presso la sede dell’Assessorato Agricoltura della Provincia di Reggio Emilia, si è regolarmente tenuta l’audizione pubblica convocata dal Servizio Valorizzazione delle produzioni, presieduta dal Responsabile del Servizio, alla quale sono intervenuti, compilando il foglio presenze, n. 27 persone, fra rappresentanti di aziende produttrici, delle associazioni interessate, dell’Ispettorato della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, della Camera di Commercio di Reggio Emilia, dell’organismo di controllo autorizzato Suolo e Salute, nonché docenti e ricercatori docenti universitari;
  • in tale occasione ciascun intervenuto ha potuto esprimere, oppure ribadire, varie osservazioni su ciascuna modifica proposta e pubblicata;
  • tali osservazioni sono state raccolte e considerate;
  • tutte le osservazioni, presentate alla pubblica audizione e nelle comunicazioni inviate, contribuiscono alla formazione del parere che la Regione Emilia Romagna esprime col presente atto in merito alla proposta di registrazione;

Considerato che è stato rilevato, ed esposto anche durante l’audizione pubblica, come nella scheda pubblicata nel Bollettino Ufficiale sia presente un refuso, consistente nella eliminazione delle parole “classici della zona” e “e contrassegnate” all’articolo 5, con riferimento ai legni delle botticelle e alla classificazione delle stesse;

Dato atto che pertanto tale passaggio del disciplinare non può essere considerato oggetto di modifica, e resta confermato il testo originale;

Preso atto che:

  • alcune delle modifiche presentate non sono state adeguatamente documentate né dal punto di vista scientifico e tecnologico, né come derivanti dalla consuetudine;
  • per altre proposte di modifica, per le quali sono solo in parte presenti le evidenze che ne sostengono l’opportunità, si rende utile esprimere il parere di competenza della Regione in merito ad un testo parzialmente modificato rispetto alla formulazione proposta;
  • la modifica che interessa l’unità di misura della densità, erroneamente espressa in gr/l, anziché in gr/ml, deve essere accettata quale correzione di mero errore materiale;

Considerato pertanto che, in ragione della numerosità delle modifiche proposte e discusse, si ritiene opportuno esprimere il parere regionale evidenziandolo a margine di ciascuna proposta nelle schede “Allegato A” e “Allegato C” alla presente determinazione, con riferimento alla scheda pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 59 dell’8 aprile 2009 e all’articolato del disciplinare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2000;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Valorizzazione delle Produzioni;

Dato atto che, ai sensi del punto 7) del dispositivo della citata deliberazione 1273/97, spettava alla Giunta regionale l’espressione del parere sulle proposte di registrazione pervenute;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2007, n. 450 concernente: “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche.”, è stato tra l’altro stabilito al punto 3) dell’APPENDICE 8, che spetta alla Dirigenza, l’emanazione nelle materie di competenza, degli atti a carattere consultivo e tecnico quali ad esempio l’espressione di pareri;

Viste:

  • - la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” e successiva modifica;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 

determina:

per le motivazioni esposte in premessa:

1) di esprimere parere positivo relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della DOP Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, presentata dal Consorzio produttori di aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, piazza della Vittoria n. 1, unicamente riguardo alle modifiche di cui all’allegato A al presente atto, nelle forme descritte a margine di ciascuna modifica proposta, con riferimento alla scheda pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 59 dell’8 aprile 2009 e all’articolato del disciplinare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2000;

2) di esprimere parere positivo riguardo alla correzione dell’unità di misura della densità, da gr/l a gr/ml;

3) di allegare il disciplinare completo secondo l’articolato originale, comprensivo delle modifiche approvate (allegato B);

4) di esprimere parere negativo relativamente alle proposte di modifica elencate all’allegato C, che non sono state adeguatamente documentate né dal punto di vista scientifico e tecnologico, né come derivanti dalla consuetudine;

5) di trasmettere copia conforme della presente determinazione all’Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di registrazione;

6) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Il Responsabile del Servizio

Davide Barchi

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